Ai lavoratori impiegati a tempo parziale, secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennita' di disoccupazione per i periodi di inattivita'

Ai lavoratori impiegati a tempo parziale, secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennita' di disoccupazione per i periodi di inattivita', posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volonta' del lavoratore contraente, non da luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche puo' estendersi in via analogica, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione e', invece, resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. Tale interpretazione, oltre a non contrastare con gli articoli 3 e 38 Cost., come affermato dal Giudice delle leggi (cfr. la citata Corte cost. n. 121 del 2006), neppure contrasta con la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo parziale, si' da imporre un rinvio alla Corte di Giustizia, atteso che la posizione dei lavoratori part time e' pur sempre differenziata rispetto a quella dei lavoratori stagionali e non puo', pertanto, ritenersi che l'applicazione della normativa nazionale comporti una discriminazione non compatibile con l'ordinamento comunitario (cfr. Cass. n. 7298 del 26 marzo 2007).

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22576



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LA TERZA Maura - Presidente

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8036/2012 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1638/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 28/02/2011, depositata il 09/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

E' presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che aderisce alla relazione.

FATTO E DIRITTO

1 - Considerato che e' stata depositata relazione del seguente contenuto:

"Con ricorso al Tribunale di Napoli (OMISSIS), autista con contratto di part time verticale stipulato con una societa' che forniva servizio di trasporto ai turisti del Comune di (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento del proprio diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo dal 4/10/2001 al 31/12/2001, corrispondente ad una sosta lavorativa nel periodo autunno-inverno. Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli. Sosteneva, in sintesi, la Corte territoriale che non poteva condividersi il principio espresso da questa Corte, con sentenza a sezioni unite n. 1732/2003, attesa la mancanza di eadem ratio con la previsione in materia di contratti stagionali, in cui la disoccupazione durante il periodo di sosta o di stagioni morte non poteva considerarsi volontaria, laddove nei contratti part time vi era una volontarieta' della limitazione temporale e che, peraltro, doveva aversi presente la necessita' di limitare - sulla base di scelte discrezionali del legislatore - l'attribuzione del beneficio ad ipotesi riconducibili ad una ontologica caratteristica di alcuni rapporti (c.d. stagionali). Osservava che nel contratto part time la prestazione e' resa a tempo parziale nell'interesse del lavoratore, ma che, nell'ipotesi considerata, la struttura del contratto era assimilabile a quella del contratto per adesione, onde non poteva condividersi l'osservazione delle Sezioni Unite sulla insostenibilita' di una generalizzata estensione del principio di indennizzabilita' con riferimento ad una figura contrattuale sorretta dal libero incontro delle volonta' delle parti in ordine alla durata su base annua. In sostanza, ad avviso della Corte partenopea, nella specie, vertendosi in materia di un contratto di part time verticale stipulato tra le parti che trovava la sua ratio nella stagionalita' oggettiva del sinallagma lavorativo, risultando cosi' il periodo lavorato imposto dalla natura del servizio e della conseguente prestazione, il periodo non lavorato non poteva ritenersi come di inoccupazione involontaria e pertanto non vi era alcun ostacolo ad equiparare al lavoro stagionale il contratto di lavoro in regime di tempo parziale verticale, essendo imposta tale tipologia contrattuale dalla natura del servizio e della conseguente prestazione.

Propone ricorso per cassazione l'I.N.P.S, affidando l'impugnazione a un motivo.

Il (OMISSIS) e' rimasto intimato.

Con unico articolato motivo l'I.N.P.S. lamenta la violazione e la falsa applicazione del Regio Decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, articolo 44 e ss. nonche' del R.D.L. n. 1827 del 1935, articolo 45, comma 3, articoli 76 e 77 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Assume che la questione controversa e' stata decisa dalla sentenza delle S.U., della Cassazione n. 1732/2003 evidenziando che la tutela di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, articolo 77, e' predisposta a favore di coloro che non siano piu' titolari di un rapporto di lavoro, ancorche' non stabile e continuativo nell'arco dell'anno, laddove diversa e' la situazione subisce una temporanea sospensione delle prestazioni lavorative. Richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121 del 24 marzo 2006 ed i precedenti di questa Corte n. 7589/2011 e n. 7298/2007 per sostenere la differenza rispetto al lavoro stagionale del tipo contrattuale del tempo parziale verticale quale quello in esame.

Il motivo si palesa manifestamente fondato alla stregua del principio enunciato in plurime decisione di questa Corte cui va data continuita' (cfr. Cass. n. 7589 del 1 aprile 2011; id. nn. 23272-23273 del 3 novembre 2009; n. 10442 del 6 maggio 2009; n. 16315 del 16 giugno 2008; n. 8581 del 5 aprile 2007; n. 7298 del 26 marzo 2007).

