Anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della ricostituzione iussu iudicis possono assumere rilevanza disciplinare

Anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della ricostituzione iussu iudicis possono assumere rilevanza disciplinare; in relazione a essi occorre distinguere tra obblighi scaturenti dal sinallagma contrattuale e doveri extracontrattuali, derivanti dall'articolo 2043 del Cc o da norme penali. Su questi ultimi in nessun caso può influire la cessazione del rapporto, perché essi non trovano la loro fonte nel sinallagma contrattuale, e quindi la violazione di tali doveri rileva sempre, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto; gli obblighi scaturenti dal contratto, invece, rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto espressa con l'impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti necessitati dallo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione di fatto non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell'ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 28 aprile 2009, n. 9925)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13958-2006 proposto da:

FI. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio legale CARNELUTTI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREONI PIERPAOLO, CRISCI STEFANO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA " SA. MI. AR. " a.r.l.;

- intimata -

e sul ricorso 17444-2006 proposto da:

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA " SA. MI. AR. " a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 291-A, presso lo studio dell'avvocato MARCHIONE MAURO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAIMONDI FELICE, BESCA SABATINO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FI. AN. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 504/2005 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/07/2005 R.G.N. 1130/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

uditi gli Avvocati ANDREONI e CRISCI;

udito l'Avvocato BESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Fi. An. conveniva dinanzi al Tribunale di Vasto la Cooperativa Sa. Mi. Ar. srl per impugnare il licenziamento intimatogli dalla convenuta in data (OMESSO) per giusta causa. L'attore contestava la legittimita' del recesso, il quale era stato preceduto da altro licenziamento annullato e da una fattizia reintegrazione nel posto di lavoro, accompagnata da un comportamento diretto al escludere il lavoratore, gia' direttore della Cooperativa, da ogni mansione. Il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello il Fi. e la Corte di Appello dell'Aquila confermava la sentenza di primo grado cosi' motivando:

- la giusta causa sussiste, in quanto l'appellante ha prestato la propria cooperazione ad una societa' concorrente;

- la contestazione degli addebiti e' da considerarsi tempestiva, tenuto conto dell'epoca di accertamento dei fatti e della necessita' di indagine: nella specie, la "prova provata" della concorrenza e' costituita da una "lettera compiacente" inviata il (OMESSO) dalla societa' concorrente Vi. de. Go. ;

gli addebiti sono provati: si tratta di attivita' di commercializzazione di vini prestata per una societa' che opera nel medesimo territorio; inoltre il Fi. ha stipulato contratti per una societa' in accomandita, la FI. , che ha costituito con il figlio e nella quale figura socio accomandante;

il lavoratore ha violato l'articolo 2105 c.c. (obbligo di non concorrenza);

- il fatto che la prova della violazione sia stata raggiunta con la cooperazione della societa' concorrente giustifica la compensazione delle spese.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Fi. An. , deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa Sa. Mi. Ar. , la quale propone ricorso incidentale condizionato. Il Fi. ha presentato memoria integrativa. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Nel ricorso, Fi. An. premette di essere stato impiegato della Cooperativa convenuta e di essere gia' stato licenziato il (OMESSO) per presunta riduzione di personale, in realta' perche' nell'ambito della cooperativa si era formata una nuova maggioranza. Il (OMESSO) veniva nuovamente licenziato in via disciplinare, per infrazioni che riguardavano anche la violazione degli obblighi di fedelta', per avere svolto dapprima in forma individuale e poi come socio della FI. attivita' concorrenziale. Entrambi i licenziamenti sono stati annullati giudizialmente ed egli veniva formalmente reintegrato, in realta' era posto in ferie e successivamente demansionato. Un provvedimento di censura irrogato il 26.3.2001 veniva annullato dal collegio di conciliazione e di arbitrato. Una querela proposta dal Fi. contro la cooperativa veniva archiviata. Il (OMESSO) l'attore riceveva nuova contestazione, per avere contribuito a formare la srl Vi. de. Go. , concorrente della Sa. Mi. , averne promosso l'attivita' ed avere quindi violato l'obbligo di non concorrenza. Veniva quindi irrogato il licenziamento disciplinare, che il Fi. impugnava invocando tra l'altro il giudicato quale scaturisce dalla precedente sentenza n. 45.2002; evidenziava il fatto che per un significativo periodo la sua attivita' esterna era stata tollerata dalla Sa. Mi. , la quale in tal modo collocava il prodotto e risparmiava le provvigioni; sottolineava la circostanza che l'attivita' contestata quale illecito disciplinare ricadeva in gran parte nel periodo in cui esso attore era stato estromesso dal posto di lavoro ed aveva quindi la necessita' di procurarsi una occupazione.

