Alla scadenza prevista del contratto collettivo regolarmente disdetto non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2074 c.c.

Alla scadenza prevista del contratto collettivo regolarmente disdetto secondo quanto previsto dalle parti stipulanti, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2074 c.c., o comunque una regola di ultrattività del contratto medesimo e il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla retribuzione, dall'art. 36 Cost.) e da quelle convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche per facta concludentia, con la prosecuzione dell'applicazione delle norme precedenti - come del resto generalmente avviene nella prassi delle relazioni contrattuali collettive.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 9 maggio 2008, n. 11602)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EN. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESSI ROBERTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MA. MA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 1, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDI STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANONI PIER LUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 41/05 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 13/01/05 R.G.N. 163/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/08 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l'Avvocato GENTILE;

udito l'Avvocato GAGLIARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ma.Ma., dal 17 agosto 1989 dipendente dell'EN. s.p.a. (ex Az. au. di. as. al. vo. pe. il. tr. ae. ge., poi trasformata in Az. Na. di. As. al. Vo., divenuta ente pubblico economico e infine societa' per azioni), inquadrato dal 19 aprile 1994, quale controllore del traffico aereo, nel livello 5, parametro 210 di cui al C.C.N.L. 94/97 applicato al rapporto, aveva a suo tempo adito il giudice del lavoro di Genova rivendicando nei confronti del proprio datore di lavoro l'anticipazione al 19 aprile 1996 del proprio inquadramento nel 3 livello, parametro retributivo 240, come previsto dall'all. B del C.C.N.L. citato anziche' dal 1 ottobre 1998 come riconosciuto dalla societa' in base ad una nuova normativa introdotta con il successivo verbale di intesa sindacale del 21 giugno 1997. Con l'ulteriore anticipazione al 19 marzo 1999 dell'inquadramento nel parametro 270 in ragione dell'anzianita' maturata alla stregua di quanto previsto dal verbale di intesa del 21 giugno 1997, citato.

Con sentenza del Tribunale di Genova in data 20 novembre 2002, poi confermata dalla Corte d'appello della medesima citta' con sentenza in data 12 gennaio 2005, depositata in cancelleria il successivo 25 gennaio, il Ma. ha ottenuto il riconoscimento del diritto vantato, limitatamente alla richiesta di inquadramento nel 3 livello, parametro 240 dal 19 aprile 1996, mentre non e' stata accolta l'ulteriore domanda relativa all'anticipazione del passaggio al successivo parametro retributivo 270.

Avverso tale sentenza propone ora rituale ricorso l'EN. s.p.a., chiedendone la cassazione con ogni effetto di legge, articolando due motivi.

Resiste alle domande il Ma. con un proprio tempestivo controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive a norma dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che sul rigetto della domanda relativa alla anticipazione dell'inquadramento secondo il parametro retributivo 270, non riproposta in sede di appello dal Ma., si e' definitivamente formato il giudicato.

1 - Col primo motivo, la societa' ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2074 c.c., nonche' per la contraddittorieta' e illogicita' della relativa motivazione.

I Giudici di merito avrebbero infatti erroneamente ritenuto applicabile al rapporto di lavoro tra le parti, in base ad una inesistente regola di ultrattivita' del contratto collettivo di diritto comune, la disciplina relativa alla progressione in carriera del personale dipendente EN. prevista dal C.C.N.L. del 1994 - 1997, nonostante che l'articolo 9, di tale contratto ne prevedesse la scadenza al 31 dicembre 1995 e rinviasse a successive intese sindacali la formazione di una nuova disciplina al riguardo, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, poi effettivamente concordata, sia pure in ritardo in data 21 giugno 1997, ma con effetto retroattivo.

La ricorrente sostiene viceversa che il principio di ultrattivita' stabilito dall'articolo 2074 c.c., non sarebbe applicabile ai contratti collettivi di diritto comune e comunque esso non riguarderebbe l'ipotesi in cui vi sia successione da uno ad altro contratto, il quale ultimo potrebbe disciplinare la materia del precedente anche in maniera meno favorevole al lavoratore.

