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Nel caso di accertamento da Redditometro è ammessa come prova contraria a favore del contribuente la natura simulata dell'atto
Pubblicata il 02/11/2014
Corte di Cassazione civile Sentenza 10 ottobre 2014, n. 21442
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Corte di Cassazione civile Sentenza 10 ottobre 2014, n. 21442
IRPEF - ILOR - Accertamento - Redditometro - Prova contraria - Natura simulata dell'atto - Ammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere
Dott. CIGNA Mario - Consigliere
Dott. FERRO Massimo - Consigliere
Dott. FEDERICO Guido - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. (OMISSIS) giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 68/12/07, depositata il 16 luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l'avv. (OMISSIS) per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale sono stati accolti, previa riunione, due appelli proposti da (OMISSIS) contro altrettante sentenze della CTP di Salerno ed annullato l'avviso di accertamento, fondato sul metodo sintetico Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 38, a titolo di IRPEF ed ILOR relative all'anno 1996.
Il (OMISSIS) aveva presentato due distinti ricorsi avverso l'atto impositivo, avvalendosi della sospensione dei termini disposta dalla Legge n. 289 del 2002, articolo 15, come successivamente modificato e integrato. I primi giudici avevano, da un lato, rigettato il primo ricorso per tardivita' della documentazione prodotta e inammissibilita' dell'ampliamento del thema decidendum, e, dall'altro, dichiarato inammissibile il secondo perche' costituente duplicazione del primo.
Il giudice d'appello ha, invece, ritenuto che, ai sensi dell'articolo 358 c.p.c., riprodotto nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 60, per il processo tributario, il potere di proporre appello non si consuma se non per effetto della declaratoria di inammissibilita' dell'impugnazione stessa; anche per il primo grado, pertanto, e con riferimento al caso di specie, ha osservato che "deve ritenersi rituale la proposizione, da parte del contribuente, di motivi aggiunti o nuovi motivi e legittima la produzione di documenti, essendo stati tali atti compiuti in pendenza del termine per impugnare (circostanza questa pacifica tra le parti)".
Nel merito, ha affermato che il (OMISSIS) aveva dimostrato, in ordine alle varie operazioni finanziarie contestategli (in particolare, versamenti effettuati per aumento di capitale di societa' partecipate), l'inesistenza di tali spese, trattandosi di "fattispecie artatamente configurate al- solo fine di accedere a contribuzioni erariali", e che "gli aumenti di capitale erano privi di reale consistenza e di apprezzabili elementi reddituali non dichiarati".
2. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, in relazione alla Legge n. 289 del 2002, articolo 15, comma 8, Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 34, comma 1, lettera c), e Legge n. 350 del 2003, articolo 2, comma 48.
Premesso di ritenere legittima, secondo la piu' recente giurisprudenza di questa Corte, la proposizione di un secondo ricorso avverso un medesimo atto impositivo, purche' essa avvenga entro il termine di impugnazione, la ricorrente contesta la sussistenza di quest'ultimo requisito: a suo avviso, infatti, il secondo ricorso avrebbe dovuto essere proposto, in base alle norme sopra citate (che avevano introdotto, e prorogato, la sospensione dei termini di impugnazione degli atti ivi indicati), entro il termine ultimo del 18 marzo 2004, laddove esso e' stato notificato in data 19 aprile 2004.
Il motivo e' inammissibile.
Premesso che va ribadito il principio secondo il quale, nel processo tributario, il contribuente che abbia proposto valido ricorso non consuma il potere di impugnazione dell'atto dell'Amministrazione e non perde, quindi, la possibilita' di proporre, finche' non sia scaduto il termine per impugnare, nuovi motivi con un ulteriore atto che abbia i requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18, non potendo ricavarsi, dal sistema in generale e in particolare dall'articolo 24 del citato decreto, il principio di consumazione del potere di impugnazione degli atti dell'autorita' finanziaria (Cass. nn. 8234 del 2008 e 15441 del 2010, nonche', Cass. n. 7303 del 2012), la censura della ricorrente non investe la ratio decidendi, sul punto in esame, della sentenza impugnata, sopra riportata in narrativa (peraltro, non e' oggetto di contestazione alcuna l'affermazione del giudice a quo secondo cui la tempestivita' della proposizione di nuovi motivi era circostanza pacifica tra le parti); inoltre, ed in ogni caso, va ribadito il principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, sebbene l'inammissibilita' del ricorso introduttivo sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non puo' essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimita', allorche' il suo esame implichi accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito (Cass. nn. 26391 del 2010, 7410 del 2011), quali, nella specie, la data di proposizione dei ricorsi o dei motivi aggiunti al primo ricorso.
2. Con il secondo motivo, e' denunciata la violazione degli articoli 2697, 2702 e 2730 c.c., ed e' formulato il quesito "se, in base ai principi generali in tema di prova civile e tributaria, si possa attribuire valore di confessione ai fini tributari, rilevante e prevalente sulle contrarie prove documentali utilizzate dall'Ufficio, alle dichiarazioni rese dal contribuente in sede penale, secondo cui la documentazione probatoria posta a base dell'accertamento dell'Ufficio avrebbe avuto intenti meramente simulatori e rientrasse nell'ambito di un programma illecito avente rilevanza penale".
Il motivo e' inammissibile, attenendo a tematica - valore probatorio nel giudizio tributario di confessione resa in sede penale - estranea alla ratio della sentenza impugnata.
3. Col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1415 c.c. e segg., e chiede "se il contribuente possa far valere la simulazione degli atti da lui stipulati al fine di contestare la fondatezza della pretesa creditoria esercitata dall'Ufficio finanziario, che abbia fatto legittimo affidamento sulla realta' apparente posta in essere dallo stesso contribuente attraverso gli atti che si assumano simulati".
Il motivo e' infondato.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, disciplina, fra l'altro, com'e' noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioe' tra la Legge n. 413 del 1991, e il Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilita' di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacita' contributiva, connessi alla disponibilita' di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (comma 5), contempla le "spese per incrementi patrimoniali", cioe' quelle - di solito elevate - sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
Resta salva, in ogni caso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 38 cit., la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, piu' in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).
Tra le prove contrarie e' ammessa, per quanto qui direttamente rileva, anche quella che il versamento degli importi contestati non e' avvenuto e che, quindi, non sussiste una reale disponibilita' economica, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto in questione natura simulata: questa Corte ha gia' affermato, al riguardo, in fattispecie di spese per acquisto di immobili, che e' consentito al contribuente dimostrare che manca una disponibilita' patrimoniale in quanto il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita, anziche' quella onerosa apparente (Cass. nn. 8665 del 2002 e 5991 del 2006).
4. Infine, con la quarta censura, la ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo e' inammissibile, in quanto del tutto privo, in violazione dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, di una chiara e sintetica indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, richiesta da detta norma per la formulazione di censure di vizi di motivazione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009 e numerosissime successive conformi).
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.