Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 15 dicembre 2009, n. 26232

Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e la nozione di "giustificatezza" posta dalla contrattazione collettiva al fine della legittimità del suo licenziamento non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall'art. 3 della stessa legge n. 604 del 1966. Ne consegue che, ai fini dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la suddetta "giustificatezza" non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe realmente negata ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa.

Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19683-2006 proposto da:

RO. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUGGIOLI GIULIANO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PO. DI. VE. E. NO. S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ICHINO PIETRO giusta procura speciale atto Notar PORCEDDU CILIONE MARCO di VERONA del 29/06/2 006 rep. n. 49230;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 270/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/04/2006 R.G.N. 2155/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l'Avvocato CONTALDI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si chiede la cassazione rigetta l'appello di Ro.Gi. e conferma la decisione del Tribunale di Novara in data 4.12.2003, recante il rigetto della domanda proposta dal Ro. nei confronti del Ba. po. di. Ve. e. No. Societa' cooperativa a r.l., alle cui dipendenze aveva prestato servizio dal 16.9.1968, con qualifica (OMESSO) dal 27.9.1999, per ottenere il pagamento dell'indennita' supplementare prevista dal contratto collettivo per il caso di licenziamento non giustificato dei dirigenti.

2. La Corte di appello di Torino perviene all'esito di conferma del rigetto della domanda del Ro. sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il recesso intimato al Ro. in data 30.11.2001 si collocava nell'ambito di un'operazione di riduzione di personale e trovava giustificazione nella previsione dell'accordo sindacale 8.8.2001 (contemplante il criterio di scelta del possesso dei requisiti per conseguire la pensione), applicabile anche ai dirigenti (cui era stato esteso il sistema di ammortizzatori sociali rappresentato dall'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarieta' del settore credito), sebbene non fosse applicabile a tale categoria di lavoratori la Legge n. 223 del 1991; b) l'articolo 25 CCNL, che contemplava per i dirigenti soltanto il possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non di anzianita', quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale, era stato sostituito dall'accordo aziendale 8.8.2001; c) il recesso doveva considerarsi giustificato in presenza di un'operazione di ristrutturazione e riduzione di personale e del criterio del possesso dei requisiti per la pensione di anzianita'.

3. Il ricorso di Ro.Gi. si articola in quattro motivi; resiste con controricorso il Ba. po. di. Ve. e. No. societa' cooperativa a responsabilita' limitata, che deposita anche memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, per avere escluso che il recesso fosse stato intimato al Ro. all'esito della procedura disciplinata dalla Legge n. 223 del 1991, non applicabile ai dirigenti, sebbene fossero univoci in tal senso sia l'accordo sindacale 8.8.2001, sia i contenuti della comunicazione del recesso.

2. Con il secondo motivo e' denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 411 c.p.c., formulando la seguente censura: la tipizzazione della causa di risoluzione del rapporto per essere il dirigente in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, operata dal CCNL, non poteva essere modificata dall'accordo sindacale 8.6.2001, in difetto di mandato o adesione del lavoratore alla rinuncia ai diritti precedentemente acquisiti. Il motivo si conclude con la formulazione del relativo quesito di diritto.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 26 CCNL per i dirigenti delle aziende di credito, nonche' del Decreto Ministeriale 28 aprile 2000, n. 158, articolo 7, comma 4, unitamente a vizio della motivazione. Con riferimento alla denuncia di violazione di clausole di contratto collettivo e delle norme del decreto ministeriale, si domanda alla Corte di stabilire se, per il caso di estensione ai dirigenti delle prestazioni del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione, il contratto collettivo abbia previsto una nuova ipotesi di recesso in relazione al possesso dei requisiti per la pensione di anzianita' e se l'accesso alle predette prestazioni sia previsto soltanto su base volontaria, nel caso cioe' di consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il vizio di motivazione e' riferito all'affermata, dalla sentenza impugnata, applicabilita' del Decreto Ministeriale n. 158 del 2000 ai dirigenti prescindendo dal loro consenso.

4. Con il quarto motivo e' denunciato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un recesso giustificato, atteso che l'accordo sindacale prevedeva il mantenimento in servizio di trentacinque dirigenti, sebbene in possesso dei requisiti per la pensione di anzianita', ma scelti sulla base di precise esigenze aziendali ed organizzative che il Banco avrebbe dovuto comprovare, tanto piu' che la posizione lavorativa occupataci Ro. non era stata soppressa, ma assegnata ad altro dirigente e che il Banco aveva proceduto a nuove assunzioni di personale dirigenziale.

5. La Corte giudica il ricorso privo di fondamento, ancorche' la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo e' conforme al diritto, necessiti in parte di correzione e integrazione (articolo 384 c.p.c., comma 2).

6. Il primo motivo di ricorso e' inammissibile per non essere la censura sorretta da interesse al suo esame.

Atteso che il ricorrente non invoca certamente la tutela apprestata dalla Legge n. 223 del 1991 contro i licenziamenti collettivi inefficaci o annullabili, ma soltanto l'accertamento del diritto all'indennita' supplementare prevista dal contratto per il caso di recesso ingiustificato, non si vede quale risultato utile potrebbe conseguire in concreto all'esito dell'accertamento secondo cui il Banco aveva fatto applicazione delle disposizioni della detta legge anche al licenziamento dei dirigenti, non risultandovi collegato in alcun modo il giudizio di sussistenza della giustificazione.

