Anche la riclassificazione delle mansioni per contratto collettivo può integrare una forma di dequalificazione

il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione in tutte le sue forme "va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita', conoscibilita' all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella salutazione delle prove.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23877



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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 4766/2006 proposto da:

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell'avvocato URSINO Anna Maria, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

VI. RO. , elettivamente domiciliato in OSTIA (ROMA), VIA ARISTONICO DI ALESSANDRIA 35, presso lo studio dell'avvocato MASTROIANNI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRANTE Luigi, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4763/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2005 R.G.N. 7719/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/10/200 9 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l'Avvocato FERRANTE LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, depositato in data 20.6.2000, Vi. Ro. , dipendente delle Po. It. s.p.a., premesso di essere stato impiegato sino al 9.2.2000 presso la Divisione Comunicazioni Elettroniche ex Centrale Telex di (OMESSO) con mansioni di ex perito (OMESSO) livello, esponeva di essere stato illegittimamente trasferito presso il (OMESSO) dove era stato adibito a mansioni di marcatore bollettini c.c., facchinaggio di sacchi contenenti corrispondenza, smistamento corrispondenza ed altre mansioni comunque inferiori al precedente livello. Chiedeva pertanto che, previa declaratoria della illegittimita' del trasferimento e della adibizione alle suddette mansioni inferiori, la societa' convenuta venisse condannata alla reintegra nel precedente posto di lavoro e nelle mansioni in precedenza svolte o in altre equivalenti, nonche' al risarcimento dei danni professionali conseguenti alla subita dequalificazione, da determinarsi in via equitativa.

Con sentenza in data 4.6.2000 il Tribunale adito accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la societa' Po. It. s.p.a. lamentandone la erroneita' sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20.9.2004, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Po. It. s.p.a., con otto motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

DIRITTO

Col primo motivo di gravame la societa' ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., in relazione agli articoli 2103 e 2082 c.c..

Col secondo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., in relazione agli articoli 43, 46, 47 e 53 del CCNL 26.11.1994 nonche' all'Accordo integrativo al CCNL del 23.5.1995 (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Col terzo motivo di gravame lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Con i motivi suddetti la ricorrente rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la illegittimita' della adibizione del dipendente alle nuove mansioni, omettendo di considerare che il CCNL del 26.11.1994 aveva inserito il personale proveniente dalle precedenti categorie (OMESSO) nella nuova area operativa, accorpando in tale nuova area i livelli gia' previsti dalla precedente classificazione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il nuovo sistema, prevedendo una organizzazione secondo quattro aree di classificazione (area di base, area operativa, area quadri di 1 livello ed area quadri di (OMESSO) livello) aveva superato la precedente classificazione che era espressione di una parcellizzazione del lavoro, disponendo il raggruppamento nella stessa area di mansioni tutte egualmente esigibili e prevedendo nell'ambito della stessa area il principio della fungibilita' delle mansioni e della interscambiabilita' del personale, sicche' non era possibile, all'interno di ciascuna area, distinguere tra mansioni inferiori e mansioni superiori.

E pertanto, posto che "equivalenza" di mansioni non significa "identita'", ben poteva al lavoratore essere chiesto di utilizzare l'esperienza pregressa in funzione diversa (Cass. sez. lav., 28.3.1986 n. 2228), essendo a tal fine richiesto - sotto il profilo oggettivo - che le mansioni iniziali e quelle di destinazione fossero comprese nella stessa area professionale, e - sotto il profilo soggettivo - che le nuove mansioni si armonizzassero con le prime (Cass. 9584/90; Cass. 7370/90).

Col quarto motivo di gravame la societa' ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. in riferimento all'articolo 41 Cost., nonche' all'articolo 28 del CCNL 26.11.1994.

Col quinto motivo di gravame lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Con i detti motivi la societa' datoriale rileva la erroneita' della impugnata sentenza che aveva omesso di valutare che il trasferimento in parola era stato determinato da obiettive e comprovate ragioni organizzative e produttive, e non aveva inoltre comportato alcun mutamento in peius delle mansioni in precedenza svolte e della retribuzione in precedenza corrisposta. E rileva altresi' che il controllo del giudice di merito non poteva essere dilatato sino a comprendere il merito delle scelte operate dall'imprenditore, dovendo essere limitato al riscontro della effettivita' e serieta' di tali scelte.

Col sesto motivo di gravame la societa' ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., in relazione all'articolo 2059 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Col settimo motivo di gravame la societa' ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 2059 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Con l'ottavo motivo di gravame lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente (articolo 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva la societa' datoriale, posto che nessun danno di natura patrimoniale aveva subito il lavoratore non avendo lo spostamento di mansione comportato alcuna diminuzione della retribuzione, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto l'esistenza del danno non patrimoniale, sub specie di danno alla professionalita', sulla base di mere presunzioni, e senza che il lavoratore avesse offerto specificamente la prova del danno subito a causa del dedotto demansionamento.

