Contratti a termine: ha diritto all'indennità per maternità la lavoratrice che si rivela incinta alla visita medica

La indennita' di maternita' ha carattere solidaristico, a tutela della maternita' e delle lavoratrici madri in applicazione dei principi di cui agli articoli 31 e 37 Cost., e spetta alla lavoratrice gestante sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata da meno di sessanta giorni dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, indipendentemente dalla natura della attivita' prestata dall'assicurata anteriormente all'inizio del periodo di disoccupazione, dal soggetto tenuto alla prestazione (che, per i dipendenti, pubblici, e' l'amministrazione o l'ente di appartenenza ..) e dall'esistenza di una specifica contribuzione. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 9 settembre 2008, n. 22887)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PO. ST., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL'ESQUILINO 38, presso lo studio dell'avvocato SERIO GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato ORSINI BRUNELLA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 574/03 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 26/11/03 R.G.N. 708/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/08 dal Consigliere Dott. Vittorio NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Fermo del 26-10-2001 Po.St., asseri':

che il 22-6-1991 aveva ricevuto un telegramma dalla Direzione provinciale delle Poste di (OMESSO) al fine di essere assunta, per il periodo estivo a decorrere dal 1 luglio seguente e per trenta giorni prorogabili fino ad una massimo di novanta, con la qualifica di agente straordinario;

che presentatasi il primo luglio regolarmente presso l'ufficio di (OMESSO), era stata inviata a visita medica;

che tale procedura si era dilungata a motivo dell'evidente suo stato di gravidanza;

che con telegramma del 18-7-1991, accertata l'idoneita' di essa ricorrente al servizio, era stata invitata ad iniziare le proprie prestazioni lavorative a termine il 19 seguente presso l'ufficio di (OMESSO), dove ella aveva prestato servizio nei giorni 19, 20 e 22 luglio (essendo il 21 giorno festivo);

che il 22 luglio aveva ricevuto altro telegramma con il quale le si comunicava che era stata sollevata dall'incarico - fermo restando il pagamento del lavoro prestato - poiche' ella alla data di assunzione del servizio aveva superato il venticinquesimo anno di eta', limite massimo consentito per instaurare il rapporto di lavoro;

che, pur contestando il cennato provvedimento, essa ricorrente non aveva chiesto la riammissione in servizio, ma aveva invece presentato il 23 successivo istanza di astensione anticipata dal lavoro, Legge n. 1204 del 1971 ex articolo 5, lettera a);

che, poiche' la Direzione delle Poste di (OMESSO) le aveva negato il beneficio richiesto ed il tentativo di conciliazione non aveva sortito esito, chiedeva la condanna della attuale Po. It. s.p.a. al pagamento della somma di lire 8.300.000, o di quella diversa di giustizia oltre rivalutazione ed interessi.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza n. 111 del 2002, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma richiesta, in se' non controversa.

Avverso la detta sentenza proponeva appello la societa', con ricorso del 15-11-2002, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, indicato nel complessivo importo di euro 9.802,71.

La appellata si costituiva e resisteva al gravame.

Con sentenza depositata il 26-11-2003 la Corte d'Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello della societa' respingeva l'originaria domanda della Po. e condannava la medesima alla restituzione della complessiva somma di euro 9.802,71 percepita per effetto della sentenza riformata, compensando le spese del doppio grado.

In sintesi la Corte di merito, considerato che non poteva ritenersi che la Po. fosse stata assunta fin dal 1-7-1991, essendo la assunzione avvenuta solo il 19-7-1991, quando la lavoratrice si presento' all'Ufficio postale di (OMESSO) per prendere servizio, e rilevato che tale assunzione fu annullata il 22 successivo, in quanto la Po., nata il 13-7-1966, aveva gia' all'epoca dell'assunzione medesima, compiuto il venticinquesimo anno di eta' (limite previsto dalla Legge n. 1376 del 1965, articolo 3 comma 4, lettera b), vincolante per la allora Amministrazione PP.TT.), riteneva che il rapporto doveva considerarsi come non mai instaurato e le prestazioni eseguite assoggettate alla disciplina dell'articolo 2126 c.c..

Pertanto, presupponendo il diritto alla indennita' di maternita' (v. Legge n. 1204 del 1971, articolo 15 comma 1, e articolo 17) la costituzione di un valido rapporto di lavoro anteriore allo stato di gravidanza e non potendo applicarsi ad una prestazione di carattere previdenziale la previsione dell'articolo 2126 c.c., riguardante solo gli effetti retributivi del lavoro prestato in esecuzione del contratto nullo o annullabile, la Corte territoriale rigettava la domanda introduttiva della Po. ed accoglieva la richiesta di restituzione della societa'.

Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso la Po. con sei motivi.

