la mancata comparizione del ricorrente (in primo grado o in appello) non ha alcun effetto preclusivo della trattazione e della decisione della causa nel merito.

Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 49, dichiara applicabili alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributane le disposizioni del capo 1 del titolo 3 del libro 2 del codice di rito ordinario, salvo quanto disposto dalle norme dello stesso decreto, e a tale capo non appartiene l'articolo 348: dall'altro, neanche puo' operare il generale rinvio alle norme del c.p.c. previsto dal Decreto Legislativo n. 546, articolo 1, per quanto non disposto dalle norme del decreto stesso e nei limiti della compatibilita' con esse, in quanto dall'articolo 34 di quest'ultimo - cui rinvia l'articolo 61 per il giudizio di appello -, nella parte in cui, nel disciplinare la discussione in pubblica udienza, prevede che "il presidente ammette le parti presenti alla discussione ", si evince chiaramente che la mancata comparizione del ricorrente (in primo grado o in appello) non ha alcun effetto preclusivo della trattazione e della decisione della causa nel merito.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 14 giugno 2011, n. 13001



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Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile

Ordinanza 14 giugno 2011, n. 13001


FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. Ar.Lu. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 9/09/08, depositata il 12 maggio 2008, con la quale e' stato dichiarato improcedibile l'appello del contribuente.

Gli intimati Ministero dell'economia e delle finanze ed Agenzia delle entrate non si sono costituiti.

2. Premesso che, in base all'esame degli atti processuali depositati, deve ritenersi che il giudice a quo ha dichiarato improcedibile l'appello in applicazione dell'articolo 348 c.p.c., comma 2, cioe' per mancata comparizione dell'appellante sia alla prima che alla seconda udienza, si rivela manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso (assorbito il primo), con il quale si denuncia l'errata applicazione al processo tributario della norma anzidetto: da un lato, infatti, il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 49, dichiara applicabili alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributane le disposizioni del capo 1 del titolo 3 del libro 2 del codice di rito ordinario, salvo quanto disposto dalle norme dello stesso decreto, e a tale capo non appartiene l'articolo 348: dall'altro, neanche puo' operare il generale rinvio alle norme del c.p.c. previsto dal Decreto Legislativo n. 546, articolo 1, per quanto non disposto dalle norme del decreto stesso e nei limiti della compatibilita' con esse, in quanto dall'articolo 34 di quest'ultimo - cui rinvia l'articolo 61 per il giudizio di appello -, nella parte in cui, nel disciplinare la discussione in pubblica udienza, prevede che "il presidente ammette le parti presenti alla discussione ", si evince chiaramente che la mancata comparizione del ricorrente (in primo grado o in appello) non ha alcun effetto preclusivo della trattazione e della decisione della causa nel merito.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio";

che la relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne' memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procedera' a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

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