L'amministrazione di condominio che non eserciti la propria attività in modo professionale non è soggetto ad IVA

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 5, comma 2 il compenso dell'amministratore di condominio non va assoggettato ad I.V.A. solo se l'attività venga espletata senza l'impiego di mezzi organizzati, rientrando tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni come tali assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto .
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con sentenza del 13 giugno 2007 n. 13819.

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