ricorso contro rateazione del debito competenza giudice tributario

Con la presente sentenza la Suprema Corte conferma la competenza del giudice tributario per ogni controversia che abbia per oggetto le sorti del rapporto giuridico d'imposta e, dunque, anche quella relativa all'impugnazione del diniego opposto dall'agente della riscossione all'istanza di rateazione formulata dal contribuente. A tal riguardo si ricorda che la secondo la Corte Costituzionale ". la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla 'natura tributaria del rapporto (ordinanza n. 395 del 2007). Pertanto nel caso in cui la natura del ruolo, e quindi della cartella di pagamento, sia tributaria, la competenza giurisdizionale è devoluta al giudice tributario.

Ord. n. 5928 del 14 marzo 2011 (ud. del 15 febbraio 2011) della Corte Cass., SS.UU. Civ



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Ord. n. 5928 del 14 marzo 2011 (ud. del 15 febbraio 2011) della Corte Cass., SS.UU. Civ. – Pres. Vittoria, Rel. Botta Riscossione – Contenzioso – Cartella esattoriale -  Rateizzazione  –  Debito tributario - Diniego – Impugnazione – Giurisdizione – Commissioni tributarie - Art. 19, D.P.R. n. 602/1973 – Art. 12, L. n. 448/2001 – Art. 2, D.Lgs.  n. 546/1992     Massima – La controversia avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di  un  debito  avente  natura  tributaria  è devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie.       Svolgimento del processo  -  Con  ricorso  alla  Commissione  Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, G.B., in proprio e nella qualità  di  legale rappresentante della società G.I.R. di G.B. & C.  s.n.c.,  ha  impugnato  il provvedimento con il quale la Equitalia E.Tr. S.p.A. aveva rigettato la  sua istanza di rateazione del carico tributario portato da  alcune  cartelle  di pagamento. La S.p.A. Equitalia, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il  difetto  di  giurisdizione  del  giudice  adito  ed  ha successivamente proposto a queste Sezioni Unite della  Corte  di  Cassazione ricorso per regolamento preventivo  di  giurisdizione  ex  art.  41  c.p.c., illustrato anche con memoria, chiedendo che sia dichiarata la  giurisdizione del giudice amministrativo. 1 contribuente non si è costituito.       Motivazione - 1. La società ricorrente ha sostenuto che quello  attivato dall’istanza di  rateazione  costituisce  un  vero  e  proprio  procedimento amministrativo, nell’ambito del quale  la  concessione  della  dilazione  di pagamento  dipende  dal  positivo  esercizio  di  un  potere   squisitamente discrezionale, al  cui  cospetto  il  richiedente  non  vanta  che  un  mero interesse  legittimo  tutelabile  davanti  al  giudice  amministrativo.   Le Commissioni Tributarie, invece, in  base  alla  legge,  possono  intervenire soltanto in caso di controversie in materia di imposte o tasse e, dunque, in ipotesi totalmente diverse da quella in questione. Si tratta, invero, di una controversia in cui il contribuente non contesta il proprio  debito,  ma  si limita a richiederne una rateizzazione  che  non  è  mm  qualificabile  come agevolazione capace di radicare, sotto tale profilo,  la  giurisdizione  del giudice tributario.     2. Il ricorso non è fondato.     3.  Nel  caso  di  specie  lo  stesso  ricorrente   prospetta   che   il provvedimento in discussione concerneva la richiesta di rateizzazione di  un “carico tributario”.     4. La norma che prevede il provvedimento in  discussione,  definisce  la rateizzazione  un  "beneficio",  soggetto  a  decadenza,  come  ogni   altra "agevolazione  fiscale",  in  caso  di  inadempimento  alle  regole  che  ne disciplinano la concessione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 3, lett. a)).     5. La stessa norma, non a caso collocata nel Capo II del  Titolo  I  del citato decreto “Riscossione mediante ruoli”, prevede  che  la  rateizzazione concerna “la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a  ruolo”,  una fase che precede l’esecuzione forzata (prevista nel Capo II  del  Titolo  II del predetto decreto), l’unica che la disposizione di cui al D.Lgs.  n.  546 del 1992, art. 2, escluda dalla giurisdizione tributaria, allorchè si tratti di controversie concernenti  tributi  di  ogni  genere  e  specie,  comunque denominati.     6. Queste Sezioni Unite, in controversia analoga a  quella  che  qui  si discute, hanno già avuto modo di  affermare  la  giurisdizione  del  giudice tributario, ricordando che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, tale giurisdizione si estende ormai a qualunque  controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per  le  quali  non  residui  più alcuna questione  sull’an  il  quantum  o  le  modalità  di  esecuzione  del rimborso.  Nella  richiamata  ordinanza  si  afferma  che  la   domanda   di rateizzazione  implica  “una   questione   sulla   spettanza   o   meno   di un’agevolazione attinente alla fase della riscossione  precedente  a  quella dell’esecuzione vera e propria”: sicchè anche l’impugnazione del diniego  di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce... una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla  giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali” (ord. n. 20781 del 2010).     7. Il Collegio condivide e  ribadisce  le  considerazioni  svolte  nella richiamata ordinanza., in  quanto,  anche  a  prescindere  dal  concetto  di "agevolazione", è fuor di dubbio che la controversia riguarda la fase  della riscossione (e non dell’esecuzione) del tributo, concernendo in  particolare una "modalità" di riscossione che  la  legge  predispone  per  l’ipotesi  di contribuenti  che  si  trovino  in  determinate  condizioni   economicamente "sensibili".     8. Va, pertanto, confermato che la  causa  contro  il  provvedimento  di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie espressamente ne ricorso la società ricorrente dichiara  che  abbia,  natura tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.     9. Non occorre provvedere sulle spese, stante  la  mancata  costituzione della parte intimata.       P.Q.M. - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE     Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario

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