Il lavoro notturno

L'art 2108 c.c. 1° comma dispone che il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, debba essere retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

L’art 2108 c.c. 1° comma dispone che il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, debba essere retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

Il comma 3° del medesimo articolo dispone un rinvio a legge o contrattazione collettiva per la determinazione dei limiti del lavoro notturno, la sua durata e l’entità della maggiorazione retributiva.

La materia è stata ridisegnata dal D. lgs. 66\2003 la quale individua i concetti di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno”.

Il periodo notturno è il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

E’ considerato lavoratore notturno:

  • il lavoratore che durante il descritto periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
  • il lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo;
  • in assenza di contratto collettivo, il lavoratore che effettua lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.

Il lavoro notturno non può, comunque, superare le otto ore in media entro le 24 ore.

Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità, e cioè della sistematicità e non occasionalità di detta prestazione, svolta secondo turni periodici, e della erogazione della relativa indennità, occorrendo anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o, come altrimenti indicata, ordinaria o di fatto o globale di fatto).

L’art. 11 del D. lgs. 66\2003 stabilisce, a tutela della salute del lavoratore, che la idoneità del lavoratore al lavoro notturno potrà essere accertata presso il sevizio sanitario pubblico.

Successivamente, il lavoratore dovrà essere sottoposto a controlli sanitari periodici che ne attestino la inidoneità al lavoro notturno secondo tempi e modi disposti dalla contrattazione collettiva e dalla legge.

Il lavoratore che venga dichiarato non idoneo deve essere adibito a lavoro diurno, ad altre mansioni e, ricollocato secondo le modalità previste dai contratti collettivi.

I contratti collettivi individuano, altresì, i requisiti per la preventiva esclusione dall’obbligo di prestare lavoro notturno.

E’ fatto divieto al datore di lavoro adibire al tale mansioni donne in gravidanza dal momento del suo accertamento fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

Le seguenti categorie di lavoratori non possono essere obbligate, ma hanno facoltà di prestare lavoro notturno:

  • lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o lavoratore padre con essa convivente;
  • lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente che abbia età inferiore ai 12 anni;
  • lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104\1992 e succ..

Per poter inserire il lavoro notturno, il datore di lavoro deve obbligatoriamente avviare una procedura di consultazione sindacale che sia conclude entro 7 gg.

Il datore di lavoro, tuttavia potrà introdurre il lavoro notturno anche ove non si raggiunga un accordo.

L’introduzione da parte del datore di lavoro di lovoro notturno in assenza della procedura di consultazione sindacale concreta la ipotesi si condotta anti-sindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

                                                                                                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                              

                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                               
                                                                                                                           
                                                                                                                          
 

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