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Ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa acquirente si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda ceduta
Pubblicata il 17/03/2008
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sul ricorso proposto da:
AL. GI., BA. ST., B. I., B. L., CA. FR., C. T., IA. VI., LU. SE., MA. M. AN., RO. RO., B. M. T., B. F. O., B. C., c.c., FR. RE., LO. AL., M. A., M. M., VE. SA., elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORNELIO ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TR. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MUNARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 427/03 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 04/11/03 - R.G.N. 468/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/07 dal Consigliere Dott. Pasquale PICONE;
udito l'Avvocato COSTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza di cui si chiede la cassazione conferma, giudicando infondato l'appello degli attuali ricorrenti, la decisione del Tribunale di Treviso n. 293/2001, di rigetto della pretesa, avanzata nei confronti della Tr. se. S.r.l., delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento degli scatti biennali di anzianita' con decorrenza dall'assunzione alle dipendenze del Comune di (OMESSO), essendo passati alle dipendenze della Tr. Se. (societa' di gestione (OMESSO)) con applicazione dell'articolo 2112 c.c..
2. I giudici dell'appello, verificato che erano stati conservati ai dipendenti i livelli retributivi raggiunti alle dipendenze del Comune, anche in base all'anzianita' di servizio, e che gli scatti previsti dal contratto collettivo erano stati fatti decorrere dal passaggio alle dipendenze della Tr. Se., ha ritenuto che il diritto agli scatti fosse sorto soltanto al momento del trasferimento della titolarita' del rapporto di lavoro, non sussistendo il diritto in questione nell'ambito del rapporto di lavoro con il Comune, ne' potendosi considerare l'anzianita' un diritto di per se, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria.
3. I lavoratori domandano la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso, al quale resiste con controricorso la Tr. se. Srl. Ricorrenti e resistente hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'unico motivo di ricorso e' denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 2112 c.c., sostenendosi che la regola secondo cui, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (primo comma dell'articolo), obbligava il nuovo datore di lavoro a considerare utile, ai fini degli scatti, l'anzianita' di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione comunale.
2. La Corte, rilevato che non si controverte sull'applicabilita' dell'articolo 2112 c.c. alla fattispecie (questione su cui si e' formato il giudicato interno), giudica il ricorso fondato per quanto di ragione.
3. A norma dell'articolo 2112 c.c., comma 1, sia nel testo originario che nel testo modificato dalla Legge n. 428 del 1990, articolo 47 la cessione ex lege del contratto di lavoro comporta il mantenimento dell'anzianita' conseguita presso il precedente datore di lavoro e, con essa, un trattamento, non solo economico ma anche di carriera, non inferiore a quello dei colleghi (con pari anzianita' e qualifica) dell'impresa cessionaria (Cass. 26 febbraio 1992, n. 2410; 16 marzo 1994, n. 2491; 5 giugno 1998, n. 5581).
4. Ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa acquirente si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda ceduta solamente nel caso in cui l'impresa acquirente non applichi alcun contratto collettivo; in caso contrario (e tale evenienza e' pacifica nella fattispecie), la contrattazione collettiva dell'impresa alienante e' sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa acquirente anche se contenga condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto alla prima (Cass. 2410/1992, cit.; 8 settembre 1999, n. 9545).
5. Ne consegue che il trattamento economico e normativo dei dipendenti ceduti doveva essere determinato sulla base delle clausole della contrattazione collettiva applicata presso la societa' Tr. se. e tenendo conto dell'intera anzianita' di servizio maturata alle dipendenze del Comune.
Doveva poi seguire l'indagine - e in tal senso l'accoglimento del ricorso e' solo parziale - rivolta a verificare per ciascuno dei lavoratori il rispetto del divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito al tempo della cessione, ai fini del riconoscimento eventuale di assegno ad personam assoggettato al principio generale della riassorbibilita' (vedi Cass. 2 febbraio 2007, n. 2265).
6. Va, infine, osservato, che il richiamo alla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia Cee 14.9.2000, C. 0343/98), fatto dalla sentenza impugnata e ampiamente ripreso nel controricorso, non e' pertinente.
La citata sentenza afferma il principio, generalmente condiviso, secondo cui l'anzianita' non e' di per se un diritto, ma serve a determinare specifici diritti che devono essere, di norma, salvaguardati dal cessionario.
In ogni caso, in tema di ordinamento comunitario, l'eventuale contrasto tra detto ordinamento e quello interno e' inidoneo a produrre immediatamente effetti sul rapporto giuridico controverso allorquando venga in risalto il principio dell'inefficacia orizzontale delle direttive. Ne consegue in tal caso l'irrilevanza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito all'interpretazione della direttiva. (Nella specie, relativa alla direttiva n. 187 del 1977 in materia di trasferimento d'azienda), irrilevanza che sussiste anche sotto il profilo che le direttive comunitarie sono dettate con finalita' di tutela dei lavoratori e sono quindi cedevoli rispetto al diritto interno che, con valutazione in concreto, risulti piu' favorevole (Cass. 16 ottobre 2006, n. 22125).
7. Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Corte di appello, designata in quella di Trieste, che dovra' decidere la causa applicando i principi di diritto enunciati ai numeri 3 e 4 e procedendo agli accertamenti di fatto specificati al n. 5; il giudice del rinvio provvedere anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trieste.