I primi tre motivi di gravame non sono fondati.

Rileva il Collegio che l'articolo 2103 c.c., nella sua originaria stesura subordinava l'interesse del lavoratore a quello dell'impresa in quanto, come e' stato precisato in dottrina, in caso di conflitto tra le esigenze dell'impresa e le esigenze di difesa del patrimonio professionale dei lavoratori, le prime prevalevano sulle seconde sia pure "nei limiti fissati dalle regole (non scritte) della normalita' tecnico - organizzativa".

A seguito dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, con l'articolo 13 di detta legge si e' radicalmente modificata tale situazione perche' la ratio dell'articolo 2103 c.c., va ora identificata - in linea con la Legge 20 maggio 1970, n. 300, diretta a garantire la liberta' e dignita' dei lavoratori nei luoghi di lavoro - con l'esigenza di apprestare una piu' efficace e pregnante tutela del patrimonio professionale del lavoratore.

Coerente con lo spirito informatore del vigente articolo 2103 c.c., e', pertanto, l'affermazione che detta norma sia tesa a far salvo il diritto del lavoratore alla utilizzazione, al perfezionamento ed all'accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto e ad impedire conseguentemente che le nuove mansioni determinino una perdita delle potenzialita' professionali acquisite o affinate sino a quel momento, o che per altro verso comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, avendosi riguardo non solo alla natura intrinseca delle attivita' esplicate dal lavoratore ma anche al grado di autonomia e discrezionalita' nel loro esercizio, nonche' alla posizione del dipendente nel contesto dell'organizzazione aziendale del lavoro.

In siffatta ottica, una violazione della lettera e della ratio dell'articolo 2103 c.c., puo' quindi ipotizzarsi, in considerazione degli interessi sostanziali tutelati dal legislatore, anche allorquando si sia in presenza di una modifica qualitativa delle mansioni assegnate al lavoratore; detta modifica puo' infatti determinare in concreto un progressivo depauperamento del bagaglio culturale del dipendente e una perdita di quelle conoscenze ed esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto, che finiscono per tradursi, in ultima analisi, in un graduale appannamento della propria professionalita' ed in una sua piu' difficile futura utilizzazione.

Questa Corte ha avuto modo a piu' riprese di evidenziare, con riguardo allo "ius variandi" del datore di lavoro, che il divieto di variazione in "peius" opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori sicche' nell'indagine circa tale equivalenza non e' sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma e' necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacita' professionali.

E questo coerentemente all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno evidenziato che, "in sintesi, il baricentro della disposizione in esame (articolo 2103 c.c.), nella formulazione introdotta dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970, cit.), e' la protezione della professionalita' acquisita dal prestatore di lavoro" (Cass. SS.UU., 24.11.2006 n. 25033).

A tal fine l'indagine del giudice di merito deve essere rivolta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali (cfr. in tal senso: Cass. sez. lav., 2.10.2002 n. 14150; Cass. sez. lav., 3.9.2002 n. 12821; Cass. sez. lav., 5.9.2003 n. 1300; Cass. sez. lav., 30.7.2004 n. 14666; Cass. sez. lav., 5.4.2007 n. 8596; Cass. sez. lav., 23.7.2007 n. 2007).

Al riguardo e' stato affermato che le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attivita' lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacita' di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze (Cass. sez. lav., 23.7.2007 n. 16190; Cass. sez. lav., 5.4.2007 n. 8596; Cass. sez. lav., 26.1.1993 n. 9319; Cass. sez. lav., 28.3.1995 n. 3623).

Vero e' che un siffatto indirizzo deve essere quanto meno parzialmente rivisitato alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 25033 del 2006, atteso che detta decisione con l'affermare che attraverso le clausole del contratto collettivo si possa legittimare "una fungibilita' funzionale tra mansioni diverse al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali", da un lato, legittima una ponderata valutazione della professionalita' dei lavoratori - non disgiunta dall'interesse dell'impresa a perseguire un efficace e produttivo assetto organizzativo - e, dall'altro, riconosce al sindacato un potere suscettibile di incidere in modo rilevante sulla stessa gestione dei rapporti lavorativi all'interno delle imprese in momenti qualificanti della vita delle stesse, con l'assunzione di una doverosa responsabilizzazione che ne deve caratterizzare la istituzionale funzione.

