Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione.

Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione. Infatti, l'art. 52 del D.Lgs. 152/2001 che, al c. 1, stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione a incarichi di direzione", al c. 5, prevede da un lato la nullità delle assegnazioni a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti, affermando al tempo stesso il diritto del lavoratore a incassare le differenze retributive per l'attività svolta. Una conclusione contraria sarebbe in contraddizione con la ratio della legge, che è quella di assicurare comunque, anche in assenza di una possibilità di "scalare" l'organico, la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La teoria dei "vasi non comunicanti", per cui la qualifica di dirigente non potrebbe in nessun modo essere considerata superiore a quella di funzionario trattandosi di status e ruoli assolutamente differenti e non inquadrabili nella stessa scala gerarchica, non può portare all'esito abnorme di considerare la garanzia applicabile a chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell'ambito dello stesso livello contrattuale, negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22438



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DO. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato LUPONIO ENNIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE LUCA ENRICO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1031/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/02/2009 R.G.N. 658/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato DE LUCA ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 78/06 il Tribunale di Orvieto condannava il Ministero della Giustizia a pagare a Do.Gi. le differenze retributive spettanti Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 52 per l'espletamento di mansioni appartenenti a qualifica superiore perche', essendo direttore della Casa Circondariale di (OMESSO), in quanto tale inquadrato nella 9 qualifica funzionale (poi divenuta area C3), aveva proseguito nello svolgere dette funzioni anche dopo che l'istituto penitenziario era stato individuato, con Decreto Ministeriale 23 ottobre 2001 emesso ai sensi del Decreto Legislativo n. 146 del 2000, articolo 3 come ufficio di livello dirigenziale non generale, struttura a capo della quale era prevista - appunto - la figura del dirigente.

La decisione era ribaltata dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza del 10.12.08, che rigettava la domanda del Do. non potendosi considerare come qualifica immediatamente superiore quella dirigenziale, appartenente ad un ruolo e ad una carriera diversi, tale da individuare un differente status: aggiungevano i giudici del gravame che il Do. , per effetto della nuova classificazione della Casa Circondariale di (OMESSO), era rimasto al vertice della medesima struttura in attesa della nomina del dirigente, continuando ad operare con i poteri e le prerogative del funzionario dirigente di area C3, senza gli obblighi e i poteri propri della figura dirigenziale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Do. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 (oltre che del Decreto Legislativo n. 146 del 2000, articolo 4 articolo 36 Cost. e articolo 2126 c.c.) nella parte in cui l'impugnata sentenza ha ritenuto la norma inapplicabile all'ipotesi di espletamento delle mansioni di dirigente da parte di un funzionario di area C3, consideratane la diversita' di ruolo, di carriera e di status, di guisa che quella dirigenziale non potrebbe considerarsi come qualifica immediatamente superiore ai sensi e per gli effetti della disposizione citata.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 del vigente CCNL per il comparto Ministeri e dell'articolo 1362 c.c. e segg., che stabilisce che sono altresi' considerate mansioni superiori - per i dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica dell'area di appartenenza - quelle corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore.

Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, articolo 20 dell'articolo 13 CCNL comparto Ministeri 1998-2001, dell'articolo 1362 c.c. e segg. relativamente all'interpretazione dell'articolo 13 e della nuova classificazione del personale attuata dal predetto CCNL, all. A, nonche' del Decreto Legislativo n. 146 del 2000, articolo 14 nella parte in cui la gravata pronuncia non ha considerato che il diritto alle differenze retributive oggetto di lite trova titolo nelle espletate funzioni di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare, reggenza che nel caso del Do. si era protratta per oltre 5 anni, vale a dire ben oltre una mera fase transitoria, fino a quando non era stato - poi - effettivamente nominato dirigente della struttura.

Con il quarto motivo ci si duole della contraddittorieta' od illogicita' della motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso che il Do. avesse svolto mansioni dirigenziali sol perche' si era limitato a permanere a capo della struttura di cui era gia' direttore, nonostante che la stessa fosse stata ormai individuata come sede da ricoprire con incarico dirigenziale.

2- Il primo e il quarto motivo - da esaminarsi congiuntamente perche' connessi ed esattamente oppositivi alle argomentazioni svolte dall'impugnata sentenza - sono fondati.

