È illegittimo il licenziamento del prestatore in malattia trovato a lavorare (per tre giorni non interi) presso l’agenzia immobiliare di un congiunto se l’attività non pregiudica la guarigione

È illegittimo il licenziamento del prestatore in malattia trovato a lavorare (per tre giorni non interi) presso l’agenzia immobiliare di un congiunto se l’attività non pregiudica la guarigione. La S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di secondo grado che ha ritenuto che l’attività sporadica ed occasionale e non durante l'intero orario di apertura dell'Agenzia da parte del lavoratore, non assimilabile ad una prestazione lavorativa e certamente poco impegnativa dal punto di vista fisico e psichico che, anzi, non solo- stante la sua dimensione qualitativa e quantitativa- fosse del tutto compatibile con la malattia sofferta, ma addirittura poteva dirsi funzionale ad una più pronta guarigione.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 15 ottobre 2013, n. 23365



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21386/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2307/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/04/2011 R.G.N. 6743/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Avellino (OMISSIS) esponeva di aver lavorato alle dipendenze della (OMISSIS) s.r.l. quale operaio comune e di aver ricevuto in data 1.9.2006 una contestazione disciplinare cui era seguito il 15.9.20076 il licenziamento. Veniva al lavoratore contestato di avere esercitato attivita' lavorativa in (OMISSIS) ove si trovava in malattia. Deduceva il (OMISSIS), invece, di essersi reso utile occasionalmente con un proprio congiunto, titolare di una agenzia immobiliare in (OMISSIS), solo per non rimanere inattivo svolgendo attivita' del tutto saltuaria e compatibile con la malattia sofferta e quindi senza pregiudicare in alcun modo il recupero delle normali attivita' lavorative. Chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimita' del recesso con condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio parte convenuta che contestava la fondatezza del ricorso e ribadiva la legittimita' del recesso. Con sentenza del 26.1.2010 il Tribunale di Avellino dichiarava l'illegittimita' del licenziamento disciplinare ed ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. La Corte di appello di Napoli con sentenza 24.3.2011 rigettava l'appello dell' (OMISSIS) s.r.l.. La Corte territoriale rilevava che effettivamente, come gia' ritenuto dal Giudice di prime cure, la contestazione fosse generica in quanto non offriva elementi precisi circa i fatti contestati e posti a base del licenziamento, non essendo stato specificato il numero di volte in cui l'appellato era stato visto lavorare in (OMISSIS) e la presunta attivita' computa. Dalla contestazione quindi non emergevano, non essendo indicate le mansioni ed i periodi in cui tali mansioni sarebbero state espletate, le possibili conseguenze pregiudizievoli sul processo di guarigione. Anche dal rapporto investigativo di una societa' privata, prodotto tardivamente, emergevano attivita' le piu' varie e poco impegnative e comunque compatibili con la patologia sofferta dall'appellato cosi' come certificata. L'investigazione comunque era durata talmente poco da non poter provare alcuna attivita' lavorativa cosi' come genericamente contestata. Posto che era emerso che l'appellato era andato nell'Agenzia di (OMISSIS) solo tre giorni svolgendo prestazioni varie e non per tutto il tempo dell'apertura si doveva concludere nel senso che la condotta addebitata era caratterizzata da occasionalita' e sporadicita' sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e si doveva escludere che fosse stata espletata una attivita' qualificabile come di tipo "lavorativo". Inoltre alla luce di tali risultanze istruttorie doveva ritenersi che i canoni di correttezza e buona fede non fossero stati violati in quanto lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attivita' espletate in (OMISSIS) non avrebbero, in realta', potuto rendere piu' difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attivita' potevano avere un' incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la (OMISSIS) s.r.l. con tre motivi; resiste l'intimato con controricorso che ha depositato anche memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione della Legge n. 300 del 1970, articoli 7 e 18, la violazione degli articoli 1218, 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c.; la violazione ed errata interpretazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e del CCNL e l'omessa e comunque errata ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. La contestazione mossa al (OMISSIS) era chiara e specifica; erano stati individuati tutti gli elementi per consentire al lavoratore di difendersi e per valutare la gravita' dell'accaduto.

