Commette un'estorsione il datore di lavoro che abbassa il livello dei diritti del lavoratore costringendolo ad accettare il contratto sotto la minaccia del licenziamento o della mancata assunzione

Commette un'estorsione il datore di lavoro che abbassa il livello dei diritti del lavoratore costringendolo ad accettare il contratto sotto la minaccia del licenziamento o della mancata assunzione. Nel caso di specie, i lavoratori erano assunti con un "patto" che prevedeva il pagamento di un assegno che rispettava il tetto previsto dal contratto collettivo nazionale, ma secondo cui parte dei soldi dovesse essere restituita brevi manu e in contanti. Per chi non accettava il "compromesso" c'era la minaccia della mancata assunzione o del licenziamento.

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 1 febbraio 2012, n. 4290



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PI. GI. nato il (OMESSO);

avverso l'ordinanza del 13/09/2011 del Tribunale di Caltanissetta;

Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vito D'ambrosio che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore avv.to Li. Em. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

p.1. Con ordinanza del 13/09/2011, il Tribunale di Caltanissetta confermava l'ordinanza con la quale, in data 19/07/2011, il g.i.p. del Tribunale della medesima citta' aveva applicato, nei confronti di PI. Gi. , indagato per il reato di estorsione ai danni dei lavoratori della propria azienda, la misura degli arresti domiciliari.

p.2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione dell'articolo 629 c.p.: sostiene il ricorrente che il Tribunale, lasciatosi fuorviare dalla violazione del contratto collettivo di lavoro in ordine alle retribuzioni corrisposte, non aveva considerato che, in nessuna delle tre condotte contestate 1) prospettazione della mancata assunzione; 2) minaccia di licenziamento; 3) prospettazione di privare i lavoratori che si erano licenziati di altre possibilita' occupazionali, facendo loro "terra bruciata" intervenendo presso altri imprenditori, erano ravvisabili gli estremi della minaccia e che se questa vi era stata, era stata successiva all'accordo di lavoro. In altri termini, secondo il ricorrente, non vi era alcun indizio che potesse suffragare l'ipotesi accusatoria.

2. violazione dell'articolo 275 c.p.p. per non avere il Tribunale considerato che il pericolo di reiterazione (individuato nel fatto che il ricorrente avrebbe potuto continuare a contrattare le retribuzione in deroga con altri operai) avrebbe potuto essere "validamente e radicalmente eliminato utilizzando temporaneamente l'articolo 290 c.p.p.".

DIRITTO

p.1. violazione dell'articolo 629 c.p.: in punto di diritto, va ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e piu' in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi": Cass. 36642/2007 Rv. 238918 - Cass. 16656/2010 Rv. 247350 - Cass. 656/2009 Rv. 246046 - Cass. 48868/2009.

In punto di fatto, il Tribunale ha ritenuto che i gravi indizi fossero costituiti:

- dalle concordi ed univoche dichiarazioni rese da due dipendenti ( Gu.Mi. e Ma. Fa. ) i quali avevano affermato che, condicio sine qua non, per essere assunti era l'accettazione di condizioni di pagamento inferiori rispetto a quelle contrattuali sebbene, formalmente, tutto risultava in regola, condizioni che avevano accettato, sia pure obtorto collo. In particolare, la retribuzione, formalmente corrispondente a quella dei contratti collettivi, veniva corrisposta mediante assegno, dovendo, poi, i lavoratori "restituire la differenza in contanti nelle mani della segretaria dell'indagato, attestante l'avvenuto pagamento dell'intero importo indicato in busta paga, mediante una firma apposta su apposita quietanza di pagamento";

- le intercettazioni telefoniche fra l'indagato ed il Gu. avevano riscontrato la veridicita' delle dichiarazioni rese dai due operai;

- l'intercettazione telefonica fra il Pi. ed un altro imprenditore ( Gr. Ca. ) al quale il primo si era rivolto invitandolo a non assumere gli operari che si erano licenziati dalla propria azienda, proprio per far loro intorno terra bruciata e per "farli soffrire".

Non e' vero, quindi, come sostiene il ricorrente che non vi siano indizi sulle minacce rivolte al momento dell'assunzione: in realta', il Tribunale, correttamente richiamando la pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimita' in ordine alla configurabilita' della minaccia anche se questa e' larvata o implicita, ha rilevato che la minaccia (neppure tanto implicita o larvata) veniva, sistematicamente, rivolta a chi si proponeva di essere assunto, proprio al momento dei colloqui per l'assunzione e consisteva della mancata assunzione o nel successivo licenziamento se non avessero accettato la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

La tesi difensiva del ricorrente - secondo la quale la pattuizione era libera sicche', nella fattispecie, sarebbe ravvisabile, al piu', una violazione della normativa lavoristica in tema di trattamento retributivo inferiore a quello dovuto - e' fuorviante rispetto alla ricostruzione dei fatti cosi' come effettuata dal Tribunale. Infatti, quand'anche si volesse convenire che la pattuizione di un salario inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi di lavoro non costituisce, in se' e per se', una estorsione, cio' che, nella fattispecie,

trasforma il semplice illecito civile in quello penale, e' costituito dalle modalita' - stabilite gia' al momento dell'assunzione - con le quali la pretesa "libera" pattuizione veniva, poi, mensilmente attuata. Infatti, se davvero la pattuizione fosse stata "libera", non si vede per quale motivo, doveva essere rigorosamente tenuta nascosta attraverso il marchingegno descritto dagli operai e cioe' che, al momento della corresponsione del salario, il lavoratore, da una parte, doveva firmare una quietanza corrispondente all'importo della busta paga e, dall'altra, doveva, poi, restituire, in contanti, la differenza, pena l'immediato licenziamento ed il concreto pericolo di non potere piu' trovare lavoro presso altri imprenditori a seguito delle pressioni che l'indagato avrebbe fatto presso i suoi colleghi affinche' non li assumessero. In altri termini, le modalita' sia dell'assunzione (pagamento inferiore a quello contrattuale), sia delle modalita' con le quali veniva corrisposto il salario, configurano, da una parte, l'elemento oggettivo della minaccia (o il lavoratore accettava non solo di essere sottopagato ma anche di firmare una quietanza per una somma superiore della quale, poi, doveva restituire la differenza, oppure non veniva assunto o, se assunto, veniva licenziato) sia l'elemento dell'ingiusto profitto da parte dell'indagato che, con le suddette modalita', non solo otteneva che i dipendenti lavorassero per lui sottopagati, ma anche si tutelava dalle eventuali azioni civilistiche dei lavoratori tese ad ottenere quanto loro dovuto.

Tanto basta, allo stato, per ritenere la sussistenza dei gravi indizi del contestato reato di estorsione.

p.2. violazione dell'articolo 275 c.p.p.: il tribunale, dopo avere ampiamente illustrato le esigenze cautelari (pag. 9 ss), ha ritenuto che le medesime potessero essere tutelare solo con gli arresti domiciliari in quanto "misure meno afflittive non assicurerebbero adeguatamente le pregnanti esigenze cautelari ... non garantendo, in particolare, che l'indagato si astenga dall'intervenire su soggetti riconducibili alla sua presente o passata organizzazione aziendale ...".

Si tratta di motivazione congrua, logica ed adeguata sicche' la censura dedotta deve ritenersi infondata perche' il tribunale ha dato atto di aver valutato le misure meno afflittive (e, quindi, anche quella di cui all'articolo 290 c.p.p.) ma di non averle ritenute sufficienti (in relazione ai fatti ed alla situazione ambientale ed aziendale) a tutelare le esigenze cautelari.

p.3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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