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Trasferimento d'azienda
La disciplina del trasferimento dell'azienda ai fini lavoristici secondo l'art. 2112 del codice civile.
L'articolo 2112 del codice civile disciplina il trasferimento dell’azienda ai fini lavoristici.
Per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base di qua le il trasferimento è attuato, ivi compreso usufrutto e affitto di azienda.
Pertanto, non indispensabile che l’attività’ ceduta sia esercitata a scopo di lucro.
L'attuale disciplina e’applicabile anche datore di lavoro non imprenditori quali associazioni, Onlus, professionisti, ecc, purché siano titolari di una entità organizzativa che miri ad una attività a contenuto tipicamente economico.
Inoltre l'art. 2112 c. c. introduce nel nostro ordinamento definizione legale di ramo d'azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata.
Lo stesso articolo, al comma 1, stabilisce che a seguito di un evento traslativo il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta continua con il cessionario e i lavoratori conservano tutti diritti inerenti ad esso.
Vengono trasferiti con l’azienda al cedente tutti rapporti lavoro subordinato esistenti all'atto della cessione aziendale: proseguono anche rapporti lavoro part-time, a tempo determinato e interinale.
Restano però esclusi dal trasferimento i lavoratori parasubordinati.
Il lavoratore conserva tutti diritti già maturati con il cedente, compresa la conservazione dell'anzianità di servizio maturata e di diritti conseguenti (scatti di anzianità, progressione di carriera, trattamento di fine rapporto) .
Il cedente può licenziare i propri dipendenti solo qualora ricorra un'autonoma giusta causa o giustificato motivo mentre il cessionario può liberarsi di eventuali lavoratori in esubero tramite processi di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale, ma non attraverso l'avvenuta cessione di impresa.
Cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al momento del trasferimento.
Il lavoratore che vanti un credito potrà chiedere l'adempimento sia al cedente che al cessionario, fatta comunque salva la facoltà di regresso.
La riforma Biagi ha introdotto una nuova ipotesi di solidarietà disciplinata dall'articolo 1673 c.c. tra appaltante e appaltatore, nell'ipotesi in cui tra l'alienante e l'acquirente venga stipulato un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo di azienda oggetto di cessione.
La procedura sindacale
Nell’ ipotesi di trasferimento d’azienda che occupi più di di 15 dipendenti è prevista dall’art 47 L. 428\1990 una procedura particolare di consultazione sindacale.
E’ prevista l'applicabilità alla suddetta procedura anche trasferimento parziale o trasferimento di ramo d'azienda.
L'informativa sindacale deve essere trasmessa dal cedente al cessionario almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti.
l’Informativa dell'essere data prima della conclusione formale della trattativa, ma dopo il loro inizio e quando tirò per concludere.
Il contenuto dell'informazione
Essa deve riguardare non solo i motivi del trasferimento, le conseguenze derivate ai lavoratori sul piano giuridico, economico e sociale e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi, ma anche la data effettiva o la data della proposta del trasferimento.
Il d. lgs 18\2001 modifica altresì i soggetti destinatari delle informazioni: Alle rappresentanze sindacali aziendali (c.d. RSA) si sono aggiunte le rappresentanze sindacali unitarie (c.d. RSU).
In mancanza di rappresentanze sindacali, resta l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi.
I sindacati, entro sette giorni dalla data in cui hanno ricevuto l’ informativa, potrà chiedere per iscritto che vi sia un confronto tra cedente e cessionario.
Questi ultimi debbono avviare, entro sette giorni da ricevimento della richiesta, un esame congiunto con i sindacati richiedenti.
La consultazione si considera esaurita quando, dopo dieci giorni dal suo inizio non è stato possibile raggiungere un accordo.
L'articolo 47, comma 3, legge 428\ 1990 prevede che il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario degli obblighi sopra indicati costituisce condotta anti - sindacale ai sensi dell'art. 28, l. 300\1970.
Il giudice, pertanto, oltre a ordinare la cessazione del comportamento anti - sindacale, ne rimuove anche gli effetti.
Infine la normativa sulla informativa alle associazioni sindacali, per il trasferimento di impresa, de ve essere rispettata anche quando la decisione relativa la cessione sia presa da un'impresa controllante.
Tale previsione risponde all'esigenza di impedire la disapplicazione della tutela collettiva nell'ipotesi in cui vi sia una dissociazione soggettiva tra l’imprenditore che e’ parte dei contratti di lavoro con i dipendenti interessati al trasferimento e il centro decisionale che ha voluto la cessione.
Il contratto collettivo applicabile
Ai sensi dell'art. 2112, terzo comma, c.c. il cessionario è obbligato a praticare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ad aziendali, vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, tranne nel caso in cui siano sostituiti da altro contratto applicabile all’ impresa del cessionario del medesimo livello di quello applicato nell’ impresa del cedente.
Il contratto collettivo del cessionario si sostituirà automaticamente, salva diversa successione sulla base dell'accordo collettivo.
E qualora la disciplina contrattuale del cessionario comporti un peggioramento delle condizioni del lavoratore, questi può rassegnare le dimissioni.
Questa facoltà può essere esercitata nel termine di decadenza di tre mesi dalla data del trasferimento di azienda.
Nel caso in cui il lavoratore rassegni si dimetta entro i tre mesi del trasferimento lo stesso non è tenuto a dare il preavviso ; è previsto invece il diritto di questi di ricevere dal cessionario il pagamento dell'indennità sostitutiva dell'preavviso.