E' illegittimo il licenziamento del lavoratore notturno che rifiuta il turno per l'assenza del collega

Non lede il rapporto fiduciario col datore la condotta del dipendente che, spinto dalla paura, chiude per la notte il capannone avvertendo di ciò il responsabile, in quanto il comportamento è giustificato da uno stato psicologico soggettivamente plausibile. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 febbraio 2009, n. 4369)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4274/2006 proposto da:

AS. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO CALDERINI 68, presso lo studio dell'avvocato UCCELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall' avvocato POLACCO Angelo giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FE. CL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNO ALFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRESTIA SALVATORE giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1108/2005 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/10/2005 R.G.N. 37/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2008 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fe. Cl. , dipendente dall' As. srl, venne licenziato perche', nella notte tra il (OMESSO), aveva omesso di prestare la propria attivita' lavorativa presso la sede aziendale di (OMESSO), alla quale era addetto, per il turno notturno (23,00 - 7,00), assentandosi dal posto di lavoro dalle 12,00 circa sino alle 4,30 - 5,00 del mattino, rendendo cosi' impossibile a un corriere della UPS di scaricare della merce e prelevarne altra diretta a (OMESSO).

Il Fe. impugno' il licenziamento avanti al Tribunale di Catanzaro, che, sulla resistenza della parte datoriale, accolse la domanda attorea, applicando l'invocata tutela reale, e respinse la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 19.4 - 5.10.2005, respinse il gravame proposto dall' As. .

A sostegno del decisum, per quanto qui ancora specificamente rileva, la Corte territoriale osservo' quanto segue:

- i fatti di rilevanza disciplinare, verificatisi in anni precedenti ed analiticamente esaminati, non apparivano tali, singolarmente e nel loro complesso, da connotare in modo assolutamente negativo la condotta lavorativa del Fe. e da far ritenere quindi l'insopportabilita' della sua presenza nell'azienda;

- in dichiarata condivisione alle considerazioni svolte sul punto dal primo Giudice, doveva escludersi la proporzionalita' tra il fatto contestato e la sanzione espulsiva, tenuto conto che il lavoratore aveva omesso di rimanere all'interno della sede aziendale per una parte del suo turno in condizioni diverse da quelle previste, e cioe' da solo invece che insieme ad altro lavoratore; non aveva abbandonato sic et simpliciter il posto di lavoro, ma aveva avvisato il responsabile della filiale della situazione dei suoi timori, aveva chiuso il capannone ed era rimasto dinanzi allo stesso nella sua macchina all'interno del recinto antistante allo stesso; il comportamento del dipendente si appalesava, quindi, motivato da uno stato psicologico, non oggettivamente misurabile, ma soggettivamente verosimile e plausibile; tale comportamento, inoltre, era connotato da circostanze contestuali (la telefonata al responsabile, la permanenza dinanzi al capannone, la ripresa del lavoro regolare all'alba) che ne escludevano l'incidenza irrimediabilmente negativa sul rapporto fiduciario col datore di lavoro.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l' As. srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. L'intimato Fe. Cl. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2119 e 2729 c.c., nonche' vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo, in relazione ai precedenti di rilievo disciplinare, che la Corte territoriale: - aveva violato gli articoli 2119 e 2729 c.c., incorrendo altresi' nel vizio di motivazione illogica e contraddittoria, per averli ritenuti non idonei a connotare negativamente il comportamento del lavoratore siccome non seguiti da sanzioni disciplinari e per avere desunto da tale ultimo fatto l'avvenuto chiarimento della situazione;

- aveva illogicamente e insufficientemente escluso la gravita' del comportamento del lavoratore in data (OMESSO) (furto di un furgone, poi ritrovato senza la merce ivi contenuta, per averlo il Fe. lasciato aperto e con le chiavi inserite nel quadro).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., articolo 112 c.p.c., nonche' vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo:

- che non era dato comprendere perche' la Corte territoriale fosse arrivata a concludere che il comportamento del Fe. fosse stato motivato da uno stato psicologico soggettivamente verosimile e plausibile, dovendo per contro ritenersi che il dedotto sentimento di paura andasse escluso tenuto conto: dell'anzianita' di servizio del lavoratore; della sua consapevolezza dei sistemi di sicurezza esistenti; del fatto che solo dopo un'ora dall'inizio del turno aveva abbandonato il lavoro; del fatto che non si era rimesso a lavorare quando, attorno alle ore 5 del mattino, era stato raggiunto da altra persona;

