E' antisindacale la condotta del datore di lavoro che impieghi lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero utilizzandoli in mansioni inferiori

Nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, entrambi garantiti da norme costituzionali, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sull'attività economica dell'azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all'agitazione, purché la sostituzione venga effettuata in modo legittimo. Nella fattispecie, la Suprema corte ha confermato l'antisindacalità della condotta, in quanto i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero erano stati utilizzati in mansioni inferiori, quindi in contrasto con l'articolo 2103 del Cc, al di fuori dell'ipotesi della marginalità o della mera complementarità di tali mansioni rispetto a quelle proprie dell'inquadramento in godimento (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 3 giugno 2009, n. 12811).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AU. PE. L'. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAVALLI GIACINTO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UILTRASPORTI REGIONALE DELLA TOSCANA, in persona del segretario regionale e legale rappresentante sig. Pa. Ar. , FLT - CGIL COMPRENSORIALE FIORENTINA, in persona del segretario e legale rappresentante, sig. Bi. Ma. , FIT - CISL TOSCANA, in persona del Segretario Generale Ch. Fr. , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUSCONI FABIO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 5/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/01/2005 R.G.N. 9/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l'Avvocato COSENTINO per delega MORRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Au. pe. l'. spa ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che in parziale accoglimento del ricorso proposto dalle organizzazioni sindacali Uiltrasporti regionale della Toscana, FILT - CGIL comprensoriale fiorentina e FIT - CISL Toscana aveva dichiarato antisindacale la condotta delle Au. pe. l'. spa in occasione dello sciopero indetto in data 11 novembre dalle organizzazioni sindacali appellanti e aveva condannato la societa' alla cessazione della condotta, ordinando, "in vista della rimozione degli effetti, di astenersi in futuro dall'utilizzare sulla sede autostradale in occasione di scioperi personale abitualmente adibito ad altre e superiori mansioni, in violazione dell'articolo 2103 c.c., adibendolo a compiti di pilotaggio del traffico ed altri servizi sostitutivi dell'attivita' degli addetti all'esazione del pedaggio in sciopero".

2. La societa' ricorrente chiede che la sentenza sia cassata per i seguenti motivi.

3. Il primo motivo e' rubricato "violazione e falsa applicazione dell'articolo 40 Cost., della Legge n. 300 del 1970, articolo 28, dell'articolo 2103 c.c., e degli articoli 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia". La ricorrente sostiene che la Corte di Firenze non avrebbe correttamente applicato l'articolo 40 Cost. e l'articolo 2103 c.c., e i precedenti della Corte di Cassazione sul punto, perche' "il principio secondo il quale l'eccezionalita' e la marginalita' dell'assegnazione del lavoratore a mansioni non corrispondenti alla propria qualifica, quando cio' e' determinato da contingenti esigenze aziendali (quali quelle che si verificano in occasione di uno sciopero) non integra una violazione dell'articolo 2103 c.c.". E l'errore consisterebbe nel fatto di aver applicato la norma "presupponendo che il danno alla professionalita' si realizzi automaticamente ed immediatamente per l'adibizione anche per un giorno a mansioni inferiori".

4. Il secondo motivo e' cosi' rubricato: "violazione e falsa applicazione dell'articolo 40 Cost., della Legge n. 300 del 1970, articolo 28, dell'articolo 176 C.d.S., commi 12 e 13, e degli articoli 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia". A tal fine nel ricorso si precisa che "l'eventuale violazione della norme sulla circolazione stradale da parte del datore di lavoro e' in questa sede del tutto indifferente ed irrilevante in quanto non incide sul diritto di sciopero". Si contesta poi che l'azienda abbia costretto i suoi dipendenti a svolgere attivita' in violazione del C.d.S..

