Contratto di lavoro a tempo determinato

Informazioni sul termine e sul tipo di rapporto datore di lavoro/lavoratore relativamente al contratto di lavoro a tempo determinato.

Il contratto a termine è attualmente disciplinato dal d. lgs 368\2001 art. 4, come da ultimo modificato dal d.l. 34/2014, che prevede la possibilità dell'apposione  di un termine al contratto di lavoro.

Il contratto deve essere scritto a pena di nullità e naturalmente deve risultare l'apposione del termine ma non è necessario che che sia indicata la "causa" del carattere temporaneo del rapporto contrattuale in relazione alle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Unica condizione di ammissibilità è la posibilità per il datore di lavoro di stipulare tale tipologia di contratti  per un massimo di trentasei mesi.

La legge prevede inoltre  che  il numero complessivo dei lavoratori con contratto a termine non potrà eccedere il limite del 20% dell'organico complessivo, tale linite non si applica alle imprese  che occupano fino a cinque dipendenti.

E' ammessa anche la proroga dle contratto fino ad un massimo di 8 volte durante i 36 mesi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto.

Allo scadere del contratto il datore di lavoro potrà o proprogare il contratto nel limite sopra indicato o trasformarlo a tempo intederminato o interromepre il rapporto conservando la possibilità di stipulare un nuovo contratto a tempo determinato trascorsi 10 venti gionri da primo a seconda che il contratto inziale fosse di durata inferiore o o apri a 6 mesi o superiore.

Il mancato rispetto del periodo di sospensine determina la conversione automatica dle contratto in rapporto a tempo determinato.


Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore copia del contratto entro 5 giorni dalla sua stipulazione (art. 1 comma 3 d. lgs 368\2001).

L’apposizione di un termine al contratto di lavoro è subordinata alle c.d. clausole di contingentamento ovvero limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi di categoria stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.


Il rapporto si considera a tempo indeterminato laddove manchi il requisito della forma scritta o di sostanza.



Il recesso dal contratto a tempo determinato è legittimo solo se sorretto da giusta causa.

Diversamente il lavoratore ha diritto alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza del contratto, detratto quanto ha percepito, o avrebbe potuto percepire da un'altra occupazione usando l’ordinaria diligenza.

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