- la Corte Territoriale aveva preso in considerazione circostanze (la chiusura del capannone; la permanenza del lavoratore nella sua macchina all'interno del recinto; l'orario di ripresa del lavoro) non provate, facendo evidentemente indebito ricorso a presunzioni semplici;

- la Corte territoriale non aveva valutato il complessivo contesto e il contenuto della telefonata fatta dal Fe. all' Es. , responsabile della sede As. di (OMESSO), quale risultante dalle dichiarazioni di quest'ultimo ed evidenziante un comportamento di conclamata disubbidienza, nonche' le dichiarazioni del teste De. Ro. , asseritamente escludente che il Fe. non avrebbe potuto eseguire l'attivita' lavorativa che avrebbe dovuto essere svolta insieme al turnista assente.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ulteriormente contestando la valutazione resa dalla Corte territoriale in ordine al sentimento di paura dedotto dal lavoratore a giustificazione della propria condotta. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di documenti e vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dolendosi che la Corte territoriale, pur potendoli ammettere ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., comma 3, non si fosse pronunciata sulle richieste di ammissione di alcuni documenti e di alcune prove testimoniali e, altresi', non avesse esaminato la lettera inviata da essa ricorrente al lavoratore in risposta alla comunicazione del 7.3.2001 di quest'ultimo.

2. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la Corte territoriale non si e' limitata a rilevare che i fatti precedenti, di rilievo disciplinare, non erano stati sanzionati, ma ne ha escluso la gravita' attraverso un'analitica disamina della loro portata; in particolare, con riferimento all'intervenuta richiesta di notizie sull'uso anomalo di un telefono aziendale, ha rilevato che la semplice richiesta di chiarimenti non provava che un uso anomalo vi fosse effettivamente stato; con riferimento all'assenza arbitraria del lavoro nei giorni (OMESSO) ha analizzato la contestazione della parte datoriale e, rilevato che in essa si richiedeva la necessaria giustificazione, in mancanza della quale la societa' si diceva "costretta ad attuare severi provvedimenti disciplinari", ha tratto dal mancato seguito disciplinare la conseguenza che la situazione doveva essere stata chiarita e che la giustificazione addotta era stata accettata dalla parte datoriale; quanto all'episodio del furto del furgone, ha evidenziato che in tale circostanza il Fe. si era allontanato per consegnare un collo nell'Ospedale di (OMESSO) dopo aver parcheggiato il mezzo davanti all'obitorio, in luogo pubblico, alle 10,20 di mattina e per un'assenza di pochi minuti, desumendo da tali circostanze fattuali la non particolare gravita' della mancanza.

2.1 Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che il ricorrente per cassazione che lamenti un vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata e' tenuto ad indicare quali sono i vizi e le contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito che non consentono l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione e non puo' limitarsi a sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito, poiche' il giudice di legittimita' non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di merito, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte da quel giudice (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 27464/2006; 871812005; 12467/2003).

Ed invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, in quanto e' del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilita' per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa; ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; pertanto le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

2.2 Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha escluso che i precedenti di rilevanza disciplinare ascritti all'odierno intimato, sia nel loro complesso, sia singolarmente considerati, fossero tali da connotare in modo assolutamente negativo la condotta lavorativa del Fe. e da far ritenere quindi l'insopportabilita' della sua presenza nell'azienda; tale giudizio, in difetto di qualsivoglia contraddittorieta' ovvero della mancata valutazione di aspetti essenziali ai fini del decidere, non puo' pertanto essere oggetto di riesame da parte di questo Giudice di legittimita'.

Ne' sussistono i denunziati vizi di violazione di legge, risultando coerente con le esaminate premesse la deduzione della Corte (in ordine all'episodio dell'uso del telefono) che la situazione fosse stata chiarita o che comunque le giustificazioni del lavoratore fossero state accettate, e dovendo rilevarsi che la valutazione della gravita' delle infrazioni e della loro idoneita' ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimita', se congruamente motivato (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8107/2002), a meno che - ma si tratta di ipotesi non riscontrabile nel caso all'esame - i giudizi formulati si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento espressi dalla giurisdizione di legittimita' e con quegli standard valutativi esistenti nella realta' sociale (riassumibili nella nozione di civilta' del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato) che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (cfr, ex plurimis, Cass., n. 434/1999).