La s.p.a. Po. It. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, premessa la qualificazione pubblica del rapporto con la Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, ai sensi della Legge n. 1376 del 1965, articolo 3 deduce che la idoneita' di essa Po. al servizio era documentata gia' dalla certificazione medica presentata per l'iscrizione nell'elenco di cui al citato articolo 3, e rileva che la validita' del rapporto era "giuridicamente instaurata dal 1 luglio 1991 a tutti gli effetti, tranne quelli economici remunerativi".

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la disparita di trattamento rispetto ad altro collega (Baiocchi, nelle stesse condizioni iniziali), che sottoposto ad accertamento medico ugualmente il 1 luglio 1991, assunse servizio il 10 luglio (quando essa Po. non aveva ancora compiuto i 25 anni).

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, ignorando quanto da lei eccepito, non ha considerato che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1026 del 1976, articolo 17 la visita di controllo sulla gestante ad iniziativa del datore di lavoro puo' essere richiesta esclusivamente attraverso l'Ispettorato del lavoro, che la effettua "a propria discrezione".

Con il quarto motivo, la ricorrente del pari lamenta che la Corte di merito ha ignorato la circostanza che "la direzione provinciale P.T. di Ascoli Piceno aveva sostenuto l'inesistenza di un valido rapporto di lavoro dinanzi all'Ispettorato del Lavoro e quindi l'inesistenza dell'obbligo di corrispondere l'indennita' di maternita'. L'Ispettorato del lavoro, pero', aveva respinto tale pretesa ed aveva emesso il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro, cui consegue, ope legis, il diritto all'indennita' di maternita'" (v. provvedimento del 30-8-1991).

Richiamati, quindi, i pareri del Consiglio di Stato n. 2176/86 e n. 1180/87, la ricorrente evidenzia che, disoccupata, come attestato dal "mod. cl rosa" (consegnato, con gli altri documenti, all'Amministrazione), in sostanza, era stata "nominata e assunta il primo luglio" e "presentatasi in servizio nello stesso giorno" era stata "tenuta artatamente sotto controlli medici fino al 18, con una dichiarazione iniziale di idoneita' al lavoro" e "inviata all'esame di due diverse USL". Aggiunge, poi, la ricorrente che "per le quattro giornate lavorate" e retribuite erano stati versati i contributi INPS (che non comprendevano quello per la maternita' in quanto l'amministrazione postale, come tutte le amministrazioni pubbliche, pagava in proprio l'indennita' di maternita').

Con il quinto motivo la ricorrente, in sostanza, lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto comunque inapplicabile nella fattispecie l'articolo 2126 c.c. "riguardante solo gli effetti retributivi", atteso che l'indennita' di maternita' nella specie e' corrisposta direttamente dalla amministrazione datrice di lavoro e non "dall'INPS per effetto di una copertura contributiva (assicurativa) previdenziale".

Con il sesto motivo la ricorrente deduce che, essendo stata la sua ammissione a prestare servizio, spettante sin dal 1 luglio 1991, soltanto sospesa in attesa del giudizio medico, allorquando questo giudizio si e' concretizzato, "la sua efficacia deve necessariamente avere effetto dal 1 luglio 1991".

I motivi, connessi fra loro, possono essere esaminati congiuntamente. Osserva la Corte che non e' contestato che la Po., chiamata per la assunzione come agente straordinario Legge n. 1376 del 1965 ex articolo 3, si e' presentata regolarmente il 1-7-91 presso l'amministrazione ed avendo certificato il proprio stato di gravidanza, e' stata inviata a visita medica e soltanto con telegramma del 18-7-91 e' stata invitata ad iniziare il servizio in data 19-7-91 ed ha prestato regolarmente servizio nei giorni 19-20 e 22-7 (essendo il 21 festivo), avendo lo stesso 22-7 ricevuto telegramma di "sollevamento da incarico quale a.s." "visto che at data assunzione servizio g. 19-7-91 aveva superato venticinquesimo anno di eta', limite massimo consentito per instaurare rapporto di lavoro".

Del pari non e' contestato che la Po., con provvedimento dell'Ispettorato del lavoro, e' stata collocata in assenza dal lavoro per gravidanza ai sensi della Legge n. 1204 del 1971, articolo 5 lettera a) dal 23-7-91 al 6-8-91 (come si legge anche nell'impugnata sentenza).

Orbene, premesso che la indennita' di maternita' era dovuta direttamente dalla Amministrazione PP.TT. ai sensi della Legge n. 1204 del 1971, articolo 13 comma 2, e del Decreto Legge n. 103 del 1991, articolo 8, conv. con Legge n. 166 del 1991 (norma interpretativa riguardante le "lavoratrici madri assunte a tempo determinato" dalle amministrazioni), nella fattispecie la Po. e' stata chiamata per la assunzione in qualita' di agente straordinario Legge n. 1376 del 1965 ex articolo 3.