La sentenza conterrebbe altresi' una motivazione contraddittoria laddove avrebbe ritenuto ormai acquisito al patrimonio del lavoratore il diritto al superiore inquadramento prima ancora che intervenisse la nuova disciplina delle qualifiche, mentre tale acquisizione sarebbe da negare, in quanto non avvenuta entro la data di scadenza della vecchia disciplina. Pertanto al 31 dicembre 1995, il diritto del Ma. sarebbe stato ancora in itinere e non gia' quesito.

2 - Col secondo motivo di ricorso, la societa' censura la sentenza impugnata per violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c., in relazione all'articolo 9 del C.C.N.L. del 1994/1997 e all'accordo del 21 giugno 1997, nonche' per vizio di motivazione sull'argomento.

In proposito, la ricorrente riporta il contenuto dell'articolo 9 del C.C.N.L. 1994 - 1997 citato, sostenendo che esso manterrebbe fermo l'ordinamento professionale previsto dal precedente contratto fino al 31 dicembre 1995 e prevederebbe la revisione di tale ordinamento con effetto dal 1 gennaio 1996, secondo i principi indicati dal medesimo contratto.

Alla luce del tenore letterale di tale norma contrattuale, la ricorrente censura l'interpretazione della Corte territoriale che aveva negato la suddetta cessazione di efficacia alla data del 31 dicembre 1995, cessazione che sarebbe viceversa confermata anche dalla successiva intesa sull'ordinamento professionale del 21 giugno 1997, che aveva dichiarato applicabile la nuova disciplina dal 1 gennaio 1996.

L'EN. s.p.a. deduce inoltre anche il vizio di motivazione della sentenza, laddove la Corte territoriale, da un lato, riconoscerebbe che alla data del 31 dicembre 1995 il diritto del Ma. alla qualifica superiore non era ancora maturato sulla base della disciplina del C.C.N.L. del 1994/1997 e dall'altro, si esprimerebbe in termini di diritto quesito dall'appellato.

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto parzialmente connessi e sono fondati.

Nel ritenere che la normativa collettiva del 1994 sulle qualifiche e sulla progressione in carriera del personale dipendente dall'EN., ancorche' dichiarata dai contraenti efficace solo fino al 31 dicembre 1995, avesse protratto i propri effetti fino alla approvazione del un nuovo accordo del 1997, la Corte d'appello di Genova si ispira ad un orientamento minoritario in allora esistente nel panorama della giurisprudenza di questa Corte sull'argomento (cfr. Cass. 14 aprile 2003 n. 5908 e, prima ancora Cass. 21 aprile 1987 n. 3899, seguita, con riguardo alle clausole a contenuto retributivo, da Cass. 22 aprile 1995 n. 4563).

Conseguentemente, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda del Ma. di anticipazione al 19 aprile 1996 dell'inquadramento nel parametro retributivo 240, per essere trascorso a tale data un biennio dall'attribuzione del precedente inquadramento col parametro 210, senza che il dipendente avesse subito provvedimenti disciplinari ne' note di demerito (come previsto dalla normativa applicata).

In proposito deve peraltro essere ribadito il principio dell'inapplicabilita' ai contratti collettivi di diritto comune della regola dettata con riferimento ai contratti collettivi corporativi dall'articolo 2074 c.c., (o del principio da tale articolo desumibile e dipendente dalla funzione stessa del contratto collettivo).

In proposito, si rileva che sul contrasto di giurisprudenza originato dalle sentenze di questa Corte prima citate in rapporto all'orientamento prevalente e risalente nel tempo (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cass. 17 gennaio 2004 n. 668) sono infatti recentemente intervenute le sezioni unite civili, che, con la sentenza 30 maggio 2005 n. 11325, il cui arresto e' condiviso dal collegio, hanno decisamente optato per la soluzione piu' risalente, sostenuta anche dalla maggior parte della dottrina, affermando la temporaneita' dell'efficacia dei contratti collettivi di diritto comune, in corrispondenza all'espressione della volonta' negoziale dei contraenti.

