È illegittimo il licenziamento del dipendente che usa carte della società per fare causa all'imprenditore

È illegittimo il licenziamento del dipendente che usa carte della società per fare causa all'imprenditore. Infatti, non integra violazione dell'obbligo di fedeltà l'utilizzazione di documenti aziendali finalizzata all'esercizio di diritti. La S.C. ha ritenuto coerente la sentenza di appello, avendo accertato in modo specifico che il lavoratore aveva posto la documentazione a fondamento di una denuncia proposta unicamente al fine di far valere i propri diritti nonche' a far emergere, anche per il suo ruolo di sindacalista attivo all'interno dell'azienda, condotte inadempienti e antisindacali da parte della datrice di lavoro. cfr. Cass. n. 3038 del 2011; n. 12528 del 2004; n. 22923 del 2004). PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2012

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 16 novembre 2012, n. 20163



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20143/2009 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 308/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/10/2008 R.G.N. 450/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2012 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza del 18 maggio 2005 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accogliendo il ricorso di (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) s.p.a., dichiarava l'illegittimita' del licenziamento intimato al ricorrente il 7 maggio 1999, fondato sulla contestazione di abusivo impossessamento di copia di corrispondenza riservata, intercorsa fra il responsabile di gruppo e il titolare della dipendenza di Paterno', nonche' di documentazione bancaria riservata, e di utilizzazione di tali copie per una denuncia penale presentata contro tali suoi colleghi e per giudizi da lui intrapresi contro la banca. Il Tribunale condannava altresi' la suddetta societa' alla reintegra del dipendente e alla corresponsione delle retribuzioni intanto maturate.

2.- La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Catania, che, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame proposto dalla banca. In particolare, la Corte di merito rilevava che: riguardo al possesso dei documenti non era stato provato alcun abusivo trafugamento, tanto che la stessa datrice di lavoro, nel corso del giudizio, aveva insistito, piuttosto, sulla violazione del solo obbligo di fedelta'; era emerso, peraltro, che all'interno dell'ambiente di lavoro si era creato un clima di vessazioni, poste in essere nei confronti del (OMISSIS), in relazione alla sua attivita' di sindacalista, dal responsabile di gruppo, direttore della filiale di Catania, e dal titolare dell'agenzia di (OMISSIS), i quali, se pure assolti in sede penale da comportamenti delittuosi a loro imputati, erano risultati responsabili di specifici comportamenti emulativi a carico del ricorrente, concordando, fra l'altro, addebiti inesistenti e formulando ingiuste valutazioni professionali negative, poi annullate in sede giudiziale; in definitiva, l'utilizzazione dei documenti aziendali da parte del dipendente era da considerare pienamente giustificata, in relazione alla condotta non corretta dei suoi superiori, alla quale egli aveva reagito per far valere in giudizio i suoi diritti; in ordine all'entita' del risarcimento, contestato dalla datrice di lavoro in ragione della dedotta percezione di altri redditi, non era stata data alcuna prova dell'otturate perceptum e, al riguardo, le istanze istruttorie proposte in appello erano inammissibili, in quanto proposte solo in sede di note conclusionali.

3.- Propone ricorso in cassazione la societa', con quattro motivi. Il dipendente resiste con controricorso, precisato da successiva memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Col primo motivo si denuncia la violazione di norme processuali (articoli 414, 416, 115 e 116 c.p.c.), lamentandosi che il giudice di merito abbia posto a fondamento della propria decisione risultanze emerse nel giudizio penale, non allegate col ricorso introduttivo, senza ammettere la parte resistente ad alcuna controprova e senza, peraltro, sottoporre le medesime risultanze ad alcun vaglio critico e di compatibilita' con i criteri civilistici in materia di prova.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articolo 2105 - 2106 c.c.. Si lamenta che la decisione impugnata abbia omesso ogni accertamento in relazione al carattere della documentazione aziendale e alle modalita' con le quali il dipendente ne era venuto in possesso, nonche' in ordine al tipo di utilizzazione fattane (se in controversia col datore di lavoro, se mediante divulgazione esterna o solo limitata all'ambito giudiziale, se in maniera funzionale al diritto di difesa).

3.- Col terzo motivo, denunciando violazione dell'articolo 2119 c.c., e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello si sia limitata ad una acritica adesione alle valutazioni del giudice di primo grado in ordine alla condotta del dipendente, senza manifestare alcun processo logico argomentativo idoneo a dimostrare l'iter di formazione del convincimento, e, fra l'altro, abbia affermato, in capo ai diretti superiori del lavoratore, l'esistenza di comportamenti inadempienti, invece inesistenti ed esclusi in precedenti sedi di giudizio.

4.- Col quarto motivo, infine, si lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto inammissibili, ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., le prove sull'aliunde perceptum, sebbene si trattasse di prove sopravvenute, comunque relative ad un'eccezione tempestivamente dedotta.

