E' illegittimo il distacco dei dipendenti se non è un atto organizzativo dell'impresa

Ai fini della legittimita' del distacco, è necessario che si verifichi uno specifico interesse del datore di lavoro il quale consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, cosi' determinando una mera modifica delle modalita' di esecuzione della prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente temporaneo del distacco. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 aprile 2009, n. 9694)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 674/2006 proposto da:

SA. AN. ZA. , elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato SALONIA Rosario, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIAMPOLINI GIANLUCA giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NOVARA, in persona del Direttore in carica, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro

OP. S.P.A., incorporante VI. PI. EN. S.R.L., FALLIMENTO OP. S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 752/2005 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 28/10/2005 R.G.N. 3185/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/02/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l'Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO per delega SALONIA ROSARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 7.11.2003, Sa. An. Za. in proprio e quale legale rappresentante "pro tempore" della srl. Vi. En. proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 21.01 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Novara, per violazione della Legge n. 608 del 1006, articolo 9 bis, commi 2 e 3, della Legge n. 112 del 1935. articoli 3 e 4, della Legge n. 4 del 1953, articoli 1 e 3. Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro. Acquisiti documenti, espletata prova per testi, con sentenza depositata il 28.10.2005 il Tribunale di Novara rigettava l'opposizione, cosi' motivando:

trattasi della legittimita' del "distacco" di alcuni dipendenti presso altra impresa;

sulla base della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il distacco e' ammesso quando sussiste l'interesse del distaccante e la disponibilita' temporanea di mano d'opera in capo al distaccatario;

la ricorrente, poco dopo detto distacco, attuava una procedura di mobilita' ed infatti il distacco in questione veniva giustificato dal datore di lavoro con una diminuzione degli ordini;

i lavoratori venivano distaccati presso la Mac Record, collegata con la Vi. En. , la quale si occupava della vendita dei prodotti della distaccante;

pur sussistendo una crisi della societa' di produzione, appariva "curioso" che venissero distaccati lavoratori presso ditta attiva nel medesimo settore che "si dichiara in fase discendente";

quindi la ricorrente ha eseguito i distacchi per ovviare ad una procedura di licenziamento collettivo, non osservando i presupposti richiesti e voluti dalla legge.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Sa.An. Za. , nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di Novara, della Op. spa quale incorporante della Vi. Pi. En. e del fallimento Op. spa, deducendo due motivi. Resiste con controricorso la Direzione Provinciale del Lavoro di Novara. La ricorrente ha presentato memoria integrativa. La Op. spa ed il Fallimento Op. sono rimasti intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente premette che il 15.12.2003 la Vi. Pi. En. e' stata incorporata nella Me. Re. srl., la quale ha contestualmente mutato la propria denominazione in Op. spa. Il (OMESSO) la Op. e' stata dichiarata fallita. Deduce quindi nullita' della sentenza e del procedimento, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 4, per essere stata emessa la sentenza nei confronti di soggetto estinto per incorporazione e fallito (scilicet il soggetto incorporante) prima della sentenza stessa.

4. Il motivo e' infondato. Si premette che non risulta se ed in quale sede il procuratore costituito del soggetto fuso per incorporazione abbia dichiarato l'estinzione della persona giuridica la quale era parte nel giudizio; ne' quando sia stato dichiarato in giudizio l'avvenuto fallimento della Op. . La parte non dichiara quando sono stati esauriti gli adempimenti previsti in caso di fusione per incorporazione, ne questa Corte di Cassazione puo' prendere in considerazione documenti nuovi, non prodotti nel precedente grado del processo.

5. A prescindere dalle considerazioni che precedono, si rileva che a sensi del Decreto Legislativo n. 6 del 2003, articolo 6 "(Continuita' dei rapporti giuridici). - Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione". Inoltre "articolo 2504 bis c.c. (Effetti della fusione). - La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c.".

6. Cass. 6.8.2008 n. 21161 ha ritenuto che "se una societa' costituita in primo grado a mezzo di procuratore viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di primo grado e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, e' valido l'atto di appello proposto nei confronti della societa' incorporata notificato al procuratore costituito, atteso che in forza del particolare rapporto di continuita' identitaria tra le societa' partecipanti alla fusione, non puo' ritenersi che la societa' che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla societa' fusa ed al connesso mandato alle liti".

7. Ne consegue che legittimamente la sentenza e' stata emessa nei confronti della societa' incorporata ed il rapporto processuale prosegue nei confronti dell'incorporante. Non essendo stato comunicato il fallimento in giudizio, il processo non doveva essere interrotto (vedi Cass. 1.3.1995 n. 2459). Giova comunque ricordare che il presente ricorso per Cassazione e' stato proposto dalla Sa. in proprio e non anche come legale rappresentante "pro tempore" della societa'.

8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2094 cod. civ. e della Legge n. 1369 del 1960, articolo 1, nonche' vizio di motivazione: evidenzia che la temporaneita' del distacco e' fuori discussione; l'interesse del distaccante consisteva in una temporanea carenza di ordinativi. Un accordo sindacale fu raggiunto per l'intervento della Cassa Integrazione per 15 lavoratori a zero ore. Il distacco era quindi finalizzato ad evitare la cassa integrazione per i dipendenti distaccati e tale finalita' risponde alla Circolare del Ministero del Lavoro (OMESSO) n. (OMESSO). I dipendenti distaccati hanno continuato a lavorare per la Mac Records, la quale ha avuto il rimborso delle retribuzioni dalla Vi. Pi. .

9. Il motivo e' infondato. La giurisprudenza costante di questa Corte richiede, ai fini della legittimita' del distacco, che si verifichi uno specifico interesse del datore di lavoro il quale consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, cosi' determinando una mera modifica delle modalita' di esecuzione della prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente temporaneo del distacco. Il relativo accertamento costituisce questione di fatto, incensurabile in Cassazione se non sotto il profilo della adeguatezza della motivazione. Cass. 18.8.2004 n. 16165, 17.6.2004 n. 11363, 7.6.2000 n. 7743. Nella specie il Tribunale accerta, con motivazione adeguata, che non sussiste un interesse della societa' distaccante, la quale in una situazione di difficolta' economica ha ritenuto di distaccare, piu' o meno temporaneamente, i lavoratori presso una societa' collegata, la quale commercializzava i prodotti di essa distaccante.

10. La questione potrebbe allora essere traguardata sotto altro aspetto, vale a dire tenendo conto del Decreto Legge n. 148 del 1993, articolo 8, convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 1993: gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu' lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. Trattasi di un ulteriore tipo di distacco, non piu' condizionato all'interesse dell'impresa distaccante, ma all'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro. Tale operazione richiede, quale presupposto necessario, l'accordo con le Organizzazioni Sindacali. Nella specie, parte ricorrente deduce di avere raggiunto un accordo - 18.1.2000 - per l'intervento della cassa integrazione, non per il distacco. Anche per tale verso, quindi, la tesi della legittimita' del distacco e' infondata.

11. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro costituita e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Sa. An. Za. a rifondere alla controricorrente Direzione Provinciale del Lavoro di Novara le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro oltre euro duemila/00 per onorari, piu' spese generali.

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