2.3 Il primo motivo di ricorso, nei distinti profili in cui si articola, deve quindi essere disatteso.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, siccome fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

3.1 Deve anzitutto ricordarsi che la valutazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto il comportamento del Fe. motivato da uno stato psicologico, non oggettivamente misurabile, ma soggettivamente verosimile e plausibile, va letta in correlazione con le richiamate e integralmente condivise considerazioni gia' svolte dal primo Giudice, il quale, come pure si legge nella sentenza impugnata, aveva ritenuto plausibile il movente della propria condotta addotto del lavoratore, vale a dire l'avere avuto paura di lavorare da solo all'interno della struttura per tutta la notte, ricollegandolo all'accertata situazione di dovere affrontare il turno di notte da solo (anziche', peraltro secondo le determinazioni aziendali, insieme ad un collega) e all'avere il Fe. rappresentato tale sua giustificazione a due distinti soggetti nell'immediatezza dei fatti; deve quindi condividersi che la motivazione della Corte territoriale, sul punto, si appalesa coerente con le circostanze rilevate, perfettamente intelligibile e scevra da elementi di contraddittorieta'.

3.2 Vanno allora qui richiamate le considerazioni gia' svolte nell'ambito della disamina del primo motivo e deve essere ulteriormente precisato che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte:

- perche' la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente non e' necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e' sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, con la conseguenza che il ricorso per cassazione e' inammissibile allorche' il ricorrente prospetti che gli elementi valutati dal giudice erano suscettibili di una diversa lettura, conforme alle proprie attese e deduzioni (cfr., ex plurimis, Cass., n. 13359/1999);

- il vizio di omessa motivazione ricorre quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, la cui risoluzione, ove fosse stata presa in considerazione, avrebbe potuto condurre a decisione diversa da quella adottata, mentre il vizio di motivazione insufficiente e' configurabile solo quando l'oggetti va deficienza dell'argomentazione impedisce di individuare il processo logico che ha indotto il giudice al convincimento posto a base della pronunzia adottata e non anche qualora vi sia difformita', rispetto alle attese della parte, del valore e del significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati (cfr., ex plurimis, Cass., n. 534/1982);

- non puo' essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, od un miglior coordinamento dei dati od un loro collegamento piu' opportuno e piu' appagante, in quanto tutto cio' rimane all'interno della possibilita' di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalita', appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 (cfr., ex plurimis, Cass., n. 3547/1994).

3.3 Alla luce dei principi sopra ricordati non sono dunque idonee a configurare i denunciati vizi di motivazione le diffuse argomentazioni, svolte dalla As. nel ricorso d'appello e reiterate in questa sede, tendenti ad escludere la credibilita' dell'assunto difensivo del Fe. in ordine al sentimento di paura addotto a giustificazione della propria condotta, proprio perche' di mere argomentazioni si tratta, volte a sostenere una ricostruzione dell'occorso in senso piu' favorevole alle attese della Societa'.

3.4 Del pari ininfluente, ai fini di configurare il preteso vizio di motivazione, deve ritenersi la denunciata mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di talune specifiche circostanze fattuali (inerenti le misure di sicurezza apprestate dalla Societa' datrice di lavoro e la relativa vicinanza al capannone di altri soggetti), non trattandosi di elementi dotati, di per se', di decisiva rilevanza ai fini del decidere, ma, piuttosto, di fatti valutabili soltanto nell'ambito di un piu' complesso percorso argomentativo; costituisce infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita' che l'omesso esame di un fatto decisivo previsto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e' costituito da quel difetto di attivita' del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato, non la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prova scritta od orale, idonea di per se', qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata, cosicche', ad integrare il predetto difetto, occorre non solo che il fatto, sebbene dibattuto tra le parti, sia stato totalmente trascurato dal giudice al pari di quelli non sottoposti ritualmente al suo accertamento, ma anche che il fatto in questione, per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia dotato di una intrinseca valenza tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite, come non si verifica per ogni singolo indizio, segnale od indice critico, il quale per la sua gravita' o per la sinergica convergenza con altri elementi indiziari, consentirebbe, in ipotesi, al giudice di risalire alla individuazione di un fatto ignoto (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 7000/1993; 914/1996; 1203/2000; 13981/2004).