Il motivo appare infondato in quanto effettivamente la lettera di contestazione riportata a pag. 6 della sentenza impugnata appare assolutamente generica perche' non individua ne' i giorni ne' l'attivita' in concreto svolta presso l'Agenzia Immobiliare Il Monastero e quindi non offre gli elementi di ordine qualitativo e quantitativo per consentire al lavoratore di difendersi adeguatamente ad al Giudice per valutare la gravita' dei fatti addebitati, considerato anche che la detta contestazione fa anche riferimento ad un atteggiamento non coerente con lo stato di malattia, il che non emerge idoneamente in base ad una contestazione che non offre alcun riferimento al tipo di mansioni pretesamente svolte dall'"incolpato". La motivazione pertanto appare congrua e logicamente coerente ed individua lacune effettivamente sussistenti nella contestazione, in violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7. Il richiamato CCNL non e' stato prodotto, ne' e' stato indicato l'incarto processuale ove eventualmente lo stesso sia disponibile in versione integrale.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1375, 2110 e 2119 c.c., nonche' l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio avendo la Corte ritenuto lo stato fisico del lavoratore compatibile con attivita' lavorative. La malattia sofferta dall'intimato "epatopatia cronica evolutiva" comportava uno stato di prostrazione fisico e psichico, come ritenuto dai medici curanti, incompatibile con l'attivita' di collaborazione con l'Agenzia immobiliare sita in (OMISSIS).

Il secondo motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha gia' mostrato con riferimento agli accertamenti tardivamente prodotti dalla societa' di una Agenzia investigativa privata che . La motivazione appare congrua e logicamente coerente e strettamente ancorata alle risultanze probatorie, mentre le censure in realta' sono di merito ed appaiono dirette ad una "rivalutazione del fatto", inammissibile in questa sede. La Corte territoriale ha, quindi, esaurientemente motivato in ordine alla mancanza di un pericolo che l'attivita' contestata, cosi' come emersa in base alle prove, potesse pregiudicare o rallentare il processo di guarigione.

Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18 come novellato dalla Legge n. 108 del 1990, articolo 1 e degli articoli 1223, 1227 e 2727 c.c., articolo 2729 c.c., comma 2, nonche' dell'articolo 112 c.p.c. in relazione agli articoli 342, 414, 416, 163, 164, 167, e 359 c.p.c. I Giudici di merito avrebbe dovuto sottrarre all'entita' del risarcimento l'aliunde perceptum. La societa' aveva dato prova che il (OMISSIS) possedeva quote societarie dell'Agenzia "Il Monastero" e certamente aveva proseguito nell'attivita' di collaborazione svolta pendente lo stato di malattia.

Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto non ricostruisce, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, come la questione dell'aliunde perceptum sia stata posta nelle precedenti fasi del giudizio ed in particolare se sia stata oggetto di uno specifico motivo di appello (la sentenza di appello non fa alcun cenno a tale doglianza). In ogni caso il motivo appare inammissibile per genericita' in quanto non offre alcun elemento concreto in ordine al preteso aliunde perceptum: anche se l'intimato avesse avuto delle quote (ma sul punto non vi e' stata alcuna produzione in merito alla detta allegazione, unitamente al ricorso in cassazione) nell'Agenzia gia' ricordata, questo certamente non prova che vi avesse poi svolto attivita' lavorativa retribuita. Nella seconda parte del motivo si reiterano, in modo assolutamente generico, censure gia' esposte con i precedenti motivi.

Conclusivamente si deve rigettare il ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivo della sentenza- seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di controparte delle spese del presente giudizio di legittimita' che si liquidano euro 50,00 per spese, nonche' in euro 3.000,00 per compensi oltre accessori.
 

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