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Nel processo tributario, il giudice deve attenersi a quanto dichiarato dal contribuente e a quanto accertato dall’Amministrazione
Pubblicata il 03/10/2009
Ordinanza del 1 settembre 2009, n. 19079)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere
Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Za. Ar. elettivamente domiciliata in Roma, via Ruffini 2/A, presso l'avv. Claudio Santini, rappresentata e difesa dall'Avv. COMELLA ANTONIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate;
- intimata -
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 187/50/07 dep. 25/10/07.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall'articolo 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
" Za. Ar. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP, ha ridotto del 20% i maggiori ricavi ed i maggiori corrispettivi accertati.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione.
Il ricorso contiene due motivi. Puo'essere trattato in Camera di consiglio (articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, la contribuente, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, censura la sentenza impugnata in quanto, pur riconoscendo la fondatezza delle tesi difensive riguardo alla incongruita' dell'accertamento, si e' poi limitata a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi con criterio sostanzialmente equitativo.
I due motivi sono manifestamente fondati, nel senso di seguito precisato.
Va premesso che, dalla natura del processo tributario - il quale non e' annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, ma tra i processi di impugnazione - merito, in quanto non e' diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'Ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non puo' limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 15825/06, 17127/07).
Nel caso di specie il giudice tributario, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, non offre tuttavia alcuna verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi accertati, ed in tali limiti - dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo - il ricorso va accolto";
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimita', ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita', ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.