Anche se la promozione del dipendente non sia attuata attraverso concorsi o selezione e con conclusiva graduatoria il lavoratore ha diritto a diritto di conoscere le motivazioni della scelta

Anche se la promozione del dipendente non sia attuata attraverso concorsi o selezione e con conclusiva graduatoria, bensì attraverso una scelta da effettuare sulla base di predeterminati criteri di valutazione, per il principio di correttezza e buona fede il datore di lavoro ha l'onere di dare adeguata motivazione della scelta e dell'applicazione dei criteri indicati e ogni interessato, in quanto formalmente legittimato alla scelta, ha diritto di conoscere detta motivazione; ne deriva che l'assenza di motivazione, in quanto inadempimento che non consente alcun pur esterno e formale controllo sull'applicazione dei criteri di scelta, costituisce inadempimento che è di per sé causa di danno sotto il profilo della perdita di chances. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 29 aprile 2009, n. 10003)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6039/2006 proposto da:

TR. S.P.A., in persona dell'Institore AL. Gi. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

LA. GI. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 824/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/12/2005 R.G.N. 1174/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2009 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'inammissibilita' e in subordine il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Sanremo che, in accoglimento della domanda proposta da La. Gi. , condannava Tr. Spa a corrispondergli le differenze retributive tra quanto percepito in relazione alla qualifica rivestita di operaio qualificato ((OMESSO) livello CCNL del settore) e quanto avrebbe dovuto percepire nella superiore qualifica di (OMESSO), oltre accessori, con decorrenza dalla data di conferimento di tale ultima superiore qualifica a Ma. Ni. e, tanto, in relazione alla promozione per selezione di tre operai effettuata dal datore di lavoro, all'inizio del (OMESSO), in ordine alla quale il La. aveva dedotto di essere stato, senza motivazione escluso, nonostante avesse occupato il secondo posto della graduatoria per anzianita'.

I giudici di appello, richiamati i criteri, concordati con le OOSS, per la predisposizione della graduatoria per il conferimento delle funzioni superiori e rilevato che, nonostante la previsione secondo la quale il dipendente scartato perche' inidoneo professionalmente avrebbe dovuto essere informato per iscritto, ove richiesto all'interessato, dell'oggettiva motivazione ostativa alla sua utilizzazione, Tr. nulla aveva risposto alla richiesta del La. e tale risposta non veniva fornita neppure in giudizio sul presupposto che si trattava di una valutazione intrinsecamente e totalmente discrezionale di per se' insindacabile, riteneva, per quello che in questa sede interessa, che parte datoriale, stante la previsione dettagliata dei criteri che dovevano presiedere alla valutazione discrezionale, non avendo reso in alcun modo contezza delle modalita' con le quali tali criteri erano stati applicati aveva posto in essere una condotta inadempiente delle obbligazioni assunte e poiche' il La. aveva dimostrato che, in assenza della valutazione viziata da totale difetto di motivazione, avrebbe avuto diritto al conferimento delle funzioni superiori di tecnico, correttamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive a titolo di risarcimento del danno.

Avverso tale sentenza la societa' Tr. ricorreva in cassazione sulla base di un unico motivo di censura. Parte intimata non svolgeva attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico mezzo d'impugnazione la societa' ricorrente deduce contraddittorieta', illogicita' e falsa applicazione dei principi previsti dagli articoli 1175 e 1375 c.c..

Rileva che l'accordo sindacale non prevede alcuna valutazione comparativa ed il Dirigente nella propria valutazione discrezionale si e' ispirato ai criteri previsti da detto accordo ed ha ritenuto di applicare un determinato punteggio al La. in applicazione di tali criteri sulla base della sua valutazione discrezionale, quindi, non e' dato comprendere quale sarebbe stata l'ulteriore motivazione richiesta al Dirigente quando, quest'ultimo, applicati i criteri sopra previsti, vantava comunque un potere discrezionale di attribuzione del punteggio. Ne' si comprende in che cosa si sarebbe dovuta sostanziare la contezza delle modalita' di applicazione dei criteri. Allega la contraddittorieta' della sentenza quando "riferisce che il bando aveva previsto in modo dettagliato i criteri di valutazione della capacita' professionale, ma cio' nonostante il datore non ha indicato le modalita' di applicazione dei medesimi".

La censura e' infondata.

Invero, questa Corte ha gia' affermato, sia pure con riferimento al rapporto di lavoro del personale dipendente dell' en. Fe. de. St. ", ma si tratta di un principio che per la sua generale valenza trova senz'altro applicazione con riferimento a tutti i rapporti di lavoro c.d. di diritto privato, che anche se la promozione non sia attuata attraverso concorso o selezione e con conclusiva graduatoria, bensi' attraverso una scelta da effettuare sulla base di predeterminati criteri di valutazione, per il principio di correttezza e buona fede, il datore di lavoro ha l'onere di dare adeguata motivazione della scelta e dell'applicazione dei criteri indicati e ogni interessato, in quanto formalmente legittimato alla scelta, ha diritto di conoscere detta motivazione con la conseguenza che l'assenza di motivazione, in quanto inadempimento che non consente alcun pur esterno e formale controllo sull'applicazione dei criteri di scelta, costituisce inadempimento che e' di per se' causa di danno sotto il profilo della perdita di chances (Cass. 2197/06).

Nella citata sentenza, che questo Collegio pienamente condivide, si e', infatti, rilevato che il dipendente il quale lamenti la violazione della procedura di promozione ha l'onere di allegare e provare inadempimenti ed errori nella valutazione eseguita dal datore ed ha il conseguente onere di provare il rapporto causale fra inadempimento e danno, ma solo la motivazione pone il dipendente nelle condizioni di contestare specificamente l'atto il suo onere probatorio presuppone, quindi, che vi sia una motivazione dell'atto da contestare con la conseguenza che nell'ipotesi in cui la promozione sia effettuata per scelta datoriale sulla base di predeterminati criteri di valutazione e la motivazione manchi, sussiste un salto logico, che conferisce all'esercizio del potere datoriale il carattere dell'arbitrarieta'.

La impugnata sentenza che ha ritenuto, con riferimento ad una procedura valutativa sulla base di criteri predeterminati, ancorche' alcuni di questi implicanti una valutazione discrezionale, rilevante, ai fini del risarcimento dei danni per la illegittimita' della mancata promozione, l'assenza della motivazione della esclusione dalla promozione ancorche' questa fosse normativamente prevista ove richiesta, come nella specie, e', quindi, alla luce del richiamato principio, corretta in diritto.

Ne' la motivazione della decisione impugnata e' sorretta, contrariamente da quanto allegato dalla societa' ricorrente, da motivazione contraddittoria o illogica in quanto le argomentazioni che la sostengono sono coerenti ed in perfetta sintonia con il richiamato principio.

Il ricorso pertanto va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimita' non avendo parte intimato, svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di legittimita'.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 726 UTENTI