Comunicare ai colleghi la volontà di dimettersi non giustifica il licenziamento da parte del datore di lavoro

Comunicare ai colleghi la volontà di dimettersi non giustifica il licenziamento da parte del datore di lavoro. L'aver mentito al datore di lavoro, negando di aver comunicato agli altri colleghi di essere in procinto di rassegnare le dimissioni, non integra infatti una lesione del rapporto di fiducia tale da giustificare il provvedimento espulsivo adottato, in quanto la ricerca del posto di lavoro rappresenta una fatto riguardante la sfera privata del lavoratore. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 aprile 2011, n. 7948

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 aprile 2011, n. 7948



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BA. PR. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell'avvocato CARACCIOLO DI SARNO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FREDI MAZZONE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CO. MA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell'avvocato ROCCHI PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANELLI DANILO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 452/2006 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/01/2007 R.G.N. 1345/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato MAZZONE PREDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/6/06 - 29/1/07 la Corte d'Appello di Bologna accolse l'appello proposto da Co. Ma. avverso la sentenza emessa il 9/6/04 dal Tribunale di Reggio Emilia, con la quale gli era stata respinta l'impugnativa del licenziamento intimatogli il (OMESSO) dalla Ba. Pr. spa con telegramma ricevuto il (OMESSO), e, dichiaratane l'illegittimita', condanno' la societa' bancaria a risarcirgli il danno nella misura di una indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli accessori di legge, oltre che alle spese del doppio grado del giudizio.

La Corte bolognese addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che non poteva ritenersi sussistere violazione del vincolo del rapporto fiduciario, tale da giustificare il provvedimento espulsivo adottato, nel fatto contestato all'appellante il (OMESSO), con raccomandata pervenutagli il (OMESSO), cioe' che egli avesse mentito alla datrice di lavoro negando formalmente per iscritto di aver comunicato agli altri suoi colleghi di essere in procinto di rassegnare le dimissioni; in particolare, la Corte territoriale osservo' che la ricerca, da parte dell'appellante, di un diverso e forse migliore posto di lavoro rappresentava un fatto riguardante la sua sfera privata di lavoratore che poteva essere fonte di responsabilita' disciplinare solo nell'ipotesi in cui egli avesse realmente violato l'obbligo di fedelta', tanto piu' che la parte datoriale nemmeno aveva fornito la prova che il mendacio contestato al dipendente fosse niente affatto innocuo. In ogni caso, secondo il giudice d'appello, appariva assolutamente sproporzionata la reazione datoriale a fronte della presunta falsita' contestata al dipendente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Ba. Pr. spa, affidando l'impugnazione a tre motivi di censura. Resiste il Co. con controricorso. La ricorrente deposita, altresi', memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1324 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. La Banca ricorrente sostiene la tesi che la contestazione disciplinare mossa a suo tempo alla controparte, cioe' quella di cui alla lettera del (OMESSO), doveva essere considerata come un atto unilaterale avente contenuto patrimoniale, preordinato all'instaurazione del relativo procedimento indispensabile per l'intimazione del licenziamento che avrebbe posto termine all'obbligazione retribuiva, per cui il suo significato complessivo doveva essere correttamente ricercato, in base alle regole codicistiche di ermeneutica contrattuale, non solo sulla scorta del mero dato letterale della relativa nota di addebito, ma anche alla luce della reale intenzione della parte datoriale. Tutto cio' per spiegare che la frase oggetto di contestazione "di essere in procinto di rassegnare le dimissioni ", che il Co. aveva negato di aver pronunziato nel rivolgersi ai colleghi di lavoro, esprimeva l'intento della societa' di voler addebitare al dipendente piuttosto il mendacio scritto contenuto nella lettera del (OMESSO) con la quale il medesimo, a fronte dell'invito della societa' di confermare per iscritto la sua intenzione di dimettersi, aveva negato di aver comunicato ai colleghi della filiale la volonta' di voler far cessare in tempi brevi il rapporto di lavoro con la societa' bancaria, tanto che a tale lettera di giustificazione aveva fatto seguito quella formale di contestazione scritta del (OMESSO) che riproduceva la summenzionata frase. Quindi, secondo tale tesi, la societa' intendeva far riferimento con la suddetta contestazione alla comunicazione di una decisione di dimissioni del dipendente gia' presa da quest'ultimo e rispetto alla quale erano stati indicati tempi di realizzazione assai brevi. Ne conseguiva che la Corte bolognese era incorsa in errore nel non considerare come certo il mendacio attribuito all'ex dipendente, ponendo le premesse per una altrettanto erronea valutazione del mendacio stesso. Il motivo e' infondato.

