Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 14 luglio 2004, n. 5511;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 gennaio 2002, n. 2; Informativa 25 ottobre 2002, n. 22;
Informativa 29 ottobre 2002, n. 24; Informativa 28 febbraio 2003, n. 8;
Informativa 11 marzo 2003, n. 15; Informativa 21 luglio 2003, n. 30;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 11 maggio 2001, n.
103; Msg. 27 giugno 2001, n. 569; Circ. 10 luglio 2001, n. 136; Circ. 25 marzo
2002, n. 60; Circ. 26 aprile 2002, n. 85; Circ. 31 maggio 2002, n. 102; Circ.
26 luglio 2002, n. 136; Circ. 29 luglio 2002, n. 139; Circ. 16 dicembre 2002, n.
181; Circ. 17 gennaio 2003, n. 8; Circ. 21 marzo 2003, n. 54; Msg. 24 marzo
2003, n. 38; Circ. 26 marzo 2003, n. 61; Msg. 28 aprile 2003, n. 343; Circ. 26
maggio 2003, n. 91; Msg. 10 luglio 2003, n. 671; Msg. 24 luglio 2003, n. 35;
Circ. 2 dicembre 2003, n. 185; Circ. 17 febbraio 2004, n. 33; Circ. 17 febbraio
2004, n. 34; Msg. 20 febbraio 2004, n. 4837; Msg. 29 luglio 2004, n. 24070;
Msg. 28 gennaio 2005, n. 6726; Circ. 18 febbraio 2005, n. 32;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 16 dicembre 2002, n. 3328;
Lett.Circ. 1 dicembre 2004, n. 70;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre
2001, n. 475; Circ. 2 ottobre 2003, n. 78;
- Ministero della giustizia: Circ. 23 settembre 2003.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo
per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della
paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni
vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa,
anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
 
Capo I - Disposizioni generali
1. Oggetto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli
naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità
e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
 
2. Definizioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per «congedo di maternità» si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro
della lavoratrice;
b) per «congedo di paternità» si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore,
fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per «congedo parentale», si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice
o del lavoratore;
d) per «congedo per la malattia del figlio» si intende l'astensione facoltativa dal
lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per «lavoratrice» o «lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si
intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di
amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di
cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche
amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione
vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non
possono essere inferiori alle predette indennità.
 
3. Divieto di discriminazione.
1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia
professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le
iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e
aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti,
secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la
retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e
mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli
2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
 
4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù
delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere
personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con
contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo
comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma
2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle
disposizioni delle leggi medesime (2).
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del
presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto
al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva (3).
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del
datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio
contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di
lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le
somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un
anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è
possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque
entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del
minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo
determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici
mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3 (3/a).
 
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(3/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come
sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
5. Anticipazione del trattamento di fine rapporto.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento
di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire
tale anticipazione.
 
Capo II - Tutela della salute della lavoratrice
6. Tutela della sicurezza e della salute.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute
delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del
figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente
alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in
adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio
sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso
le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo
delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetricoginecologiche,
delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in
funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal
decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le
modalità ivi indicate.
 
7. Lavori vietati.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 12, comma 3)
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché
ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad
aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano
il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati
nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è
previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi
ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice,
accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la
qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge
20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni
equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in
attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita
con l'arresto fino a sei mesi.
 
8. Esposizione a radiazioni ionizzanti.
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone
classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il
nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della
gravidanza.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio
stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un
rischio di contaminazione.
 
9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale.
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è
vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari
previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6,
lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del
corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
 
10. Personale militare femminile.
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli
16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi
successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi
pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il
comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate,
nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del
Corpo della guardia di finanza.
 
11. Valutazione dei rischi.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di
lavoro, nell'àmbito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in
particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o
condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici
elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di
informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
 
12. Conseguenze della valutazione.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino
un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta
le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per
motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al
servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma
1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi
di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione
di cui all'articolo 7, comma 7.
 
13. Adeguamento alla disciplina comunitaria.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla
Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti
chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la
sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali
connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed
integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a
modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle
modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede
comunitaria.
 
14. Controlli prenatali.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione
di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel
caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al
datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli
esami.
 
15. Disposizioni applicabili.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 
Capo III - Congedo di maternità
16. Divieto di adibire al lavoro le donne.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 (4);
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti
al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
 
(4) Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
17. Estensione del divieto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6,
7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono
determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.
Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di
lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di
accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai
periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,
per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla
salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo
quanto previsto dagli articoli 7 e 12 (5).
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze
dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà
essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere
disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza
della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati
l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono
definitivi.
 
(5) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
18. Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con
l'arresto fino a sei mesi.
 
19. Interruzione della gravidanza.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti
gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista
per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o
un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle
norme poste a tutela del lavoro.
 
20. Flessibilità del congedo di maternità.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art.
12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con
proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del
comma 1.
 
21. Documentazione.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera
a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del
parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di
previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di
nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
22. Trattamento economico e normativo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in
attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (6).
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o
alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di
permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I
medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di
mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera,
come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale
scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo
non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge
23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità,
rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.
 
(6) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
23. Calcolo dell'indennità.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione
s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti
accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono
considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene
dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non
abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto
di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto
stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera
c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media
globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di
lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per
particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro
della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il
numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in
cui i contratti di lavoro prevedano, nell'àmbito di una settimana, un orario di
lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per
il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il
numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti
dal periodo stesso.
 
24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del
rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si
verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e
17 (7).
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di
maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate,
sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra
l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle
assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute
dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo
parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente
maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento,
né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla
risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio de

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