5. Il terzo motivo e' cosi' rubricato: "violazione e falsa applicazione dell'articolo 40 Cost., della Legge n. 300 del 1970, articolo 28, del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 19, comma 1, lettera b), degli articoli 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si critica l'affermazione della Corte d'Appello secondo la quale la societa' non avrebbe tenuto conto della sicurezza del personale non scioperante violando le specifiche prerogative del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affermando che "la normativa citata e' del tutto irrilevante ai fini della valutazione circa un'eventuale antisindacalita' del comportamento datoriale" e che comunque "il bene della salute del personale comandato ad operare in sostituzione dei lavoratori in sciopero non risulta in alcun modo leso dal comportamento delle Au. ".

6. Con il quarto si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 40 Cost., della Legge n. 300 del 1970, articolo 28, e degli articoli 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il rilievo critico in questo caso concerne la affermazione della Corte secondo la quale la societa' nel riorganizzare il servizio riscossioni del pedaggio avrebbe violato la Carta dei servizi, sostenendo che "la Carte dei servizi riguarda i rapporti tra la societa' e l'utenza ed e' quindi estranea ai rapporti tra Au. ed i dipendenti (concio' intendendosi sia quelli in sciopero che quelli comandati in sostituzione dei primi)" e non vi e' prova che la societa' abbia inteso danneggiare i rapporti tra le organizzazioni sindacali e l'utenza.

7. Il quinto motivo e' cosi' proposto: violazione e falsa applicazione dell'articolo 40 Cost., della Legge n. 300 del 1970, articolo 28, e degli articoli 100, 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Premesso che le norme che si assumono violate non possono ritenersi primarie e la loro violazione non puo' ritenersi "plurioffensiva" nel senso che "i diritti che si assumono violati non possono qualificarsi come collettivi bensi' individuali, la societa' ricorrente eccepisce la carenza di interesse ad agire del sindacato, in quanto la Legge n. 300 del 1970, articolo 28, riafferma la regola generale secondo cui l'azione giudiziaria e' riservata al titolare di un interesse giuridicamente rilevante da far valere (articolo 100 c.p.c.)" e non puo' agire "sul presupposto della propria funzione istituzionale e generale di rappresentanza di interessi collettivi dei lavoratori, dovendo invece vantare uno specifico interesse ad ottenere la repressione del comportamento antisindacale" che nel caso specifico non sussiste.

8. Le tre organizzazioni sindacali resistenti hanno depositato un controricorso.

9. La societa' autostrade ha depositato una memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

10. La Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto antisindacale il comportamento della societa' autostrade in occasione dello sciopero dei casellanti svoltosi l'(OMESSO).

11. Il giudice di merito ha accertato i seguenti fatti:

- lo sciopero fu indetto dagli addetti alla esazione del pedaggio presso le barriere di uscita del tronco.

- Au. pe. l'. il giorno dello sciopero - una domenica - comando' 31 dipendenti (costituiti da personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livello, con orario di lavoro dal lunedi' al venerdi' e addetti anche ad altre direzioni ed unita' produttive) ad operare presso otto caselli austradali.

- questi dipendenti non furono incaricati di sostituire gli esattori, bensi' di svolgere due funzioni diverse:

1) sezionare, con apposita segnaletica i piazzali dinanzi alle barriere di esazione, per convogliare il traffico verso le piste dotate di sistemi automatici di riscossione del pedaggio (telepass, viacard, carte di credito) e 2) stazionare dinanzi ai caselli per provvedere al ritiro dei biglietti degli utenti che non erano in grado di utilizzare i mezzi di pagamento automatico, che venivano invitati a presentarsi nei giorni successivi presso gli appositi uffici della societa' o presso gli uffici postali per effettuare il pagamento.

12. Tali fatti, oltre che accertati dal giudice di merito, vengono espressamente riconosciuti dalla societa' Au. , che, nel ricorso per Cassazione, afferma: "sono stati presenti 31 dipendenti che sono stati dislocati in otto caselli autostradali e hanno provveduto a segnalare la chiusura di alcune piste convogliando il traffico verso le piste automatiche ponendo a terra i cosiddetti birilli" (punto n. 24, pag. 6 dei ricorso). Gli stessi dipendenti sono stati poi "posizionati a fianco dei caselli per il ritiro dei biglietti di viaggio", al fine di evitare alla Au. il duplice effetto negativo del mancato incasso del pedaggio e di eventuali abusi (punto n. 36, pag. 7 - 8 del ricorso).

