controversie di lavoro, è in facoltà del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite alla prova per testi stabilito dall'articolo 1417 del Codice civile

Ai fini della prova della simulazione nelle controversie soggette al rito del lavoro, e' in facolta' del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite della prova testimoniale (e, correlativamente, di quella presuntiva) di cui all'articolo 1417 c.c., in quanto l'articolo 421 c.p.c. - nel consentire al giudice, nell'ambito del rito speciale, di ammettere mezzi di prova senza i limiti fissati dal codice civile - si riferisce ai limiti stabiliti per la prova testimoniale dalle relative disposizioni generali degli articoli 2721, 2722 e 2723 c.c., alle quali si ricollega l'articolo 1417 c.c., che, d'altronde, fa applicazione, in tema di simulazione, della regola generale, di cui al menzionato articolo 2722 c.c., dell'inammissibilita' della prova testimoniale di patti contrari al contenuto di un documento (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 15 aprile 2009, n. 8928 - orientamento pacifico: Cass. 1 dicembre 1983, n. 7197; 28 ottobre 1995, n. 11255; 21 maggio 2002, n. 7465; 26 giugno 2004, n. 11926; 13 aprile 2006, n. 8678).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 1954/2006 proposto da:

SE. FL. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASNCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato COLI Mario, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

DITTA DI. AR. CA. DI GU. MA. &. C. S.N.C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante e liquidatore Gu. Ma. , gia' elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 882, presso lo studio dell'avvocato MATRONOLA ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato DI DEMETRIO Giuliano, giusta mandato in calce al controricorso e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 362/2005 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/09/2005 R.G.N. 295/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/02/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l'Avvocato COLI MARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La sentenza di cui si chiede la cassazione accoglie l'appello di Di. Ar. S.n.c. di Gu. Ma. e. &. C. in liquidazione e, in riforma della decisione del Tribunale di Pesaro n. 255 del 14.5.2004, rigetta la domanda proposta da Se.Fl. per l'accertamento della costituzione di rapporto di lavoro subordinato con la societa' dal gennaio 1982, il pagamento di crediti retributivi e l'accertamento dell'inefficacia del licenziamento intimatole oralmente il (OMESSO), con l'emanazione delle statuizioni di condanna consequenziali.

All'esito di rigetto delle domande della Se. la Corte di appello di Ancona perviene in base all'accertamento che la Se. era titolare di quota del 22% della societa' (quota ceduta simulatamene con scrittura privata del (OMESSO)) e quale socia aveva collaborato alla gestione dell'azienda con poteri decisionali e senza alcun vincolo di subordinazione.

Il ricorso di Se.Fl. si articola in quattro motivi; resiste con controricorso Di. Ar. Ca. S.n.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'articolo 1362 c.c., e vizio di motivazione in relazione all'affermato carattere fattizio della cessione della quota sociale in data (OMESSO). Si deduce che il giudice del merito non poteva desumere il carattere simulato della cessione di quota dal contenuto della precedente scrittura in data (OMESSO), sottoscritta da tutti i soci, con la quale si dichiarava che "per soli fini fiscali i signori Ol. Gu. e Se. Fl. hanno proceduto alla cessione della loro quota di partecipazione nella ditta Di. Ca. ai signori Gu. Al. e Io. Ad. ", che, inequivocabilmente, riguardava il passato (e, in particolare, la scrittura (OMESSO), di cessione di parte della quota di Io. Ad. e ricognizione dell'ammontare delle partecipazioni societarie di ciascun socio) e non certo il successivo contratto (OMESSO) con il quale l' Ol. e la Se. cedevano le loro quote.

Con il secondo motivo e' denunciata violazione ed errata applicazione dell'articolo 421 c.p.c., e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sentenza impugnata secondo cui nel rito del lavoro non operano i limiti posti dall'articolo 1417 c.c., alla prova della simulazione. Si sostiene che la societa' aveva prodotto la scrittura (OMESSO) senza domandare l'accertamento della simulazione, ne' aveva chiesto al riguardo prove necessitanti un'integrazione con l'esercizio dei poteri di ufficio, prove, del resto, non disposte neppure dal giudice di appello.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., e del principio del contraddittorio, unitamente al vizio di omessa motivazione, sempre in relazione agli effetti da collegare alla scrittura (OMESSO). Si afferma che era stata la societa' a produrla senza eccepire la simulazione e domandare il relativo accertamento, neppure in via incidentale, essendosi limitata a negare la subordinazione per effetto della qualita' di socia della Se. , producendo tuttavia la prova dell'estinzione del rapporto sociale gia' nel (OMESSO).

