Decorrenza della prescrzione quinquennale del diritto all' indennizzo per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro

Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'indennizzo per il periodo di illegittima sospensione previsto dal Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 46 decorre inzia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzuone pronunciata contro il lavoratore (quale momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 c.c.. Detta pronucnia, infatti, non costituisce un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto (come tale ininfluente al fine del decorso della prescrizione, come potrebbe essere nel caso di legge interpretativa o di sentenza della Corte costituzionale: Cass. 19 settembre 2000 n. 12386), ma determina, mediante l'accertamento che il fatto reato sussiste o non sussiste, l' esistenza o meno del diritto all'indennizzo e solo da quel momento il diritto, se accertato, può essere fatto valere.

Tale tesi, in parziale contrasto con il precedente citato (Cass. 9011/2001, che fa decorrere la prescrizione del diritto all'indennizzo dal provvedimento di sospensione e dalle singole rate di retribuzione non corrisposta, peraltro in una diversa fattispecie focalizzata sulla pretesa - negata - della decorrenza dalla data del pensionamento), comporta che la prescrizione quinquennale relativa ai ratei di retribuzione per il periodo di sospensione dal 9 dicembre 1981/10 giugno 1984 non sia decorsa alla data del ricorso introduttivo del giudizio civile di 1 grado notificato il 6.11.1990, e poi dichiarato nullo con sentenza del 13 luglio 1992. A tale riguardo la sentenza impugnata e' altresi' corretta, e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, nella parte in cui afferma, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che la domanda giudiziale, pervenuta a conoscenza di controparte, costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente a interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio (Cass. 14 giugno 2007 n. 13966). E' quanto syabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 23 ottobre 2007, n. 22238.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'At. s.p.a. ha sospeso il proprio dipendente sig. Ro. Va. dal servizio e dalla retribuzione con decorrenza 9.12.1981 perche' in corso a suo carico un procedimento disciplinare di destituzione per aver svolto attivita' extraziendale durante la malattia, con diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931, all. A.

Il giudizio penale relativo ai fatti contestati si e' concluso con sentenza del giudice istruttore, che ha dichiarato non doversi procedere per insussistenza del fatto a carico di vari imputati fra i quali l'odierno appellante, passata in giudicato il 6 maggio 1988.

A seguito del proscioglimento il Ro. ha adito una prima volta il giudice del lavoro di Roma con ricorso introduttivo del giudizio notificato il 6 novembre 1990, dichiarato nullo con sentenza del 13 luglio 1992, passata in giudicato. Con successivo ricorso notificato il 29 maggio 1998, il Ro. ha riproposto la stessa domanda di pagamento dell'indennizzo per il periodo di illegittima sospensione previsto dal Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 46.

Il giudice del lavoro di Roma ha accolto la domanda e condannato l'At. a pagare al Ro. lire 25.309.882, oltre interessi dal 6 maggio 1998, a titolo di indennizzo per il periodo 9 dicembre 1981/10 giugno 1984 in cui era stato sospeso dal servizio.

L'appello dell'At. e' stato respinto dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza 30 gennaio/1 dicembre 2003 n. 6547. Il giudice d'appello ha rilevato che il Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 46, comma 3, all. A, prevede che la "sospensione dura finche' sia cessata o risolta la causa che la motivo'" ed il successivo comma 6 prevede il diritto all'indennizzo qualora l'agente sia stato assolto per non aver commesso il fatto, per insussistenza del reato o perche' il fatto non costituisce reato.

Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dall'At. , sotto il profilo che l'indennizzo in questione avrebbe natura retributiva e non risarcitoria (cio' ai fini dell'applicazione della prescrizione quinquennale, anziche' di quella decennale, ritenuta dal primo giudice), il giudice d'appello ha ritenuto la questione irrilevante, avuto riguardo al termine iniziale della decorrenza della prescrizione medesima che deve essere necessariamente collegato al passaggio in giudicato della sentenza penale (avvenuto il 6 maggio 1988) ed al successivo ricorso introduttivo del giudizio civile di 1 grado notificato il 6.11.1990 e poi dichiarato nullo con sentenza del 13 luglio 1992, con domanda riproposta nel presente giudizio.

