E' illegittimo il licenziamento con effetto immediato contestuale alla contestazione dell’addebito

Nel licenziamento disciplinare la contestazione dell’addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro, a condizione che venga concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe. Ne consegue che qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15050 del 4 luglio 2007 confermando un principio di diritto consolidato in giurisprudenza. Ne deriva pertanto, sostiene la Corte, l'illegittimità della comminatoria con effetto immediato del licenziamento contestuale alla contestazione dell’addebito. In tal modo si sopprime del tutto il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato –termine che, del resto, neppure può essere disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un licenziamento comunque già efficace.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 726 UTENTI