E' stato infatti rilevato che nel sistema attuale "l'applicazione di un principio di ultrattivita' del contratto oltre la sua naturale scadenza, in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, si pone obiettivamente come limite della libera volonta' delle organizzazioni sindacali e prospetta un contrasto con la garanzia posta dall'articolo 39 Cost."

Come e' stato ribadito anche da una dottrina recente, difetta invero nel nostro Ordinamento attuale un principio di necessaria regolazione collettiva dei rapporti di lavoro, per cui appare insostenibile l'opinione espressa dalla sentenza n. 5908/2003, citata dalla Corte d'appello di Venezia, secondo cui la funzione stessa del contratto collettivo, di fonte per la disciplina di una determinata collettivita' di rapporti di lavoro, impedirebbe che il rapporto di lavoro individuale resti anche temporaneamente privo della sua complessiva regolamentazione, di provenienza prevalentemente eteronoma.

Ne consegue, secondo la dottrina recente, che "la prorogatici ex lege del contratto collettivo a tempo determinato che sia stato regolarmente disdetto - ove un onere di disdetta sia contrattualmente stabilito (come e' prassi generalizzata ma non giuridicamente necessaria) - e quindi risolto alla scadenza convenzionale prevista costituirebbe una coartazione dell'autonomia collettiva", la quale gode di tutela costituzionale.

La contraria opinione non riesce del resto a evitare la contraddizione logica che si annida nel ritenere (con la sentenza da ultimo citata e come e' ormai opinione generalizzata in giurisprudenza: cfr., tra le molte, Cass. 10 ottobre 2007 n. 21234 e 14 giugno 2007 n. 13879) modificabili in pejus i contratti collettivi nella loro successione nel tempo, ma escludere un tale esito, in contrasto con la volonta' dei contraenti, in caso che si verifichi una soluzione di continuita' tra l'uno e l'altro contratto.

Neppure appare sostenibile, come sembra ritenere la sentenza impugnata, che la scadenza di un contratto collettivo contrasti col principio di indisponibilita' dei ed. diritti quesiti.

Ricordato che tale categoria individua i diritti gia' acquisiti nel patrimonio del lavoratore per effetto dell'intervenuto perfezionamento della relativa fattispecie costitutiva alla stregua della disciplina che la riguarda (sull'argomento, cfr., da ultimo, Cass. 4 aprile 2007 n. 8467), risulta chiaro che il richiamo ad essi non appare pertinente al tema della durata dell'efficacia dei contratti collettivi di diritto comune, la cui scadenza, in corrispondenza di quanto stabilito dalle parti contraenti, non pregiudica diritti gia' acquisiti dai lavoratori, ma impedisce unicamente la maturazione di nuovi diritti alla stregua del contratto scaduto, sicche' la loro qualificazione in termini di diritti quesiti presuppone in realta' l'esistenza di quanto si vuoi dimostrare, vale a dire la attuale vigenza, nonostante la scadenza, delle norma del contratto collettivo scaduto.

Nel ribadire l'orientamento in esame anche con riguardo alle clausole di natura retributiva del contratto collettivo di dritto comune, le sezioni unite di questa Corte hanno altresi' affrontato un tema spesso intrecciato nella giurisprudenza e nelle analisi della dottrina con quello dell'ultrattivita' del contratto collettivo e rappresentato dalla determinazione e dalla salvaguardia della retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro e sufficiente a garantire al lavoratore e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dell'articolo 36 Cost..

Tema - che la sentenza delle sezioni unite ha risolto con la netta separazione tra i due problemi considerati, riconducendo quello della determinazione dell'"equa retribuzione" nell'ambito della disciplina del contratto individuale, in cui la diretta applicazione dell'articolo 36 Cost., puo' comportare, secondo meccanismi da tempo elaborati dalla giurisprudenza, anche il riferimento a parametri retributivi desunti da contratti collettivi scaduti o diversi - che e' comunque estraneo alla materia del contendere, ove il diritto azionato non dipende dalla quantita' e qualita' delle prestazioni espletate (essendo dedotto come maturabile col trascorrere del tempo nell'esercizio senza demerito delle mansioni della qualifica di controllore del traffico aereo) ne' appare coinvolgere il tema della "sufficienza" della retribuzione.

