Lavoro a domicilio e telelavoro

Informazioni relative ai due differenti rapporti di lavoro.

Ai sensi della L. 877\1973 deve considerarsi lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio ovvero in un locale di cui ha la disponibilità, anche con l’aiuto accessorio dei membri della sua famiglia conviventi o a carico, ma con l’esclusione di manodopera salariata e apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

Il lavoro a domicilio può configurarsi anche come autonomo, allorché il lavoratore presenti organizzazione a proprio rischio dei mezzi produttivi e una struttura di tipo imprenditoriale.

La retribuzione deve essere determinata sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti da contratto collettivo di categoria o, in mancanza, da una Commissione regionale di otto membri pariteticamente designata dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e presieduta dal capo della direzione regionale del lavoro.

Il telelavoro è una ipotesi peculiare di lavoro a domicilio svolto mediante un elaboratore video collegato con una memoria centrale.

Con tale sistemi sono decentrati lavori di archiviazione di dati, di dattilografia ed altre mansioni d’ufficio, permanendo comunque un forte potere di controllo da parte del datore di lavoro. Ad es. tramite collegamento interattivo.

Il telelavoratore può essere titolare di un rapporto di lavoro autonomo parasubordinato, subordinato a domicilio ed esegue un lavoro retribuito con l’utilizzo di materie e attrezzature fornite dal committente ed inerente al ciclo produttivo altrui.

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