Il lavoro straordinario

Le modalità contenute nei contratti collettivi relativamente al lavoro straordinario.

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali (la contrattazione collettiva può stabilire una durata inferiore). Non è più previsto il limite giornaliero di 8 ore, ma è stabilito che al lavoratore spettano 11 ore consecutive di riposo minimo giornaliero ogni 24 ore.

In ogni caso, l’orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali comprese le ore di lavoro straordinario.

Non devono considerarsi nell’orario di lavoro i riposi intermedi ed il tempo impiegato per recarsi al lavoro, nonché quello di ritorno a casa.

Per lavoro straordinario si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro così come definito dall’art. 3 del D.lgs. 66\2003.

Il lavoro straordinario deve essere contenuto e deve essere svolto secondo le modalità contenute nei contratti collettivi.

Tuttavia il legislatore ha previsto che in difetto dei contratti collettivi, il datore di lavoro ed il lavoratore possano liberamente concordare durata del lavoro straordinario entro il limite delle 250 ore annue.

La legge stabiliva un tempo che il lavoro straordinario dovesse essere retribuito come il lavoro ordinario maggiorato del 10%.

Attualmente invece i contratti collettivi prevedono quale sia la retribuzione del lavoro straordinario: inoltre il contratto collettivo può consentire in alternativa alla maggiorazione per il lavoro straordinario, periodi di riposo compensativi.

Per il lavoro straordinario contrattuale è indubbia la piena legittimità della entità della maggiorazione in misura inferiore al 10% che, invece, va ritenuta imposta solo per lo straordinario legale (oltre, cioè, la 48a ora).

Il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo deve essere incluso nella retribuzione da prendere a calcolo per il TFR;

L'esclusione di tale compenso dalla suddetta base di calcolo può sussistere soltanto in forza di pattuizioni collettive, successive all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, che esplicitamente lo prevedano.

La normativa sull’orario di lavoro ordinario e straordinario non si applica alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dirigenti, personale direttivo o persone aventi potere di decisione autonomo; Il personale con funzioni direttive ha comunque diritto al compenso per il lavoro straordinario solo laddove la contrattazione collettiva contempli un diverso orario di lavoro per il personale avente detta qualifica, e tale orario venga superato; ovvero la durata della prestazione lavorativa valichi comunque il principio di ragionevolezza, rendendo particolarmente gravosa ed usurante l'attività lavorativa svolta, con pregiudizio del diritto costituzionalmente protetto all'indispensabile ripristino delle energie lavorative;
  • lavoratori a domicilio;
  • telelavoratori;
  • manodopera familiare;
  • lavoratori del settore liturgico delle chiese e comunità religiose.

Il lavoratore ha l'onere di provare che il lavoro straordinario da lui svolto non sia stato retribuito, o retribuito in maniera inferiore a quella a lui spettante, pertanto il lavoratore ricorrente deve dare esatta dimostrazione dei fatti costitutivi delle proprie pretese.                                        
                                                                                              
                                                       
                                                                      
                                                               
                                                           
                                   
 







 

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