Deve ritenersi pertanto che al divieto di patti contrari posto dall'articolo 2103 c.c., comma 2, si sottrae il c.d. riclassamento "che e' fattispecie del tutto diversa in quanto implica un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni", seppur non possa essere del tutto pretermesso il rispetto "anche di quella tutela della professionalita' raggiunta dal lavoratore che e' insita nel precetto dell'articolo 2103 c.c." (Cass. sez. lav. 3.9.2002 n. 12821). Ed invero, come la sentenza citata ha avuto cura di aggiungere con una precisazione che questa Corte condivide interamente, sebbene con il riclassamento il nuovo contratto collettivo possa prevedere il reinquadramento in un'unica qualifica dei lavoratori precedentemente inquadrati in qualifiche distinte, con la conseguente parificazione limitatamente a quella disciplina contrattuale (normativa ed economica) riferita alla nuova qualifica, cio' non implica necessariamente anche che insorga un rapporto di equivalenza fra tutte le mansioni rientranti nella qualifica: e, soprattutto, non implica che la professionalita' raggiunta dal lavoratore possa essere svilita e mortificata da un'introdotta nuova equivalenza verso mansioni che, quand'anche rivalutate nel contesto del riclassamento, abbiano in concreto l'effetto di mortificarla.

E cio' coerentemente all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la predetta sentenza n. 25033 del 2006, se pur hanno posto il principio che la contrattazione collettiva e' "autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilita' orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilita' funzionale tra esse per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalita' potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere nella sanzione di nullita' del comma 2 della medesima disposizione (l'articolo 2103 c.c, comma 1)", hanno peraltro evidenziato che la garanzia prevista dal predetto articolo 2103 c.c., opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, ribadendo il principio di diritto che quest'ultima "deve muoversi all'interno, e quindi nel rispetto, della prescrizione posta dall'articolo 2103 c.c., comma 1, che fa divieto di un'indiscriminata fungibilita' di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalita', pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale", cio' in quanto, per come detto, "il baricentro della disposizione in esame (articolo 2103 c.c.), nella formulazione introdotta dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970, cit.), e' la protezione della professionalita' acquisita dal prestatore di lavoro" (Cass. SS.UU. 24.11.2006 n. 25033).

In verita' i diversi passaggi motivazionali della sentenza n. 25033 del 2006, che inducono ad una globale rivisitazione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali sull'articolo 2103 c.c., con il riconoscere, nella materia in esame alla contrattazione collettiva la possibilita' di una identificazione di mansioni fungibili (e tra di esse legittimamente interscambiabili), condizionano la legittimita' di detta flessibilita' alla circostanza che tra le suddette mansioni si riscontri quantomeno un nucleo di omogeneita' ed affinita', si' da non porre nel nulla e vanificare la acquisita esperienza lavorativa del dipendente.

E pertanto, pur in presenza di un "riclassamento" con riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, e pur in ipotesi di reinquadramento previsto dal contratto collettivo in un'unica qualifica di lavoratori precedentemente inquadrati in qualifiche distinte, permane il divieto di un'indiscriminata fungibilita' di mansioni che esprimano in maniera radicale una diversa professionalita', e che non consentono una sia pure residuale utilizzazione della sua acquisita professionalita', qualora le ultime mansioni espletate non abbiano con quelle spiegate in precedenza affinita' o analogia di sorta.

Da cio' deriva che anche in tema di riclassificazione del personale la parte datoriale non puo' limitarsi ad affermare semplicemente la sussistenza di una equivalenza "convenzionale" tra le mansioni svolte in precedenza e quelle assegnate a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione, dovendo per contro procedere ad una ponderata valutazione della professionalita' del lavoratore al fine della salvaguardia, in concreto, del livello professionale acquisito, e di una effettiva garanzia dell'accrescimento delle capacita' professionali del dipendente.

In siffatto contesto non appaiono condivisibili le censure di violazione e falsa applicazione delle norme di emerneutica contrattuale sollevate da parte ricorrente in relazione agli articoli 43, 46, 47 e 53 del CCNL 26.11.1994.

Posto cio' rileva il Collegio che l'equivalenza delle mansioni che, ai sensi dell'articolo 2103 cod. civ., condiziona la legittimita' dello "ius variandi" operato dal datore di lavoro e del "riclassamento" disposto dalla contrattazione collettiva (se pur nel piu' limitato ambito sopra delineato) costituisce oggetto di un giudizio di fatto, che deve essere dal giudice di merito operato volta per volta, incensurabile in cassazione (se sorretto da una motivazione logica, coerente e completa), e va verificata sia sotto il profilo oggettivo, cioe' in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, cioe' in relazione alla affinita' professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono quanto meno armonizzarsi con le capacita' professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto di lavoro, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Una volta che risultino rispettate siffatte condizioni, l'esercizio dello "ius variandi" e del riclassamento non richiede l'identita' delle mansioni, ne' esso e' impedito dalla circostanza che le nuove mansioni debbano essere svolte in un diverso settore della complessa organizzazione aziendale e soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalita' diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni (Cass. sez. lav., 15.2.2003 n. 2328).