Dovendosi dunque escludere che le circostanze fattuali di cui la ricorrente lamenta la mancata considerazione rivestano, nel senso teste' indicato, il carattere della decisivita', deve ribadirsi che il vizio di omessa o insufficiente motivazione non puo' consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' l'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 5802/1998).

3.5 Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere svolte in relazione alle ulteriori specifiche doglianze relative alla dedotta presa in considerazione di circostanze (la chiusura del capannone; la permanenza del lavoratore nella sua macchina all'interno del recinto; l'orario di ripresa del lavoro) asseritamente non provate e alla mancata valutazione del complessivo contesto e del contenuto della telefonata fatta dal Fe. al responsabile della sede As. di (OMESSO), evidenziante, a giudizio della ricorrente, un comportamento di conclamata disubbidienza, nonche' delle dichiarazioni rese dal teste De. Ro. , asseritamente escludenti la impossibilita' per l'odierno intimato di eseguire l'attivita' lavorativa che avrebbe dovuto essere svolta insieme al turnista assente.

3.6 Quanto alla prima deve infatti rilevarsi che la Corte territoriale, dopo avere indicato le circostanze fattuali sopra esposte, ha considerato, per escludere che il comportamento del Fe. avesse potuto incidere in termini irrimediabilmente negativi del rapporto fiduciario col datore di lavoro, l'avvenuta telefonata al responsabile, la permanenza dinanzi al capannone e la ripresa del lavoro regolare all'alba; nel percorso motivazionale svolto dalla Corte non hanno quindi assunto, com'e' del resto logico, rilievo fondante quei minuti particolari - in se' privi di decisivita' - su cui si appuntano le doglianze della ricorrente, quali l'avvenuta chiusura o meno del capannone, la permanenza o meno del lavoratore nella propria macchina all'interno del recinto (che, per incidens, la stessa odierna ricorrente mostra peraltro di avere riconosciuto con la formulazione del capitolo di prova n. 3, riportato nel ricorso e di cui lamenta la mancata ammissione), la precisa determinazione dell'orario di ripresa del lavoro (comunque, pacificamente, avvenuta prima della conclusione del turno).

3.7 Quanto alla seconda, deve convenirsi che il contenuto delle dichiarazioni dell' Es. e del De. Ro. (anche in disparte dal rilievo della loro non integrale trascrizione in ricorso, con conseguente violazione del principio di autosufficienza) non ineriscono a circostanze fattuali di carattere decisivo ai fini del decidere. ma costituiscono unicamente elementi di giudizio di per se' inidonei a scalfire - sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - il percorso argomentativo svolto dal Giudice del merito, al quale soltanto, si ripete, spetta individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

3.8 I motivi all'esame, negli diversi profili in cui si articolano, vanno quindi disattesi.

4. Il quarto motivo di ricorso investe, anche sotto il denunciato profilo del vizio di motivazione, la mancata ammissione (ex articolo 437 c.p.c., comma 3) di mezzi istruttori documentali e orali e la omessa disamina di una lettera inviata al Fe. dall'odierna ricorrente.

Al riguardo deve ricordarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrano, di per se', il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia occorrendo, a tal fine, che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita', avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1203/2000; 1398112004), ossia, in altri termini, che la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita', l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr., ex plurimis, Cass., n. 11457/2007).

Cio' che, nella specie, deve escludersi, anche alla stregua delle considerazioni sopra svolte, in ordine alle fonti probatorie di cui e' lamentata la mancata ammissione o considerazione, siccome inerenti alle misure difensive asseritamente poste in essere dalla datrice di lavoro e alla relativa vicinanza al capannone di altro soggetto, ovvero comunque afferenti a circostanze fattuali non confliggenti, con carattere di decisivita', con il percorso argomentativo posto a sostengo della decisione impugnata.

Anche il motivo all'esame non puo' pertanto trovare accoglimento.

5. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 37,00, oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, IVA e CAP come per legge.

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