E' illegittimo il licenziamento del lavoratore che si sia allontanato dal luogo di lavoro ma ha comunicato al datore la ragione dell'allontanamento

In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravita' dei fatti contestati sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimita' e congruita' della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimita'. Ne deriva che è illegittimo il licenziamento del lavoratore che si sia allontanato dal luogo di lavoro ma ha comunicato al datore la ragione dell'allontanamento.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 settembre 2009, n. 20846



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 19202/2006 proposto da:

CO. SO. E. LA. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1 (STUDIO GHERA-GAROFALO), presso lo studio dell'avvocato GAROFALO Domenico, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TE. RO. ;

- intimata -

sul ricorso 22886/2006 proposto da:

TE. RO. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI AUGUSTO, rappresentata e difesa dall'avvocato SCISCA ROBERTO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CO. SO. E. LA. S.C.A.R.L,, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1 (STUDIO GHERA-GAROFALO), presso lo studio dell'avvocato GAROFALO DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 405/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2005 r.g.n. 212/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l'Avvocato GHERA per delega GAROFALO DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Te. Ro. impugnava dinanzi al Tribunale di Monza il licenziamento intimatole dalla societa' Co. So. e. La. . Previa costituzione della cooperativa convenuta, il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento. Proponeva appello la Cooperativa, dolendosi in particolare che il Tribunale non avesse rilevato l'intempestivita' dell'impugnazione. La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

- il licenziamento e' stato impugnato tramite richiesta di convocazione indirizzata all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma in data 19.11.2001, inviata il 20.11.2001 e ricevuta dalla cooperativa il 23.11.2001;

- la raccomandata veniva erroneamente diretta all'Ufficio Provinciale di Roma anziche' di Milano, ma cio' non rileva ai fini della tempestivita' dell'impugnativa;

- anche se la cooperativa non e' indicata nell'indirizzo, non vi e' dubbio che la lettera sia stata ricevuta e contenesse per l'appunto la richiesta di convocazione in ordine al licenziamento;

- nel merito, il licenziamento e' ingiustificato: trattasi di un episodio scaturito dalla tensione nei confronti della cuoca della scuola (OMESSO), tensione dovuta ad una osservazione della predetta cuoca in merito alle pulizie, al che la Te. lasciava il lavoro alle 8,30 ed alle ore 10,15 inviata un fax alla cooperativa per comunicare il motivo del suo allontanamento;

- non si tratta di un comportamento talmente grave la giustificare il licenziamento; l'abbandono temporaneo del lavoro non ha comportato ne' rischi ne' pregiudizi (trattavasi della pulizia dei locali mensa);

- mediante l'opzione esercitata dalla Te. per il pagamento di 15 mensilita', il rapporto di lavoro e' definitivamente cessato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la Co. So. e. La. , deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'attrice, la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. La cooperativa ha presentato memoria integrativa. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1335, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., articolo 414 cod. proc. civ., della Legge n. 604 del 1966, articolo 6, nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5: erroneamente il primo giudice ha ritenuto tempestiva l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, pur in difetto di prova che la comunicazione indirizzata all'Ufficio del Lavoro di Roma contenesse proprio quella richiesta di convocazione per discutere del licenziamento in parola. Inoltre non viene spiegato per quale motivo sia stata ritenuta irrilevante la mancanza in indirizzo della cooperativa; la ripetuta raccomandata non era neppure allegata al ricorso introduttivo.

4. Il motivo e' infondato. Il giudice di merito ha accertato in fatto che la raccomandata contenente l'impugnativa del licenziamento e la richiesta di intervento della commissione di conciliazione venne spedita all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma (sede legale della cooperativa) ed alla cooperativa stessa, anche se quest'ultima non figura tra i destinatali; ha accertato altresi' che la lettera pervenne alla cooperativa e che la stessa contiene una manifestazione inequivoca di volonta' di impugnare il licenziamento. Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da motivazione adeguata e coerente, tale da non essere soggetta a censura in sede di legittimita'.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1362, 2106 e 2119 cod. civ., della Legge n. 604 del 1966, articoli 7 e 18, nonche' vizio di motivazione, in ordine alla valutazione di gravita' del comportamento della Te. , la quale, non sopportando le direttive della cuoca, riteneva di abbandonare il posto di lavoro: quanto precede, nonostante il CCNL preveda l'abbandono del posto di lavoro come causa di licenziamento e senza tenere conto che nella circostanza occorreva preparare il pasto per 200 bambini circa, mansione alla quale erano adibite la Te. e la cuoca.

6. Il motivo e' infondato. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione il principio per cui la valutazione circa la ricorrenza della giusta causa di licenziamento e la gravita' della condotta ascritta al lavoratore costituisce apprezzamento di fatto, non suscettibile di riesame in sede di ricorso per Cassazione e censurabile unicamente sotto il profilo della carenza di motivazione: il che non ricorre nella specie, giacche' la Corte di Appello ha supportato la propria sentenza con motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talche' essa si sottrae ad ogni possibilita' di riesame e di censura in sede di legittimita'. Si vedano "ex multis" Cass. n. 4369 del 23/02/2009: "La valutazione della gravita' delle infrazioni e della loro idoneita' ad integrare una giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, a meno che i giudizi formulati si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento espressi dalla giurisdizione di legittimita' e con quegli "standard" valutativi esistenti nella realta' sociale (riassumigli nella nozione di civilta' del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato) che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento di un lavoratore, il quale, avendo omesso di prestare il dovuto servizio notturno, aveva, pero', avvertito preventivamente il datore di lavoro che la ragione di tale comportamento era l'assenza dell'unico altro dipendente che avrebbe dovuto affiancarlo nel servizio ed, inoltre aveva provveduto a chiudere l'accesso alla sede aziendale, rimanendo nei pressi della stessa all'interno della propria autovettura). Ed ancora Cass. n. 144 del 08/01/2008: "In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravita' dei fatti contestati sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimita' e congruita' della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimita' (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la discrezionalita' del datore nel graduare la sanzione disciplinare dovesse trovare riscontro in una motivazione puntuale e coerente; doveva ritenersi, conseguentemente, illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore per un illecito disciplinare, quando, per la medesima condotta - consistente nell'utilizzazione personale dell'apparecchio telefonico portatile di servizio con invio di SMS - posta in essere da altri lavoratori, erano state inflitte sanzioni conservative e non espulsive, senza che da parte del datore di lavoro Telecom Italia s.p.a. fossero state indicate specifiche ragioni di diversificazione)".

7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'attrice si duole della compensazione delle spese. Motivo infondato, posto che la Corte di Appello ha considerato la "valenza disciplinare" del comportamento come motivo di compensazione, lasciando intendere che una valutazione equanime del comportamento della Te. consentiva di dichiarare illegittimo il licenziamento, ma unicamente perche' sarebbe stato possibile applicare altra sanzione. Va tenuta presente, comunque, anche l'opinabilita' delle questioni trattate (impugnativa indirizzata a Roma, valenza disciplinare del comportamento).

8. Tenuto conto della soccombenza sostanziale della cooperativa, le spese del grado vengono poste a carico della stessa. Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna la ricorrente in via principale Societa' Co. So. e. La. a r.l. a rifondere a Te. Ro. le spese del grado, che liquida in euro 20,00 oltre euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge. Autorizza la distrazione di dette spese in favore del difensore anticipatario avv. Roberto Scisca.

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