5.- I primi tre motivi possono essere esaminati in maniera congiunta, poiche' intimamente connessi.

Vi si contesta, per diversi profili, la valutazione del giudice d'appello in ordine al comportamento contestato al dipendente, anche in relazione alla condotta dei suoi colleghi; ma le censure si rivelano infondate, oltre che inammissibili per alcuni aspetti.

5.1.- La decisione impugnata contiene una ricostruzione analitica delle modalita', con cui il dipendente era entrato in possesso della documentazione aziendale, puntualmente riferendosi, altresi', alle precise, dettagliate, giustificazioni allegate dal (OMISSIS) nonche' alla sostanziale rinuncia datoriale, gia' in sede di comunicazione delle ragioni del recesso, alla originaria contestazione di abusivo impossessamento e, comunque, al mancato assolvimento, da parte dell'azienda, dell'onere di dimostrare il carattere illecito della detenzione dei documenti.

5.2.- Anche in ordine all'utilizzazione dei medesimi documenti la sentenza si rivela del tutto coerente e congrua, avendo accertato in modo specifico che il lavoratore aveva posto la documentazione a fondamento di una denuncia proposta unicamente al fine di far valere i propri diritti nonche' a far emergere, anche per il suo ruolo di sindacalista attivo all'interno dell'azienda, condotte inadempienti e antisindacali da parte della datrice di lavoro. Valutazione, questa, che conduce a conclusioni del tutto conformi ai piu' recenti, ormai consolidati, orientamenti della giurisprudenza, secondo cui non integra violazione dell'obbligo di fedelta' la utilizzazione di documenti aziendali finalizzata all'esercizio di diritti (cfr. Cass. n. 3038 del 2011; n. 12528 del 2004; n. 22923 del 2004).

5.3.- Che siffatte valutazioni siano riferite a risultanze del procedimento penale, scaturito dalle denunce del dipendente, non inficia il giudizio ora censurato, atteso che la possibilita' per il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice nella possibilita' di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale gia' definito con sentenza e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze gia' acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale (cfr. Cass. n. 11483 del 2004). Ne' puo' dirsi che, nella specie, i fatti emersi nel giudizio penale, e specificamente il clima di continua vessazione cui il dipendente era stato sottoposto, non fossero rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale, basata giustappunto sulla necessita' di difendere la posizione lavorativa, o che i medesimi non siano stati soggetti ad una autonoma valutazione da parte dei giudici d'appello, le cui conclusioni, al contrario, scaturiscono da un apprezzamento analitico delle risultanze del processo penale; ne', d'altra parte, e' qui censurabile la rilevanza delle risultanze acquisite e la ritenuta sufficienza delle medesime, senza necessita' di ulteriori acquisizioni.

5.4.- Le censure della ricorrente si risolvono in gran parte, inammissibilmente, in una valutazione dei fatti contrapposta a quella dei giudici di merito. Il che si riscontra anche in ordine alla complessiva valutazione dei comportamenti vessatorii posti in essere da alcuni colleghi del (OMISSIS), oggetto di un accertamento analitico da parte dei giudici di merito, essendosi in particolare acclarato - in termini di gravita' e di ostinata reiterazione - la illegittimita' di quelle condotte, perpetrate anche mediante la redazione, ingiustificata, di giudizi professionali negativi, poi annullati in sede giudiziale, si che ne emerge, complessivamente, un quadro di diffusa vessazione, cui il lavoratore ha inteso reagire anche mediante la utilizzazione della documentazione in questione.

6.- Il quarto motivo e' proposto in maniera inammissibile. La prova, ulteriore, relativa ai redditi percepiti aliunde non e' stata ammessa sul presupposto della sua tardivita'. Si tratta, non della formulazione dell'eccezione, che si configura come eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, ma della prova dei redditi suddetti, per la cui ammissione in grado d'appello e' necessario un giudizio di indispensabilita' (riguardo alla sua connessione con le risultanze gia' acquisite nonche' alla sua decisiva rilevanza), tanto piu' se si alleghino fatti nuovi sopravvenuti alla stessa costituzione nel giudizio d'appello; giudizio che e' comunque rimesso alla discrezionalita' del giudice di merito, si che, nella specie, difetta una adeguata censura, in assenza di specificazioni, anche di ordine temporale, circa la idoneita' della nuova prova a contrastare la prova gia' acquisita, ovvero ad integrarla in maniera decisiva, mediante la dimostrazione di fatti indispensabili ai fini della decisione, che sarebbe stato impossibile allegare nei termini prescritti.

7.- In conclusione, il ricorso e' respinto. La ricorrente e' condannata alle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 70,00 per esborsi e in euro quattromila per compensi professionali, oltre accessori di legge.

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