Con la presente sentenza la Suprema Corte conferma la competenza del giudice tributario per ogni controversia che abbia per oggetto le sorti del rapporto giuridico d'imposta e, dunque, anche quella relativa all'impugnazione del diniego opposto dall'agente della riscossione all'istanza di rateazione formulata dal contribuente.
A tal riguardo si ricorda che la secondo la Corte Costituzionale ". la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla 'natura tributaria del rapporto (ordinanza n. 395 del 2007).
Pertanto nel caso in cui la natura del ruolo, e quindi della cartella di pagamento, sia tributaria, la competenza giurisdizionale è devoluta al giudice tributario.
Ord. n. 5928 del 14 marzo 2011 (ud. del 15 febbraio 2011) della Corte Cass., SS.UU. Civ
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Ord. n. 5928 del 14 marzo 2011 (ud. del 15 febbraio 2011)
della Corte Cass., SS.UU. Civ. – Pres. Vittoria, Rel. Botta
Riscossione – Contenzioso – Cartella esattoriale - Rateizzazione – Debito
tributario - Diniego – Impugnazione – Giurisdizione – Commissioni tributarie
- Art. 19, D.P.R. n. 602/1973 – Art. 12, L. n. 448/2001 – Art. 2, D.Lgs. n.
546/1992
Massima – La controversia avente ad oggetto il provvedimento di rigetto
dell’istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria è
devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie.
Svolgimento del processo - Con ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria, G.B., in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della società G.I.R. di G.B. & C. s.n.c., ha impugnato il
provvedimento con il quale la Equitalia E.Tr. S.p.A. aveva rigettato la sua
istanza di rateazione del carico tributario portato da alcune cartelle di
pagamento. La S.p.A. Equitalia, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in
via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha
successivamente proposto a queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.,
illustrato anche con memoria, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione
del giudice amministrativo. 1 contribuente non si è costituito.
Motivazione - 1. La società ricorrente ha sostenuto che quello attivato
dall’istanza di rateazione costituisce un vero e proprio procedimento
amministrativo, nell’ambito del quale la concessione della dilazione di
pagamento dipende dal positivo esercizio di un potere squisitamente
discrezionale, al cui cospetto il richiedente non vanta che un mero
interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo. Le
Commissioni Tributarie, invece, in base alla legge, possono intervenire
soltanto in caso di controversie in materia di imposte o tasse e, dunque, in
ipotesi totalmente diverse da quella in questione. Si tratta, invero, di una
controversia in cui il contribuente non contesta il proprio debito, ma si
limita a richiederne una rateizzazione che non è mm qualificabile come
agevolazione capace di radicare, sotto tale profilo, la giurisdizione del
giudice tributario.
2. Il ricorso non è fondato.
3. Nel caso di specie lo stesso ricorrente prospetta che il
provvedimento in discussione concerneva la richiesta di rateizzazione di un
“carico tributario”.
4. La norma che prevede il provvedimento in discussione, definisce la
rateizzazione un "beneficio", soggetto a decadenza, come ogni altra
"agevolazione fiscale", in caso di inadempimento alle regole che ne
disciplinano la concessione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 3, lett.
a)).
5. La stessa norma, non a caso collocata nel Capo II del Titolo I del
citato decreto “Riscossione mediante ruoli”, prevede che la rateizzazione
concerna “la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo”, una
fase che precede l’esecuzione forzata (prevista nel Capo II del Titolo II
del predetto decreto), l’unica che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 2, escluda dalla giurisdizione tributaria, allorchè si tratti
di controversie concernenti tributi di ogni genere e specie, comunque
denominati.
6. Queste Sezioni Unite, in controversia analoga a quella che qui si
discute, hanno già avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice
tributario, ricordando che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del
2001, art. 12, tale giurisdizione si estende ormai a qualunque controversia
in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in
senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più
alcuna questione sull’an il quantum o le modalità di esecuzione del
rimborso. Nella richiamata ordinanza si afferma che la domanda di
rateizzazione implica “una questione sulla spettanza o meno di
un’agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella
dell’esecuzione vera e propria”: sicchè anche l’impugnazione del diniego di
rateazione di un debito per imposte o tasse introduce... una controversia di
carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione
delle Commissioni Provinciali e Regionali” (ord. n. 20781 del 2010).
7. Il Collegio condivide e ribadisce le considerazioni svolte nella
richiamata ordinanza., in quanto, anche a prescindere dal concetto di
"agevolazione", è fuor di dubbio che la controversia riguarda la fase della
riscossione (e non dell’esecuzione) del tributo, concernendo in particolare
una "modalità" di riscossione che la legge predispone per l’ipotesi di
contribuenti che si trovino in determinate condizioni economicamente
"sensibili".
8. Va, pertanto, confermato che la causa contro il provvedimento di
rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie
espressamente ne ricorso la società ricorrente dichiara che abbia, natura
tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
9. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione
della parte intimata.
P.Q.M. - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario