Deve essere reintegrato il medico licenziato perché affetto da un disturbo d'ansia se non si dimostra la sua totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni e l'impossibilità di una sua

Deve essere reintegrato il medico licenziato perché affetto da un disturbo d'ansia se non si dimostra la sua totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni e l'impossibilità di una sua ricollocazione. L'illegittimità del recesso comporta infatti anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e ciò a prescindere dal numero dei dipendenti. (Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta risultava la mera esistenza di un disturbo d'ansia e non che la sopravvenuta, parziale inidoneità fisica del ricorrente avesse carattere permanente e quindi fosse definitivamente escluso un recupero della sua piena idoneità fisica; l'amministrazione aveva anche omesso di provare che, pur con la ridotta capacità lavorativa, il dipendente non potesse svolgere mansioni compatibili con l'organizzazione aziendale).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 18 dicembre 2012, n. 23330



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In materia di licenziamento è applicabile la tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori altresì ai rapporti di lavoro dei dirigenti pubblici, essendo assimilabili alla categoria impiegatizia con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.

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