In realta', la ricorrente propone sotto diversa veste una questione afferente al merito della controversia gia' vagliato attentamente dal giudice d'appello con argomentazioni logico - giuridiche che si sottraggono, in quanto tali, a censure di legittimita'.

La riprova della logicita' delle argomentazioni interpretative adottate dalla Corte territoriale la si ricava proprio dal fatto che le stesse sono saldamente ancorate al dato letterale inequivocabile della specifica frase oggetto di contestazione che e' riferita nella sua chiara rappresentazione ad una denunziata situazione di fatto appresa indirettamente dalla societa' e che fu addebitata al Co. negli stessi termini in cui era stata appresa, per cui non e' dato rinvenire alcun vizio logico - giuridico o violazione di regole ermeneutiche delle norme di diritto nell'iter interpretativo seguito dai giudici dell'appello.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con tale motivo si imputa alla Corte d'appello di Bologna di aver omesso di considerare le precise testimonianze del responsabile della filiale di (OMESSO), dott. Ri. , e del collega di lavoro del dipendente, tale sig. La. , dalle quali si traeva la conferma che il Co. aveva comunicato la decisione di dimettersi e di passare in tempi brevi alle dipendenze di una banca concorrente che gli aveva chiesto un anno di tempo per trasferirle i clienti.

Dalla gravita' del mendacio, cosi' dimostrato, la ricorrente trae argomento per imputare alla decisione impugnata il vizio di omessa, contraddittoria o comunque insufficiente motivazione concernente un fatto specifico controverso, decisivo per il giudizio.

Il motivo e' infondato.

Invero, attraverso il presente motivo la ricorrente tenta di dimostrare nella presente sede la gravita' dell'addebito contestato al dipendente, a suo giudizio non valutato correttamente dai giudici d'appello, prospettando in punto di fatto una ricostruzione contenente in maniera inammissibile un elemento aggiuntivo specifico, cioe' quello della comunicazione che il Co. avrebbe fatto ai predetti testi di essere stato fatto destinatario da parte di un'altra banca della richiesta di dirottare in suo favore entro tempi brevi la clientela della datrice di lavoro, che non fa assolutamente parte della contestazione disciplinare oggetto di causa che verte, invece, esclusivamente sul mendacio inerente la manifestata intenzione del dipendente di essere in procinto di dimettersi.

3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al non corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco nell'operazione valutativa eseguita dai giudici di merito, in quanto se per un verso sussisteva un particolare interesse del Co. al posto di lavoro, seppur presso un altro istituto di credito concorrente, d'altro canto risultava assai significativo l'interesse della societa' Pr. a non veder pregiudicata la propria attivita' imprenditoriale dallo storno di clienti e dall'illegittima diffusione di dati ad essi relativi, d'altra parte, la concreta posizione professionale di "private banker" ricoperta dal Co. ed il disvalore ambientale attribuibile alla condotta contestatagli, alla luce degli "standards valutativi" rinvenibili nella coscienza sociale degli operatori del settore, erano elementi che avrebbero dovuto far comprendere, secondo la ricorrente, che, ove non adeguatamente sanzionato, un tale comportamento avrebbe rappresentato per i colleghi di lavoro un modello diseducativo da scongiurare. Anche tale motivo e' infondato.

Invero, la valutazione sulla gravita' della condotta non puo' che essere di competenza del giudice del merito il quale nella fattispecie l'ha correttamente eseguita attraverso una motivazione assolutamente congrua, come tale sottratta a censure di legittimita' nel presente giudizio.

Va, infatti, ricordato che "in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalita' tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravita' dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa (come nella fattispecie), si sottraggono al riesame in sede di legittimita', (v. Cass. sez. lav. n. 24349 del 15/11/2006). Il ricorso va, percio', respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di euro 4000,00 per onorario, oltre euro 12,00 per esborsi, nonche' spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge.

 

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3646 UTENTI