È illegittimo il licenziamento del prestatore che presenti una patologia fisica non eccessivamente grave e compatibile con le mansioni assegnategli una volta adottate le cautele di legge in grado di ridurre i rischi per la salute

È illegittimo il licenziamento del prestatore che presenti una patologia fisica non eccessivamente grave e compatibile con le mansioni assegnategli una volta adottate le cautele di legge in grado di ridurre i rischi per la salute e ciò anche se il medico dell'azienda, prima della perizia giudiziale, ne aveva escluso l'idoneità. Nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza 10 ottobre 2013, n. 23068

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