Nell'accertamento d'ufficio sulle imposte sui redditi si presume che le operazioni bancarie compiute dagli amministratori siano riferibili alla società

le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della societa' contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilita' al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti. Detto principio deve, peraltro, estendersi all'accertamento d'Ufficio, ex articolo 41, del Decreto del Presidente della Repubblica citato, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l'Ufficio puo' avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravita', precisione e concordanza. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 21 gennaio 2009, n. 1452)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18058/2005 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

IL. LE. AZ. DI CA. FA. C. SAS IN LIQUIDAZIONE, nella persona dell'ex liquidatore Sig. FA. CA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 89, presso lo studio dell'avvocato PONTECORVO LEONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6/2003 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 19/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato alla commissione tributaria provinciale di Roma la societa' Il. Le. Az. di Ca. Fa. &. C. sas. impugnava l'avviso di accertamento del reddito, relativo a maggiorazione dell'imposte Irpeg e Ilor per l'anno 1995, fatto notificare alla medesima dall'ufficio delle imposte dirette di questa citta' il 4.11.1999, e con il quale l'amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore per l'anno in contestazione, sulla scorta della verifica svolta da agenti della polizia tributaria della Guardia di finanza nei riguardi della stessa, e dei movimenti sui conti correnti intrattenuti con istituti di credito da Cr.Ma., socio e amministratore unico della societa', dal padre Ro., anch'egli socio e gia' coamministratore, e dalla madre Mi.Ma., pure socia, come meglio specificato nella motivazione dell'atto impositivo, con un'imposta da pagare in misura maggiore, a fronte di quanto dichiarato dalla contribuente, che gestiva un'impresa per il commercio di metalli preziosi nel centro di Roma. Il. Le. Az. faceva presente che tale avviso era da annullare, in quanto i presupposti della pretesa tributaria sarebbero stati carenti, tanto da avere indicato delle perdite di bilancio.

Instauratosi il contraddittorio, l'ufficio delle imposte eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, dal momento che l'accertamento era scaturito dalla verifica svolta dai militari della finanza, che avevano appurato l'esistenza di movimentazioni bancarie consistenti, riprendendo a tassazione somme di molto superiori al miliardo di lire, attraverso i conti correnti bancari intestati ai soci, legati da stretti vincoli familiari, e che non erano state indicate nella contabilita' ufficiale della societa';

percio' chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giudice adito annullava l'avviso di accertamento, compensando le spese, in accoglimento di esso, con sentenza n. 257 del 2001.

Avverso tale decisione l'agenzia delle entrate proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, con sentenza del 14.2.2003, ha rigettato il gravame, e compensato le spese, osservando che i conti correnti erano intestati a soggetti diversi dalla societa' incisa, e pertanto non potevano costituire fonte di presunzione legale o semplice a carico della contribuente in mancanza di riscontri da fornirsi da parte dell'appellante.

Contro questa decisione il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.

La societa' il Le. Az. di Ca. Fa. &. C. ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e percio' non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l'appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la societa' contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell'agenzia delle entrate, che ha personalita' giuridica ai sensi del Decreto Legislativo n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle Finanze fosse stato evocato in giudizio, l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l'agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Cio' premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 32 e segg. articolo 2697 c.c., nonche' omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello ha considerato che gli agenti della polizia tributaria avevano accertato movimenti di rilevanti somme sui conti intestati ai soci della contribuente, che peraltro sono legati da stretti vincoli familiari, e costituiti da accreditamenti e prelevamenti, a fronte di ricavi della societa' "... a dir poco risibili", senza che Il. Le. Az. avesse fornito la benche' minima prova che quei proventi non costituissero ricavi sociali, atteso che tali risultanze costituivano presunzioni, secondo cui essa era interponente in quelle operazioni, fittiziamente attribuite ai soci, sicche' l'onere della prova si spostava sulla contribuente.

Il motivo e' fondato.

Invero in tema di accertamento delle imposte, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, n. 7, e il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali puo' assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilita' dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non gia' al rapporto con una presunzione legale, quale e' quella che ricorre nella fattispecie in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 27032 del 21/12/2007, n. 18421 del 2005, n. 6232 del 2003).

Inoltre va osservato che in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi con metodo induttivo e sintetico Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ex articolo 37, le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della societa' contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilita' al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti. Detto principio deve, peraltro, estendersi all'accertamento d'Ufficio, ex articolo 41, del Decreto del Presidente della Repubblica citato, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l'Ufficio puo' avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravita', precisione e concordanza (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 18868 del 07/09/2007, n. 13391 del 2003, n. 8683 del 2002).

Alla luce di quanto piu' sopra enunciato, la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto e adeguato.

Ne deriva che il ricorso dell'agenzia va accolto, con cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a quo", altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformera' ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese di questa fase, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia delle finanze; accoglie quello dell'agenzia; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

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