In presenza di opere eseguite all'immobile adibito a studio professionale, le spese relative possono essere dedotte nel loro intero ammontare per il periodo di imposta nel quale dette spese sono state sostenute se trattasi di piccole manutenzioni

In presenza di opere eseguite all'immobile adibito a studio professionale, le spese relative possono essere dedotte nel loro intero ammontare per il periodo di imposta nel quale dette spese sono state sostenute se trattasi di piccole manutenzioni, rientranti nella categoria di cui all'art. 1576 c.c., ovvero quelle che risultino dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma da deterioramento prodotto dall'utilizzazione del bene, alla stregua di una valutazione d'insieme della modesta entità del loro valore economico e della destinazione dell'immobile; invece, in presenza di opere che si connotano quali lavori di ristrutturazione dell'immobile, la deduzione delle spese relative si esegue in quota annuale di ammortamento. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile,Sentenza del 17 giugno 2008, n. 16350)



- Leggi la sentenza integrale -

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

Fa. Al., rappresentato E difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pedrazzoli Giunio del foro di Tolmezzo ed Petretti Alessio del foro di Roma, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, con studio in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, giusta procura speciale in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trieste, n. 58/2/04, depositata il 7-7-2004, notificata il 4-10-2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8-4-08 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio Wladimiro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del terzo motivo.

FATTO

All'esito di una verifica fiscale svolta nei confronti del Dott. Fa. Al., esercente l'attivita' di odontoiatra, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Tolmezzo emetteva due avvisi di accertamento, con cui ai fini IPERF e CSN, accertava maggiori imponibili in lire 42.478.000 per l'anno 1994 ed in lire 105.292.000 per l'anno 1993.

I ricorsi del contribuente, previa riunione, venivano accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine (con sentenza n. 240/08/1999).

L'appello dell'Ufficio, che lamentava l'erroneita' ed infondatezza della motivazione, nonche' la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articoli 38 e 39 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 50 era respinto dalla Commissione Tributaria Regionale (con la sentenza in epigrafe indicata). Veniva cosi' motivato: i primi giudici avevano correttamente rilevato che non sussistevano i presupposti per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 39 comma 1, lettera d, in quanto non era stata riscontrata alcuna incompletezza, falsita' o inesattezza nella dichiarazione e nei relativi allegati, ne' alcuna non veridicita' nelle registrazioni contabili; priva di fondamento normativo era la tesi dell'Ufficio, secondo cui il Dott. Fa. avrebbe dovuto conservare, ai fini fiscali, le cartelle cliniche dei pazienti e le schede-clienti contenenti gli acconti percepiti, in quanto tali documenti non erano obbligatori; quanto alla ripresa a tassazione di lire 1.450.000, come avevano rilevato i primi giudici, esisteva la fattura comprovante la spesa sostenuta; infine, quanto al recupero a tassazione di lire 46.862.000, relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile adibito a studio professionale, l'articolo 50, TUIR consentiva nell'esercizio 1993 la deduzione per cassa dell'intero importo relativo ai costi di manutenzione anche straordinaria, trattandosi di lavoratore autonomo ed essendo la modifica del comma 2 di detta norma intervenuta solo nel 1994 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Per la cassazione di questa decisione l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso, articolando tre mezzi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

DIRITTO

-1- Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 egli articolo 39, articoli 2727 e 2729 c.c. e del loro combinato disposto, nonche' motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, evidenziando che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 39 comma 1, lettera d, prevedeva che l'esistenza di attivita' non dichiarata era desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' gravi, precise e concordanti e rilevando che se la Commissione Tributaria Regionale avesse tenuto conto di tanto avrebbe ritenuto provata per presunzione l'evasione dei compensi e avrebbe confermato la ripresa a tassazione sia per il 1993 che per il 1994.

Tramite la seconda doglianza e' stata censurata la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 36 e la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 50 e articolo 2697 c.c. e dei principi generali in materia di IRPEF e del loro combinato

disposto, nonche' motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia, lamentando che, quanto alla ripresa a tassazione dell'importo di lire 1.450.000, la sentenza impugnata non descrive mai, ne' esamina i motivi del gravame dell'Ufficio, limitandosi ad un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, per cui la decisione di appello era nulla.

Infine, a mezzo del terzo motivo viene eccepita la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 50 e dei principi generali in materia di IRPEF dei beni ammortizzabili, nonche' motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia, censurando, in modo specifico, che il recupero a tassazione di lire 48.312.000, riferito ai lavori effettuati sull'immobile adibito a studio professionale, somma portata in deduzione nel 1993, mentre secondo l'Ufficio doveva protrarsi in aumento del costo ammortizzabile dell'immobile e nel 1993 doveva detrarsi la sola quota di ammortamento del costo cosi' aumentato e, poiche' questa quota non era determinabile, era stata ripresa a tassazione per intero.

Il contribuente controricorrente, oltre a replicare in ordine alle censure ex adverso sollevate, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilita' del ricorso per genericita' dei motivi, considerati sia singolarmente che nella loro integralita', e l'infondatezza dei medesimi.

-2- Il ricorso va accolto, essendo fondato il terzo motivo, mentre i primi due vanno disattesi.

-2.1- La prima censura deve considerarsi inammissibile per mancanza di specificita'.

In particolare, non vengono richiamate - ai fini dei rilievi svolti - le presunzioni sulle quali i giudici regionali avevano fondato la decisione, elevandole a prove.

E questo induce a ritenere il motivo de quo non autosufficiente.

-2.2- La seconda doglianza e' destituita di fondamento nei limiti qui di seguito puntualizzati.

Quanto ad una ripresa a tassazione, correttamente i giudici di appello - condividendo, motivatamente, l'analoga pronuncia di primo grado - avevano affermato che la relativa spesa era stata documentalmente provata con la fattura.

-2.3- Fondato e', invece, il terzo motivo concernente il costo ammortizzabile riferito all'immobile adibito a studio professionale.

Secondo la recente pronuncia di questa Corte, in presenza di opere eseguite all'immobile adibito a studio professionale, le spese relative possono essere dedotte nel loro intero ammontare per il periodo di imposta nel quale dette spese sono state sostenute se trattasi di piccole manutenzioni, rientranti nella categoria di cui all'articolo 1576 c.c. ovvero quelle che risultino dipendenti non da vetusta' o caso fortuito, ma da deterioramento prodotto dall'utilizzazione del bene, alla stregua di una valutazione d'insieme della modesta entita' del loro valore economico e della destinazione dell'immobile; invece, in presenza di opere che si connotano quali lavori di ristrutturazione dell'immobile, la deduzione delle spese relative si esegue in quota annuale di ammortamento (Cass. Sez. Trib., n. 24469/2006).

Orbene, nella gravata decisione della Commissione Tributaria Regionale si parla genericamente di "recupero a tassazione dell'importo di lire 4 8.862.000 relativo ai costi di ristrutturazione dell'immobile adibito a studio professionale" senza una compiuta descrizione di tali lavori: e', invece, rilevante tale descrizione al fine di qualificarli come lavori di piccola manutenzione oppure lavori di ristrutturazione, stante, appunto, la diversa deducibilita'.

-3- In definitiva, rigettati il primo ed il secondo motivo, in accoglimento del terzo motivo, la gravata decisione deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione del giudice a quo, che applichera' il richiamato principio di diritto, provvedendo anche in ordine alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Friuli Venezia Giulia.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contenzioso e Commissioni

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 1637 UTENTI