L'appellante sosteneva doversi negare ogni effetto interruttivo in considerazione della pronunciata nullita'. Il giudice d'appello ha respinto tale tesi, in quanto la domanda giudiziale, a prescindere dall'esito processuale, costituisce sempre l'esercizio effettivo del diritto portato in domanda ed interrompe l'inerzia del titolare.

Il giudice d'appello dichiarava non decorso nemmeno il termine prescrizionale breve quinquennale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'At. , con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

L'intimato si e' costituito con controricorso, resistendo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la societa' ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, articolo 46, all. A, articolo 2948 c.c..

Ribadita la natura retributiva delle differenze tra l'assegno corrisposto e la retribuzione piena del periodo, la ricorrente rileva che tra l'atto interruttivo del 1990 (di cui pur contesta la valenza interruttiva, trattandosi di un ricorso nullo) ed il ricorso introduttivo del giudizio del 1998 sono decorsi piu' dei cinque anni previsti dall'articolo 2948 c.c., n. 4.

Il ricorso e' fondato.

Il Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, All. A., articolo 46, comma 6, articolo 18, prescrive che nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempre che sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perche' il fatto non costituisce reato.

Nonostante l'uso del termine indennizzo, dovuto a ragioni storiche, trattasi di differenze retributive soggette alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 c.c., n. 4 (Cass. 3 luglio 2001 n. 9011).

Cio' precisato, appare corretta la tesi della sentenza impugnata che il termine iniziale della decorrenza della prescrizione debba essere collegato al passaggio in giudicato della sentenza penale (quale momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 c.c.), in quanto tale sentenza non costituisce un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto (come tale ininfluente al fine del decorso della prescrizione, come potrebbe essere nel caso di legge interpretativa o di sentenza della Corte costituzionale: Cass. 19 settembre 2000 n. 12386), ma determina, mediante l'accertamento che il fatto reato sussiste o non sussiste, la esistenza o meno del diritto all'indennizzo.

Tale tesi, in parziale contrasto con il precedente citato (Cass. 9011/2001, che fa decorrere la prescrizione del diritto all'indennizzo dal provvedimento di sospensione e dalle singole rate di retribuzione non corrisposta, peraltro in una diversa fattispecie focalizzata sulla pretesa - negata - della decorrenza dalla data del pensionamento), comporta che la prescrizione quinquennale relativa ai ratei di retribuzione per il periodo di sospensione dal 9 dicembre 1981/10 giugno 1984 non sia decorsa alla data del ricorso introduttivo del giudizio civile di 1 grado notificato il 6.11.1990, e poi dichiarato nullo con sentenza del 13 luglio 1992. A tale riguardo la sentenza impugnata e' altresi' corretta, e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, nella parte in cui afferma, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che la domanda giudiziale, pervenuta a conoscenza di controparte, costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente a interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio (Cass. 14 giugno 2007 n. 13966).

In effetti nel caso di specie la domanda giudiziale, atta ad interrompere la prescrizione (articolo 2945 c.c., comma 1), e' stata notificata il 6 novembre 1990, ed il suo effetto sospensivo permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullita', e cioe' fino al 13 luglio 1992; infatti tale pronuncia, anche se in rito, e' diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, l'unica atta a privare la domanda giudiziaria dell'effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 2945 c.c., comma 3 (Cass. 25 settembre 1997 n. 9400, Cass. 23 maggio 1997 n. 4630).

Dal 13 luglio 1992 inizia a decorrere dunque un nuovo termine prescrizionale quinquennale, dovendosi applicare la prescrizione di cui all'articolo 2948 c.c., comma 4, data la natura retributiva di tali differenze di paga.

A questo punto la sentenza impugnata e' errata nel calcolo del periodo prescrizionale.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio e' stato notificato il 29 maggio 1998, e quindi oltre 5 anni dal precedente atto interruttivo costituito dalla domanda giudiziaria del 6 novembre 1990 e dalla cessazione della sospensione della prescrizione costituita dalla sentenza 13 luglio 1992.

Il termine prescrizionale quinquennale e' percio' maturato, ed ha comportato l'estinzione del diritto azionato.

Sussistono i presupposti di legge previsti dall'articolo 384 c.p.c., come modificato dal Legge 26 novembre 1990, n. 353, articolo 66 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessita' di ulteriori accertamenti di fatto), perche' questa Corte decida la controversia nel merito, respingendo la domanda del Ro. .

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda del Ro. . Condanna il soccombente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in euro 17,00 oltre euro 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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