L’ICI deve essere pagata dal proprietario dell’immobile anche se la casa è stata assegnata all’ex coniuge dopo la separazione

In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e on un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con sentenza 25486/2008.



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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Sezione Tributaria

Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni Prestipino Presidente

Dott. Sergio Bernardi Consigliere

Dott. Aurelio Cappabianca consigliere

Dott. Giovanni Giacalone consigliere

Dott. Raffaele Botta consigliere Relatore

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Comune di Chiampo, in persona del sindaco pro tempore, autorizzato con delibera n. 354 del 5 settembre 2005, elettivamente domiciliato in Roma, via Toscana 10, presso l'avv. Romolo Persiani, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Orlando giusta delega in calce al ricorso;

-ricorrente-

Contro

S. P. elettivamente domiciliato in Roma via dell'Arte 66, presso l'avv. F. S. , che unitamente all'avv. Andrea Pilati, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

-controricorrente-

Avverso la sentenza della commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia) Sez. 18, n. 43/18/04, del 5 luglio 2004, depositata il 20 settembre 2004, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2008 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte dal P.G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione dell'avvio con il quale il Comune di Chiampo accertava l'omessa dichiarazione e il mancato versamento ICI per l'anno 1998, accertamento contestato sulla base della dedotta circostanza dell'affidamento dell'immobile al coniuge da parte del Tribunale in sede di separazione personale.

La commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza di epigrafe, avverso la quale il Comune di Chiampo propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso,il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, D.Lgs. n. 504 del 1992, 922 e 978 c.c.[1], nonché vizio di motivazione , affermando che erroneamente il giudice di merito abbia ritenuto che il coniuge assegnatario sia la parte passiva dell'obbligazione tributaria, laddove il diritto del coniuge non è un diritto reale sull'immobile, bensì un diritto personale di abitazione.

Il motivo è manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: «In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e on un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile. Né in proposito rileva il disposto dell'art. 218 cod. civ. secondo il quale «il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario», in quanto la norma dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi va intesta solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non derivava né da un mandato conferito dal secondo, né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218 (Cass. n. 6192/2007).

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2008.

Il consigliere estensore Il Presidente

Dott. Raffaele Botta Dott. Giovanni Prestipino.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 20 OTTOBRE 2008.

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