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, mettendo a raffronto l'attivita' svolta dal Vi. prima della riclassificazione, riconducibile alla gestione delle trasmissioni telegrafiche e trasmissioni dati, conforme alla qualifica di perito, con l'attivita' successivamente spiegata di marcaggio bollettini di c.c., facchinaggio di sacchi di corrispondenza, smistamento della stessa, utilizzo del lettore ottico per rilevare eventuali errori, e' pervenuta alla conclusione che si e' avuta sul piano fattuale una concreta dequalificazione del lavoratore con violazione del disposto dell'articolo 2103 c.c., sotto il profilo che lo svolgimento di attivita' meramente materiali determinava l'impossibilita' per il dipendente di utilizzare le sue pregresse capacita' professionali ed, eventualmente, di accrescerle, ma anzi importava necessariamente la progressiva perdita delle capacita' acquisite dal suddetto lavoratore nel precedente incarico.

Pertanto, avendo la Corte territoriale congruamente motivato, esplicitando le ragioni in base alle quali le nuove mansioni del Vi. dovessero ritenersi riduttive rispetto alle precedenti e non consentissero allo stesso un accrescimento del patrimonio professionale, deve essere esclusa la sindacabilita' in sede di legittimita' di tale valutazione di fatti accertati dal giudice dell'appello in maniera adeguata e con motivazione priva di vizi logici e giuridici.

Il ricorso sul punto non puo' pertanto trovare accoglimento.

Del pari infondati sono il quarto e quinto motivo di gravame dovendosi ritenere che il rilievo concernente la legittimita' del trasferimento del Vi. , in quanto avvenuto nell'ambito della medesima unita' produttiva, esula in realta' dal tema di indagine sottoposto in sede di merito alla Corte territoriale, avendo in tale sede la societa' appellante dedotto esclusivamente la questione relativa alla insussistenza del demansionamento lamentato.

Comunque, concernendo il suddetto rilievo la problematica della mobilita' orizzontale gia' affrontata, questa Corte non puo' che riportarsi alle considerazioni in precedenza svolte.

Per quel che riguarda infine gli ultimi tre motivi di gravame osserva innanzi tutto il Collegio che la Corte territoriale ha incentrato tale risarcimento esclusivamente sul danno alla professionalita' derivante dalla avvenuta dequalificazione. Posto cio' osserva il Collegio che senz'altro infondato si appalesa il rilievo della societa' ricorrente secondo cui il decidente avrebbe fondato siffatta statuizione sulla base di mere presunzioni, senza che il lavoratore avesse offerto specificamente la prova del danno subito a causa del dedotto demansionamento.

Rileva invero il Collegio che con la sentenza n. 6572/06 le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione in tutte le sue forme "va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita', conoscibilita' all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella salutazione delle prove" (Cass. SS.UU. 24.3.2006 n. 6572; concetto ribadito nella recente sentenza delle SS.UU. 11.11.2008 n. 26972).

E nel caso di specie la Corte territoriale ha posto in evidenza una serie di indici ed elementi presuntivi, relativi alla durata, alla natura, alla entita' del demansionamento, che rilevano sia ai fini del riconoscimento del danno in parola che ai fini della quantificazione dello stesso; in particolare la Corte d'appello ha evidenziato l'impossibilita' del lavoratore di poter utilizzare le proprie capacita' acquisite in anni di lavoro, e quindi l'impossibilita' di accrescimento del proprio patrimonio professionale ed anzi la progressiva perdita delle capacita' professionali in precedenza acquisite.

E pertanto il giudice d'appello ha correttamente fatto riferimento alla prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice puo' far ricorso anche in via esclusiva per la formazione del suo convincimento, evidenziando specifici e comprovati elementi di fatto da cui poteva ragionevolmente inferirsi che il pregiudizio lamentato si era effettivamente verificato e dai quali emergeva altresi', in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio lamentato dal ricorrente.

Va di conseguenza escluso che la motivazione sia sul punto insufficiente, avendo la Corte territoriale dato pienamente ed adeguatamente contezza delle proprie determinazioni e dell'iter argomentativo attraverso cui era pervenuta alle stesse.

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la societa' ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 25,00, oltre euro 2.000,00 (duemila) per onorari d'avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

 

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