Tale norma prevede che:

"per esigenze di servizio di carattere eccezionale ... nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle Poste e delle Telecomunicazioni ... possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.

Per tali assunzioni - rispettate le riserve ... - i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zonali degli aspiranti da compilarsi, sentito il parere delle commissioni consultive ..., secondo i criteri fissati nei successivi commi.

Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera raccomandata.

Sono iscritti in detti elenchi secondo l'ordine di presentazione delle domande ... gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) ... eta' non inferiore ai 18 anni ne' superiore ai 25 per gli aspiranti a mansioni ausiliarie;

c) buona condotta;

d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) diploma ..."

Come si evince dal chiaro testo letterale, la iscrizione negli elenchi e' prevista specificamente ai fini dell'obbligo per la amministrazione di "precedenza", mentre i limiti di eta' riguardano i "requisiti" per la iscrizione nei detti elenchi. Cio' posto, risulta in contrasto con la norma di legge la tesi affermata dalla amministrazione nel telegramma del 19-7-91, secondo cui nella specie (relativa a mansioni ausiliarie) il limite del venticinquesimo anno di eta', costituirebbe "limite massimo consentito per instaurare il rapporto di lavoro". Del pari e' in contrasto con la norma di legge la considerazione, da parte della amministrazione, del superamento del detto limite alla data di inizio delle prestazioni lavorative, essendo il limite previsto per la iscrizione nell'elenco. Tanto premesso, non puo' negarsi che la Po. era in possesso del detto requisito sia all'epoca della iscrizione nell'elenco, sia alla data del 1-7-91, quando, in virtu' della chiamata ricevuta, si presento' regolarmente alla amministrazione "per essere assunta come agente straordinario" (vedi telegramma 22-6-1991 riportato in ricorso).

A tanto aggiungasi che la stessa Po., in relazione al suo stato di gravidanza, venne direttamente inviata a visita presso la ASL, in contrasto con quanto previsto dalla Legge n. 1204 del 1971, articolo 17 a tutela delle lavoratrici madri.

Ne', peraltro, puo' ignorarsi, come ha fatto la Corte di merito, il provvedimento dell'Ispettorato del lavoro, che ai sensi dell'articolo 5 della citata legge ha disposto la astensione obbligatoria dal lavoro della Po., quale lavoratrice in stato di gravidanza.

Del resto la Po. ha altresi' prestato la sua attivita' lavorativa nei giorni indicati, attivita' per la quale le e' stata anche corrisposta la retribuzione, e, d'altra parte, il provvedimento successivo della amministrazione (telegramma del 22-7-91) si esprime chiaramente soltanto in termini di "sollevamento da incarico" "fermo restando quanto dovuto per gg. 4 di lavoro prestato".

Cosi' stando le cose, erronea risulta la decisione impugnata, dovendo, in sostanza, ritenersi irrilevante, ai fini che qui interessano, il procrastinarsi dell'inizio delle prestazioni lavorative a causa del comportamento della amministrazione (per di piu', come sopra, in contrasto con la disciplina di legge).

Tale conclusione, peraltro, e' imposta anche da una lettura costituzionalmente orientata della intera normativa di legge sopra richiamata, giacche' la indennita' di maternita' ha carattere solidaristico, a tutela della maternita' e delle lavoratrici madri in applicazione dei principi di cui agli articoli 31 e 37 Cost., e spetta, come questa Corte ha affermato con la sentenza 7-8-1999 n. 8526, "alla lavoratrice gestante sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata da meno di sessanta giorni dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro", "indipendentemente dalla natura della attivita' prestata dall'assicurata anteriormente all'inizio del periodo di disoccupazione, dal soggetto tenuto alla prestazione (che, per i dipendenti, pubblici, e' l'amministrazione o l'ente di appartenenza ..) e dall'esistenza di una specifica contribuzione ..".

Tanto basta per accogliere il ricorso, essendo, peraltro, parimenti pacifico che, nella fattispecie, neppure e' stato superato il termine di 60 gg. di cui alla Legge n. 1204 del 1971, articolo 17 comma 2.

La impugnata sentenza va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarandosi il diritto della Po. alla indennita' di maternita' come riconosciutale dalla sentenza di primo grado.

Per le spese, in ragione della soccombenza, mentre va confermata la statuizione del primo giudice sulle spese di primo grado, la societa' va condannata al pagamento delle spese di appello e di legittimita', come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della Po. alla indennita' di maternita' come riconosciutale dalla sentenza di primo grado; conferma la statuizione sulle spese di primo grado e condanna la societa' al pagamento delle spese del giudizio di appello e di questo giudizio, liquidate rispettivamente in complessivi euro 1.440,00 (di cui euro 60,00 per esborsi, euro 600,00 per diritti e 780,00 per onorari) e in euro 20,00 oltre euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambe le liquidazioni.

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