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'articolo 244 c.p.c. e segg., in tema di valutazione delle prove testimoniali e vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata per avere illogicamente ritenuto che la prova della permanenza del rapporto sociale e dell'assenza di subordinazione potesse trarsi: dalla fideiussione prestata nella sussistenza del vincolo sociale; dalla lettera di un legale che prospettava il rapporto sociale in alternativa a quello di lavoro subordinato; dalla deposizione della teste Ga. , risultata contraddittoria; dalle valutazioni espresse dalla Se. in sede di interrogatorio libero; dai meri giudizi formulati dai testimoni.

I quattro motivi di ricorso, siccome concernenti l'unica questione della sussistenza del rapporto sociale e dell'esecuzione delle prestazioni di lavoro in esecuzione del contratto sociale e non di rapporto di lavoro subordinato, devono essere unitariamente esaminati. Esito dell'esame e' il giudizio di infondatezza del ricorso. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Se. non aveva operato alcun riferimento alla partecipazione societaria; la convenuta, con la memoria difensiva, aveva eccepito la qualita' di socia assunta dal (OMESSO), unitamente al marito Gu. Ol. , a Gu. Al. e alla moglie di questi Io. Ad. , e l'insussistenza di rapporto di lavoro subordinato, producendo la documentazione relativa alle vicende societarie.

Il giudice di primo grado ritenne che la scrittura (OMESSO) comprovasse l'estinzione del rapporto sociale, in difetto di domanda di accertamento della simulazione. Sul punto, con l'atto di appello, la societa' aveva dedotto che il carattere simulato della cessione della quota era stato dedotto al solo fine di paralizzare la domanda della Se. .

I fatti di causa, risultanti dalla sentenza impugnata e dallo stesso contenuto del ricorso, dimostrano in maniera inequivocabile che la valutazione della scrittura (OMESSO) era stata sottoposta al vaglio del giudice nell'ambito della difesa volta a dimostrare che il rapporto sociale, affermato come sussistente per tutto il periodo controverso, aveva costituito il titolo di partecipazione della Se. alle vita aziendale, dovendosi escludere il rapporto di lavoro subordinato. L'accertamento, dunque, degli effetti da collegare alla detta scrittura e' stato correttamente compiuto dal giudice dell'appello, rilevando l'errore compiuto dal primo giudice nel ritenere condizionato il detto accertamento ad una domanda specifica diretta alla dichiarazione di simulazione del negozio di cessione, anziche' inerente al fondamento delle contestazioni difensive dirette ad ottenere il rigetto delle pretese azionate e ritualmente introdotte nel giudizio.

Nell'accertare l'inefficacia del negozio di cessione, ai sensi dell'articolo 1413 c.c., comma 1, recato dalla scrittura (OMESSO), la sentenza impugnata non e' incorsa nelle denunciata violazione di norme giuridiche.

Ai fini della prova della simulazione nelle controversie soggette al rito del lavoro, e' in facolta' del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite della prova testimoniale (e, correlativamente, di quella presuntiva) di cui all'articolo 1417 c.c., in quanto l'articolo 421 c.p.c. - nel consentire al giudice, nell'ambito del rito speciale, di ammettere mezzi di prova senza i limiti fissati dal codice civile - si riferisce ai limiti stabiliti per la prova testimoniale dalle relative disposizioni generali degli articoli 2721, 2722 e 2723 c.c., alle quali si ricollega l'articolo 1417 c.c., che, d'altronde, fa applicazione, in tema di simulazione, della regola generale, di cui al menzionato articolo 2722 c.c., dell'inammissibilita' della prova testimoniale di patti contrari al contenuto di un documento (orientamento pacifico: Cass. 1 dicembre 1983, n. 7197; 28 ottobre 1995, n. 11255; 21 maggio 2002, n. 7465; 26 giugno 2004, n. 11926; 13 aprile 2006, n. 8678).

Nel caso, di specie, quindi, il giudice aveva il potere di utilizzare sia gli elementi desumibili dalla precedente scrittura (OMESSO), ritenuti particolarmente significativi - sebbene la espressioni usate si riferissero al passato - del complessivo intento di non cedere realmente le quote, sia quelli emersi dalle prove testimoniali e da altri fatti di causa (interrogatorio libero, vicende stragiudiziali), che costituivano indizi univoci, precisi e concordanti atti a comprovare il fatto che le prestazioni di attivita' lavorativa nell'azienda fossero state rese non in regime di subordinazione ma nella veste e con i poteri del proprietario, partecipando attivamente alla gestione della societa' (dovendosi apprezzare in questi termini anche le proteste e rivendicazioni relative a pretesi inadempimenti degli obblighi di altri soci).

Il giudizio di fatto risulta sorretto dalla valutazione logicamente plausibile del materiale istruttorio e non risultano ammissibili le censure, formulate in particolare nel quarto motivo, in maniera del tutto generica siccome non recanti la precisazione delle circostanze di fatto che, se adeguatamente considerate, avrebbero potuto mutare il segno della decisione.

L'esito difforme dei giudizi di merito ed i particolari rapporti tra le parti giustificano la compensazione per l'intero delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per l'intero le spese del giudizio di cassazione.

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