4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2105 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5: non risulta che esso Fi. abbia divulgato notizie attinenti all'organizzazione della Sa. Mi. ed ai metodi di produzione, ne' che abbia trattato affari in concorrenza. Egli si e' limitato a seguire i lavori di costruzione della sede sociale della Vi. de. Go. ed a svolgere una consulenza per la realizzazione della societa' sotto il profilo tecnico-contabile. Non vi e' stato sviamento di clientela ed anzi l'attivita' prestata presso la Vi. de. Go. era conosciuta e tollerata dalla San Michele. Sul punto fa stato la sentenza n. 45.2002, resa questa con riferimento all'attivita' prestata dal Fi. per la FI. -. Fi. In. Vi. - in asserita concorrenza con la Sa. Mi. ed anche a tale proposito il giudice aveva espresso il convincimento che l'attivita' non fosse in concorrenza, ma avesse arrecato benefici alla Vi. de. Go. (vendita di prodotto senza provvigioni); tanto che i rapporti tra FI. e Sa. Mi. erano stati formalizzati da un apposito accordo dell'(OMESSO).

5. Il motivo e' infondato. Non sono ammissibili in questa sede ne' un riesame diretto dei fatti come accertati dal giudice di merito, ne' una nuova valutazione dei medesimi. Viene addebitata al lavoratore la violazione del dovere di fedelta', sia durante il periodo in cui ha avuto effetto il licenziamento, sia successivamente. Il punto circa i limiti del dovere di fedelta' del lavoratore pendente il giudizio finalizzato alla reintegra e' contenuto ella sentenza di questa Corte di Cassazione 4.6.2004 n. 10663: "Anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della sua ricostituzione jussu judicis possono assumere rilevanza disciplinare; in relazione ad essi occorre distinguere tra obblighi scaturenti dal sinallagma contrattuale e doveri extracontrattuali, derivanti dall'articolo 2043 cod. civ. o da norme penali. Su questi ultimi in nessun caso puo' influire la cessazione del rapporto, perche' essi non trovano la loro fonte nel sinallagma contrattuale, e quindi la violazione di tali doveri rileva sempre, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto, mentre gli obblighi scaturenti dal contratto rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volonta' di proseguire il rapporto espressa con l'impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti necessitati dallo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione di fatto non piu' corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell'ambito della propria professionalita' e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza".

6. Dalla sentenza n. 45.2002 del Tribunale di Vasto passata in giudicato ed invocata come tale dal ricorrente, emerge che il giudice si e' occupato di un precedente licenziamento ed ha valutato la potenzialita' offensiva dell'attivita' espletata dal Fi. per la FI. , in quanto concorrente della Sa. Mi. . Il Tribunale ha ritenuto, in quella sede, che l'attivita' non fosse lesiva degli interessi del datore di lavoro, "per quanto pur in ipotesi ammissibile un diverso orientamento datoriale per il futuro (a fronte di mutate strategie commerciali o comunque anche di una sola diversa e motivata valutazione degli interessi economici coinvolti) cosi' da porre di nuovo in concreto la questione relativa alla compatibilita' col rapporto di lavoro subordinato dello svolgimento di un'attivita' di impresa in qualche modo interferente con quella propria del datore di lavoro, specificamente rileva che per il passato quella medesima attivita' sia stata sempre valutata come conveniente...per gli interessi datoriali". Rilevava allora il giudice che lo stesso comportamento consentito e favorito dalla Sa. Mi. poteva divenire scorretto una volta "mutato il quadro degli organi elettivi della cooperativa".

7. Si tratta dunque di un giudicato formatosi a proposito dell'attivita' in (presunta) concorrenza prestata per la FI. e non per la Vi. de. Go. ; ma soprattutto si tratta della valutazione "per il passato" e "rebus sic stantibus" (quando ritiene in ipotesi ammissibile un diverso orientamento datoriale per il futuro). Il giudicato non fa quindi stato nel presente procedimento, in cui la condotta lesiva degli interessi della Sa. Mi. e' diversa da quella allora contestata e la relativa valutazione e' stata fatta dal giudice senza pregiudizio di futuri diversi orientamenti datoriali in punto di (tolleranza della) concorrenza. Per il resto, il motivo attiene alla ricostruzione e valutazione del "fatto" ad opera del giudice di merito ed e' quinti inammissibile in sede di legittimita'.

8. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce ulteriore violazione dell'articolo 2105 c.c. e vizio di motivazione sul punto inerente alla violazione dell'obbligo di fedelta'. Il ricorrente individua due periodi: il primo, da (OMESSO), nel quale il rapporto di lavoro era interrotto; il secondo - da (OMESSO) - in cui l'intermediazione dei prodotti Vi. de. Go. era curata dalla FI. ( Fi. In. Vi. ). In realta' il licenziamento permaneva sostanzialmente fino al (OMESSO), perche' il lavoratore era stato posto in ferie. Il riespandersi dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro non e' sufficiente a far risorgere un obbligo di fedelta' pieno. Dinanzi al rifiuto del datore di lavoro di ottemperare all'ordine di reintegra, e' legittimo il comportamento del lavoratore volto a impiegare altrove le proprie energie lavorative. Nel periodo (OMESSO) l'attivita' e' stata quella di mera commercializzazione e vendita dei prodotti della Societa' Ca. de. Go. , attivita' coperta dal precedente giudicato.

9. Il motivo e' infondato. Per quanto attiene al presunto contrasto col giudicato, si e' detto a proposito del primo motivo. Quanto al resto, si tratta di valutare in fatto il comportamento del lavoratore, per accertare se esso abbia violato il dovere di fedelta' che permane sia durante il processo (vedi il precedente sopra citato di questa Corte) sia dopo la sentenza di reintegra, anche durante le ferie del lavoratore. La relativa valutazione risulta sorretta da motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talche' essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimita'.

10. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'articolo 43 del CCNL del settore agricolo, perche' l'infrazione disciplinare doveva essere contestata entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro.

Il motivo e' inammissibile e comunque infondato. Trattandosi di sentenza di appello pubblicata il 14.7.2005, la violazione del CCNL non e' denunciabile in Cassazione alla stregua di violazione di legge; ove il ricorrente intenda censurare l'interpretazione del contratto collettivo, va ricordato che il principio di tempestivita' della contestazione viene inteso dalla giurisprudenza con criterio di ragionevolezza, tenuto conto del momento della piena conoscenza del fatto e del tempo necessario per compiere accertamenti. Vedasi al riguardo la Sentenza n. 29480 del 17/12/2008: "Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestivita' del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo piu' o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessita' della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestivita' costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto essere stato rispettato il principio dell'immediatezza in relazione alla contestazione disciplinare intimata dopo quattro mesi dall'ultimo episodio di utilizzo, da parte del dipendente, del telefono di ufficio con il quale erano stati inviati, anche fuori dall'orario di lavoro e nell'arco di un anno, oltre tredicimila brevi messaggi, attesa la necessita' di controllare l'estraneita' dei messaggi ai motivi di servizio)".

Si veda in senso conforme la sentenza n. 23739.2008: "In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente di datore di lavoro privato, la regola desumibile dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7 secondo cui l'addebito deve essere contestato immediatamente, va intesa in un'accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (da effettuarsi in modo ponderato e responsabile anche nell'interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate), soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria, sicche' l'intimazione del licenziamento puo' seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale da quelli precedenti".

Nella specie, il giudice di merito accerta che la "prova provata" della concorrenza, a prescindere dalla conoscibilita' della condotta, scaturisce dalla lettera appositamente scritta dalla Vi. de. Go. alla Sa. Mi. il (OMESSO) e che l'"iter" disciplinare si e' svolto in tempi adeguati al principio di immediatezza.

11. Col quarto motivo del ricorso, il Fi. denuncia ulteriore omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5: manca la motivazione in ordine alla proporzionalita' tra licenziamento e condotta contestata.

12. Il motivo e' infondato. Esso si risolve in una censura in fatto alla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che l'attivita' del Fi. , globalmente considerata, fosse in contrasto col dovere di fedelta', non tanto per quanto attiene alla FI. , quanto per l'attivita' prestata in favore della concorrente Vi. de. Go. .

13. Col quinto motivo, viene denunciata violazione dell'articolo 2105 c.c. e vizio di motivazione, per non essere stata valutata in concreto la portata lesiva della condotta ascritta al Fi. .

14. Il motivo e' infondato. Valgono le considerazioni svolte a proposito del motivo quarto; questa Corte di Cassazione non puo' riesaminare nel merito il processo ; la portata lesiva della condotta risulta valutata nella sentenza di appello con riferimento alla gravita' degli atti di concorrenza, ai risultati ottenuti (costituzione di una concorrente "ex novo") e la rilevanza dell'attivita' di cooperazione con il concorrente.

15. Il ricorso principale, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Viene quindi assorbito il ricorso incidentale condizionato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilita' della materia del contendere, alla complessita' in fatto delle questioni trattate ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimita'.

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