Alla stregua delle considerazioni svolte, devesi pertanto affermare il principio di diritto secondo cui "alla scadenza prevista del contratto collettivo regolarmente disdetto secondo quanto previsto dalle parti stipulanti, non e' applicabile la disciplina di cui all'articolo 2074 c.c., o comunque una regola di ultrattivita' del contratto medesimo e il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla retribuzione, dall'articolo 36 Cost.) e da quelle convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche per facta concludentia, con la prosecuzione dell'applicazione delle norme precedenti" - come del resto generalmente avviene nella prassi delle relazioni contrattuali collettive.

Cio' acquisito occorre esaminare la censura che conseguentemente investe l'interpretazione dell'articolo 9 del C.C.N.L. del 1994 e dell'accordo del 21 giugno 1997.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione di una norma contrattuale, come e' quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune, e' operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto riservato al Giudice di merito, pertanto incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria operata nella relativa applicazione.

In proposito, va ribadito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quelli strettamente interpretativi (articoli 1362 - 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (articoli 1366 - 1371 c.c.), quando la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553).

Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi nella legge prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'articolo 1362 c.c., comma 1, con la conseguenza che la sua applicazione puo' in alcuni casi concludere da sola l'operazione ermeneutica.

Non va peraltro taciuto, con riguardo alla interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - che costituiscono sovente il frutto di una faticosa e non sempre efficace ricerca di un compromesso, che il dato letterale della norma possa in alcuni casi risultare ambiguo, per cui si renda necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi - integrativi.

La norma oggetto dell'interpretazione censurata, riprodotta nel ricorso, dispone che "Fino al 31 dicembre 1995 rimarra' fermo l'ordinamento professionale e la scala parametrale previsti dall'articolo 13 del C.C.N.L. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1992 n. 357 (scala parametrale, ordinamento professionale e declaratorie in allegato "B").

"Le parti convengono di procedere alla revisione dell'ordinamento professionale con effetto a partire dal 1 gennaio 1996, secondo i principi fondamentali di seguito indicati".

In proposito, va rilevato che la Corte territoriale ha completamente omesso il richiamo al contenuto di tali disposizioni, evidenziate gia' in sede di appello, ed ha viceversa riprodotto altre disposizioni del citato articolo 9, che disciplinano i tempi e i contenuti delle future intese relative all'ordinamento professionale, che appaiono irrilevanti sul piano della interpretazione relativa alla scadenza del vecchio regime delle qualifiche e alla decorrenza di quello nuovo.

Con cio' la Corte d'appello, come fondatamente dedotto dalla ricorrente, ha violato la principale regola legale di ermeneutica che impone l'analisi in via prioritaria del tenore letterale dell'accordo, per l'individuazione del nucleo centrale della volonta' contrattuale.

Tanto piu' che la Corte territoriale ha altresi' ignorato la deduzione della societa' che trae conferma della diversa intenzione delle parti, nell'ambito di una interpretazione condotta anche secondo il canone di cui all'articolo 1362 c.c., comma 2, dal tenore del successivo accordo collettivo del 21 giugno 1997, di cui riporta il contenuto, che attuerebbe la previsione dell'articolo 9 del C.C.N.L. e che pertanto costituirebbe anch'esso espressione della volonta' contrattuale sull'argomento, laddove avrebbe stabilito la decorrenza giuridica del nuovo ordinamento professionale dal 1 gennaio 1996, facendo decorrere da tale data tutte le anzianita' di servizio utili per i successivi sviluppi professionali.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, la censura di violazione di legge va ritenuta fondata sotto ambedue i profili considerati.

Resta assorbito l'esame degli ulteriori profili, attinenti la motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla Corte d'appello di Torino, che si atterra' ai principi di diritto enunciati nelle conseguenti valutazioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla corte d'appello di Torino.

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