7. I motivi secondo e terzo vanno esaminati unitariamente per la connessione tra le argomentazioni.

Il giudizio di infondatezza deriva dalla lettura degli articoli 25 e 26 del contratto collettivo (cui la Corte ha il potere di procedere direttamente, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 2). L'articolo 25 (Cessazione del rapporto di lavoro) richiama al primo posto dell'elencazione delle cause di risoluzione del rapporto il recesso intimato ai sensi dell'articolo 2118 c.c., poi quello per giusta causa ex articolo 2119 c.c. seguito da altre ipotesi di risoluzione (superamento del periodo di comporto per malattia, possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, dimissioni, morte). L'esplicito richiamo dell'articolo 2118 c.c. esclude, quindi, che sia stata pattiziamente assicurata stabilita' al rapporto di lavoro dirigenziale (cui non e' applicabile la Legge n. 604 del 1966, ai sensi dell'articolo 10 della stessa Legge); ma esclude altresi' con altrettanta evidenza, ai fini dell'istituto disciplinato dal successivo articolo 26 (richiesta di motivazione del recesso intimato ai sensi dell'articolo 2118 c.c. e ricorso al collegio arbitrale per ottenere l'indennita' supplementare per il caso di mancanza di idonea giustificazione) che debbano considerarsi non giustificati tutti i licenziamenti non riconducibili alle cause tipizzate dall'articolo 25. La motivazione e la giustificazione, ai fini dell'indennita' supplementare, e' richiesta proprio con riferimento al potere di recesso esercitato ai sensi dell'articolo 2118 c.c..

Ed allora il solo problema che la controversia pone e' di stabilire se sia assistito da valida giustificazione il recesso di un dirigente motivato con riferimento ad un'operazione di ristrutturazione aziendale e di riduzione del personale, nonche' all'individuazione del destinatario sulla base del criterio del possesso dei requisiti per ottenere la pensione di anzianita'.

Non hanno percio' alcun rilievo, sebbene affrontati dalla sentenza impugnata, i temi posti con i due motivi di ricorso in esame: l'accordo sindacale 8.8.2001 introduce semmai una condizione di maggiore garanzia per il dirigente, ma certo non modifica i contenuti precettivi dell'articolo 25 CCNL delincando una nuova e non prevista ipotesi di licenziamento giustificato del dirigente.

In ordine poi all'accesso anche dei dirigenti alle prestazioni del Fondo di solidarieta' (istituito e disciplinato dal Decreto Ministeriale 28 aprile 2000, n. 158), accesso cui il CCNL collega (dichiarazione a verbale in calce all'articolo 26) l'esclusione del ricorso al collegio arbitrale per la liquidazione dell'indennita' supplementare), la questione esula dal novero di quelle realmente decise dalla sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda di pagamento dell'indennita' non per il fatto che il Ro. potesse conseguire le prestazioni del fondo, ma perche' il recesso doveva considerarsi giustificato.

8. Ed e' questa parte specifica della motivazione della sentenza che forma oggetto delle censure formulate con il quarto motivo di ricorso, che tuttavia non possono trovare accoglimento.

In punto di diritto, il rapporto di lavoro del dirigente non e' assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 3.

Ne consegue che, ai fini dell'indennita' supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la suddetta "giustificatezza" non deve necessariamente coincidere con l'impossibilita' della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimita' del licenziamento, deve essere coordinato con quello di iniziativa economica, garantita dall'articolo 41 Cost., che verrebbe realmente negata ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai piu' alti livelli della gestione dell'impresa (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 20 dicembre 2006, n. 27197; 14 giugno 2006 n. 13719; 19 agosto 2005 n. 17039; 29 gennaio 1999, n. 8259).

A questi principi si e' attenuta la sentenza impugnata ponendo a base della decisione di rigetto della domanda l'accertamento - insindacabile in questa sede perche' motivato in modo sufficiente e logicamente plausibile - secondo il quale il licenziamento era stato intimato nell'ambito di un generale processo di riduzione del personale:, gestito con i sindacati e mediante la conclusione di un accordo relativo anche ai criteri di scelta, cosicche' restava escluso il carattere arbitrario del recesso, non rilevando che la posizione lavorativa del Ro. non fosse stata soppressa, ne' che, a fronte del licenziamento di 38 dirigenti, si fosse proceduto a nuove assunzioni, ma di personale con diverse caratteristiche professionali; ha, infine, anche escluso che, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, l'arbitrarieta' potesse ravvisarsi nel fatto che fossero stati mantenuti in servizio alcuni dirigenti pure in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di anzianita', trattandosi di una scelta consentita al Banco in base alle previsioni dell'accordo sindacale.
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in euro 65,00 oltre spese generali, iva e epa e i secondi in euro 4.000,00 (quattromila/00).
 

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