L'impiego di una segretaria obbliga il professionista (cardiologo) a pagare l'IRAP

L'impiego di una segretaria obbliga il professionista (cardiologo) a pagare l'IRAP.
Difatti, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della '"autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 luglio 2009, n. 16226)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

TE. PA. , rappresentato e difeso dall'avv. SALADINI Silvano e dall'avv. Giuseppe Pugi, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Enrico Di Giacomo, in via Paolo Emilio n. 7;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 01, n. 1, depositata il 17 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Arezzo, ha riconosciuto a Te.Pa. , medico cardiologo, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione articolando tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., e' stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso l'amministrazione censura la sentenza per violazione, sotto due profili, della normativa istitutiva dell'IRAP con riguardo al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonche' per vizio di motivazione, per non avere adeguatamente valutato la presenza, nella specie, di una struttura organizzativa, ed, in particolare, l'incidenza dell'impiego di lavoro altrui.

Il ricorso e' manifestamente fondato, perche' la ratio decidenti della sentenza impugnata - la quale, in presenza del rilevato impiego di una segretaria (secondo quanto dedotto nel controricorso, di due unita' part-time aventi funzione di segreteria), ha affermato "mancare ogni elemento per il quale debba ritenersi che la produzione reddituale del ricorrente mostri la propria dipendenza da fattori organizzativi incidenti in modo rilevante sulla entita' dei compensi acquisiti dal contribuente", escludendo cosi' la sussistenza del presupposto impositivo - non e' conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della '"autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007). L'accertamento dell'insussistenza della "autonoma organizzazione", segnatamente, a fronte del rilievo della ricorrente in ordine alla struttura organizzativa, dotata di mezzi, di personale e di attrezzature piu' che congrue rispetto al minimo organizzativo richiesto per quella categoria professionale, si appalesa, da una parte, come affermazione apodittica oltre che generica, e, dall'altra, come non sorretta da congrua e adeguata motivazione.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

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