13. Altrettanto pacifico, accertato dal giudice di merito ed ammesso dalla societa' e' che tale personale svolge compiti diversi e di livello superiore e che le mansioni affidate a questi dipendenti quel giorno furono "mansioni inferiori" (cfr. sentenza impugnata pag. 5; ricorso per Cassazione, pag. 12).

14. Premesso cio', deve rilevarsi che il punto cruciale della controversia e' quello posto con il primo e con l'ultimo motivo di ricorso.

15. Il problema e' di stabilire se in caso di sciopero il datore di lavoro possa elidere o limitare gli effetti della astensione affidando ad altri dipendenti estranei allo sciopero, mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle di loro competenza. E, qualora disponga in tal senso, se tale comportamento costituisca condotta antisindacale.

16. Questa Corte ha affermato piu' volte che non costituisce comportamento antisindacale la scelta del datore di lavoro di sostituire i lavoratori che aderiscono allo sciopero con altri lavoratori (non aderenti allo sciopero o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero).

17. Tale principio e' stato fissato, ad esempio, nei seguenti termini: "nel caso della proclamazione di uno sciopero delle organizzazioni sindacali di categoria, diretto a bloccare gli esami e gli scrutini di fine d'anno, non costituisce attivita' antisindacale la condotta del Ministero della P.I. e del Provveditorato agli Studi, i quali, nell'intento di limitare le conseguenze dannose della sospensione del servizio pubblico dell'istruzione, di cui gli esami e gli scrutini costituiscono il momento conclusivo di massima responsabilita', dispongano la sostituzione dei docenti scioperanti (o che intendono scioperare) con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta e' volta non ad impedire l'esercizio della liberta' sindacale e del diritto di sciopero ma a contenerne gli effetti pregiudizievoli, nell'insussistenza di un obbligo della P.A. di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio" (Cass., sentenza n. 12822 del 29/11/1991).

18. In questo caso, ci si muoveva all'interno di un servizio pubblico essenziale. Il diritto di sciopero era entrato in contrasto con il diritto alla istruzione pubblica (di cui gli scrutini di fine anno costituiscono un momento cruciale). La Legge n. 146 del 1990 non applicabile ratione temporis al caso valutato dalla Cassazione, avrebbe poi disciplinato la materia.

19. Deve ritenersi che il criterio possa estendersi anche alle situazioni in cui l'interesse da coordinare con lo sciopero sia quello imprenditoriale, garantito dall'articolo 41 Cost., per il quale "L'iniziativa economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta' alla dignita' umana".

20. Il datore di lavoro in caso di sciopero puo' quindi, anche quando non vengano in rilievo interessi pubblici ma il suo interesse privato, procedere alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri lavoratori, non aderenti alla astensione o impiegati in settori nei quali non e' stato proclamato lo sciopero.

21. Si puo' anche ritenere che la riorganizzazione aziendale volta a limitare gli effetti negativi per l'azienda dello sciopero possa consistere tanto nell'impiego dei lavoratori non scioperanti nei compiti propri dei lavoratori in sciopero, quanto in compiti diversi, che permettano comunque di elidere gli effetti negativi per il datore di lavoro della astensione.

22. Non ogni scelta funzionale a tal fine e' pero' consentita. Il limite e' costituito dal fatto che la sostituzione deve essere fatta in modo legittimo.

23. Sicuramente legittimo e' lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica, nel pieno rispetto dell'articolo 2103 c.c., o addirittura di lavoratori con qualifica inferiore, cui saranno riconosciuti i diritti previsti da tale norma, senza peraltro ledere i diritti dei lavoratori sostituiti.

24. Diverso e' il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero, o chiamati a svolgere attivita' diverse ma che neutralizzino gli effetti dello sciopero, siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori.

25. In queste ipotesi bisogna verificare se lo svolgimento dei compiti inerenti ad una qualifica inferiore rientri negli ambiti, circoscritti, in cui cio' e' consentito dalla legge.

26. L'articolo 2103 c.c., infatti, nega tale possibilita', sancendo che "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte..." ed aggiunge, che "ogni patto contrario e' nullo".

27. La giurisprudenza, rispetto a tale rigore, ha aperto un varco, in relazione ad una situazione che e' bene richiamare per cogliere la ragionevolezza della scelta e la sua portata. Una lavoratrice bancaria aveva compilato, nell'ambito delle sue mansioni, alcuni atti riservati, che avrebbero potuto essere esposti al rischio di disguidi e di smarrimenti. Per tali motivi le fu chiesto di metterli in busta, ma la lavoratrice rifiuto' di farlo, ritenendo il compito non conforme alle sue mansioni. Questa Corte ritenne che, in quel contesto, imbustare una relazione fosse "un'attivita' complementare e conseguente all'atto rientrante nelle mansioni" della lavoratrice e affermo' che lo svolgimento di un atto inerente a mansioni inferiori, "quando sia richiesto in modo marginale e solo per completamento e doverosa definizione del lavoro principale ed assorbente" sia compatibile con l'articolo 2103 c.c.. La Corte affermo' il principio che "l'attivita' prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve corrispondere a quella della qualifica di appartenenza" e che "incidentalmente e marginalmente, per ragioni di efficienza ed economia del lavoro, o addirittura di sicurezza, gli si possano presentare mansioni inferiori e che egli le debba svolgere" (Sez. lav., 25 febbraio 1998, n. 2045).

28. La scelta non puo' che essere condivisa e riaffermata. E' stata successivamente richiamata negli stessi termini dalla sentenza n. 7821 del 2001, in un caso in cui pero' i contorni del fatto non sono chiari anche perche' la Corte annullo' la sentenza impugnata per violazioni di legge nella valutazione della prova. Cosi' come evanescenti sono le circostanze considerate dalla sentenza n. 9709 del 2002, che applico' il principio al caso delle mansioni inferiori richieste in sostituzione dei lavoratori in sciopero.

29. Sul tema specifico le decisioni piu' recenti hanno affermato che quando la sostituzione degli scioperanti avvenga "con strumenti non consentiti" e cioe' "in violazione di legge o di norma collettiva" l'attivita' di sostituzione e' illegittima e che "il consenso dei lavoratori assegnati in sostituzione non e' idoneo a giustificare la deroga alla disciplina di legge" (entrambe le affermazioni sono di Cass., 9 maggio 2006, n. 10624).

30. Ne' diverse indicazioni debbono trarsi da Cass., 26 settembre 2007, n. 20164. Tale sentenza ha si' annullato una decisione che aveva ritenuto antisindacale la condotta aziendale di sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri dipendenti, due dei quali di livello superiore, ma lo ha fatto perche' la sentenza impugnata "ritiene acquisito il dato dell'avvenuta dequalificazione professionale dei due tecnici di prodotto senza esaminare, come necessario, il rapporto tra i compiti svolti da costoro nella specifica occasione e le funzioni proprie della loro posizione di lavoro". In quella occasione pertanto la Corte ha rinviato al giudice di merito per il relativo accertamento e per l'applicazione del principio elaborato da Cass., 2045/1998, prima esaminata.

31. La sentenza della Corte d'Appello di Firenze oggetto di questa controversia, al contrario, ha compiuto un preciso accertamento del fatto (peraltro nei suoi tratti salienti riconosciuto anche dalla societa' ricorrente) ed ha applicato i principi.

38. Il ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Firenze deve pertanto essere respinto (gli altri motivi restano assorbiti).

39. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della societa' ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 29,00 e in euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore degli avvocati Stefano Giorgio e Fabio Rusconi.



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