Come e' noto, sulla questione in esame, a seguito del contrasto verificatosi nella giurisprudenza di legittimita', sono intervenute le Sezioni Unite (sentenza 6 febbraio 2003 n. 1732), le quali hanno affermato che ai lavoratori impiegati a tempo parziale, secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua, non spetta l'indennita' di disoccupazione per i periodi di inattivita', posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volonta' del lavoratore contraente, non da luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche puo' estendersi in via analogica, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione e' invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. Una siffatta interpretazione della normativa ha suscitato qualche dubbio di legittimita', ma la Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2006 n. 121, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimita' costituzionale. In tale decisione - in cui il giudice remittente richiamava anzitutto il "diritto vivente", sorto proprio sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1732 del 2003, secondo la quale la libera accettazione, da parte del lavoratore, del tempo parziale verticale su base annua escludeva che per i periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa potesse ravvisarsi disoccupazione involontaria, ricavandone l'impossibilita' di dare della norma impugnata una lettura diversa, e segnalava che la stessa, cosi' interpretata, si poneva in violazione degli articoli 3 e 38 Cost. - la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni poste dalla presente controversia, relative allo stato di disoccupazione non volontaria imposto dal tipo di lavoro prestato in regime di part time verticale, valorizzando non tanto tale dato obiettivo, quanto piuttosto l'aspetto relativo alla stabilita' e sicurezza retributiva che connotano il lavoro part time, i cui periodi di sospensione non escludono l'affidamento del lavoratore nella successiva ripresa dell'attivita' lavorativa retribuita, dopo il periodo di pausa. Tanto e' sufficiente a confutare ogni affermazione contenuta nella sentenza della Corte del merito relativa alla peculiare struttura del rapporto di lavoro part time del (OMISSIS), caratterizzato dalla sospensione necessitata del servizio di autista nel periodo autunnale - invernale, valendo a valorizzare la tesi sostenuta dell'Istituto ricorrente la semplice considerazione che, in ogni caso, il rapporto subiva nei detti periodi una mera sospensione che, come tale non escludeva l'affidamento del lavoratore nella ripresa dell'attivita' lavorativa al termine del periodo suddetto, diversamente che in un rapporto di lavoro connotato dalla stagionalita', in cui, all'esito del periodo di attivita', il rapporto cessa a tutti gli effetti.

Va, dunque, ribadito che ai lavoratori impiegati a tempo parziale, secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennita' di disoccupazione per i periodi di inattivita', posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volonta' del lavoratore contraente, non da luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche puo' estendersi in via analogica, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione e', invece, resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. Tale interpretazione, oltre a non contrastare con gli articoli 3 e 38 Cost., come affermato dal Giudice delle leggi (cfr. la citata Corte cost. n. 121 del 2006), neppure contrasta con la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo parziale, si' da imporre un rinvio alla Corte di Giustizia, atteso che la posizione dei lavoratori part time e' pur sempre differenziata rispetto a quella dei lavoratori stagionali e non puo', pertanto, ritenersi che l'applicazione della normativa nazionale comporti una discriminazione non compatibile con l'ordinamento comunitario (cfr. Cass. n. 7298 del 26 marzo 2007). Tale principio e' stato, in particolare, ribadito con sentenza di questa Corte del 5 aprile 2007 n. 8581, con la quale e' stato evidenziato che la pendenza del rapporto di lavoro, non cessato ma unilateralmente sospeso dal datore di lavoro, esclude in ogni caso la spettanza dell'indennita' di disoccupazione per il periodo di inattivita' (salvo il diritto del lavoratore di ottenere la retribuzione nello stesso periodo ovvero di opporsi giudizialmente alla sospensione unilaterale, ove disposta illegittimamente), atteso che in mancanza della cessazione del rapporto lavorativo l'esclusione del trattamento di disoccupazione consegue all'esigenza (che si colloca nell'ambito del principio di solidarieta') di assicurare la tutela sociale ai piu' bisognosi, compatibilmente con le risorse disponibili, secondo una individuazione dello stato di bisogno giustificativo della prestazione, che coincide non gia' con la mera inattivita', bensi' con l'estinzione del rapporto di lavoro, in coerenza con la funzione propria della prestazione di disoccupazione, che e' di indennizzo e non di integrazione della retribuzione.

Pur, dunque, dandosi atto della Direttiva 97/81 CE che, recependo l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, ha delineato "un quadro generale per l'e' laminazione delle discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale e di contribuire allo sviluppo delle possibilita' di lavoro a tempo parlale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori" e stabilito, alla clausola 4: "i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente si e' giustificato da ragioni obiettive", deve comunque rilevarsi che l'indicazione suddetta e' piu' che altro destinata ad evitare discriminazioni tra il rapporto a tempo parziale e quello a tempo pieno (diverso essendo il parallelismo tra rapporto stagionale e rapporto part time) e che la soluzione adottata dalla Consulta va nel senso dell'evoluzione legislativa: il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articolo 8, prevede che i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nel part time verticale o ciclico non coperti da assicurazione obbligatoria possano essere riscattati a domanda; il piu' recente Decreto Legge n. 55 del 2005, articolo 13, comma 9, convertito nella Legge n. 80 del 2005, a mente del quale viene esteso il trattamento di disoccupazione ordinaria ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero a determinate da situazioni temporanee di mercato, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato con previsione di sospensioni lavorative programmate e dei contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

In conclusione, si propone l'accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall'odierno controricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'indennita' di disoccupazione per il periodo richiesto, con ordinanza, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., n. 5".

2 - Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimita' in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'articolo 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo, soluzione non contrastata da parte ricorrente - che non ha depositato memoria - e condivisa dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.

3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, la causa puo' decidersi nel merito, rigettando la domanda proposta dall'odierno controricorrente.

4 - L'esito complessivo del giudizio e la controvertibilita' della questione consigliano la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda azionata da (OMISSIS). Compensa le spese dell'intero processo.

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