Si premetta che nel presente contenzioso e' in discussione non gia' l'attribuzione della qualifica dirigenziale, bensi' il mero diritto al pagamento delle differenze retributive per l'espletamento delle relative mansioni ad opera di un funzionario di area C3.

Secondo l'impugnata sentenza, non essendo la figura del funzionario in alcun modo equiparabile a quella del dirigente, diversi essendone ruolo e carriera, resterebbe esclusa l'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52.

L'affermazione collide, pero', con l'insegnamento che questa S.C. ha gia' avuto modo di esprimere, da ultimo, con sentenza n. 8529 del 12.4.06 e che va qui ribadito.

Infatti, se e' pur vero che il cit. articolo 52 al comma 1 stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione", nondimeno l'articolo 52, comma 5 disciplina l'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di "una qualifica superiore" (dunque, anche non immediatamente superiore: cfr. Cass. 25.10.2004 n. 20692; Cass. 4.8.04 n. 14944) al di fuori dei casi espressamente consentiti dal comma 2; e mentre stabilisce, da un lato, la nullita' di tale assegnazione, dall'altro riconosce - pero' - il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima.

Asserire che la specificita' della carriera dirigenziale osterebbe all'applicazione del cit. articolo 52, comma. 5 ne contraddice la ratio, che e' proprio quella di assicurare in ogni caso al lavoratore, pur in assenza di un diritto alla promozione, la retribuzione proporzionata alla qualita' del lavoro prestato, conformemente al principio di cui all'articolo 36 Cost. (cfr. giurisprudenza innanzi citata); inoltre, esporrebbe all'abnorme esito ermeneutico di una tutela retributiva inversamente proporzionale all'importanza e alla qualita' delle mansioni svolte, nel senso che la garanzia retributiva si applicherebbe in caso di mansioni anche di poco piu' elevate perche' appartenenti ad un livello contrattuale immediatamente superiore, ma non anche a quelle proprie di una carriera e di un ruolo di rilievo e responsabilita' maggiori.

Ne' ha pregio obiettare - come sostenuto dal Ministero della Giustizia sulla scia della concorrente ratio decidendi che risulta nella gravata pronuncia - che il Do. , grazie alla nuova classificazione della Casa circondariale di (OMESSO), era rimasto al vertice della stessa struttura in attesa della nomina del dirigente, continuando ad operare con prerogative e poteri pur sempre uguali a quelli di quando era a capo del medesimo istituto penitenziario come funzionario dirigente di area C3.

L'argomento - in realta' - e' ribaltabile: proprio il fatto che detto istituto penitenziario era stato individuato, con Decreto Ministeriale 23 ottobre 2001 emesso ai sensi del Decreto Legislativo n. 146 del 2000, articolo 3 come ufficio di livello dirigenziale non generale, struttura a capo della quale era previsto - appunto - un dirigente, dimostra che il prosieguo, da parte dell'odierno ricorrente, di quelle stesse mansioni in quella medesima Casa Circondariale non era piu' consono alle attribuzioni di un funzionario di area C3.

Diversamente opinando, si perverrebbe - anche qui - all'assurda conclusione che il superiore trattamento retributivo sarebbe spettato solo al funzionario di area C3 che, trasferito da altro istituto penitenziario, fosse stato destinato, nello stesso periodo oggetto della domanda per cui oggi e' causa, a dirigere la Casa Circondariale di (OMESSO) (dopo il cit. Decreto Ministeriale 23 ottobre 2001) in luogo del Do. e non anche a quest'ultimo, che - invece - era rimasto al suo posto.

In altre parole, malgrado l'assoluta identita' di mansioni e di posizione, il discrimine sarebbe dato dalla mera provenienza (da altro istituto penitenziario) del funzionario.

3- Le considerazioni che precedono assorbono i restanti motivi di ricorso e ogni altra difesa fatta valere dalle parti.

4- In conclusione, il ricorso merita accoglimento.

Per l'effetto la Corte, cassata l'impugnata sentenza e decidendo nel merito, accoglie la domanda del Do. nei termini di cui alla sentenza di primo grado, anche per le spese. Compensa le spese del giudizio d'appello e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di quelle del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda del Do. nei termini di cui alla sentenza di primo grado anche per le spese. Compensa le spese del giudizio d'appello e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in euro 30,00 per esborsi e in euro duemila/00 per onorari, oltre IVA e CPA.

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