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E' illegittimo il licenziamento dello pseudo-dirigente al quale si applicheranno le stesse garanzie del lavoratore subordinato
Pubblicata il 27/07/2011
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 5 luglio 2011, n. 14713
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere
Dott. TRIA Lucia - Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19450-2007 proposto da:
AM. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio dell'avvocato BRESMES FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato MORENO FAUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE. PI. , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MANFREDONIA MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARAGONA SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 230/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/04/2007, r.g.n. 693/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2011 dal Consigliere Dott. FILABOZZI Antonio;
udito l'Avvocato ARAGONA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' del licenziamento intimato a Be.Pi. , dipendente della societa' Am. spa (gia' Azienda speciale del Comune di (OMESSO)) con la qualifica di Dirigente Amministrativo, per violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7 e delle conseguenze sanzionatorie previste dall'articolo 18 della stessa legge.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la societa' Am. spa affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso il Be. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la societa' (denunciando un vizio di omessa motivazione, che viene accomunato, nella rubrica, all'ipotesi prevista dall'articolo 360 c.p.c., n. 4) lamenta la violazione del principio del contraddittorio per avere il giudice d'appello omesso di pronunciare sulla richiesta di ammissione dei mezzi di prova (e specificamente della prova testimoniale) che erano stati proposti dalla convenuta in primo grado - e che vengono riportati nel ricorso per cassazione - volti a provare la posizione del Be. nell'organigramma aziendale e le sue mansioni, nonche' sulla richiesta, svolta in via subordinata, di dare ultimazione alla prova testimoniale con gli altri testimoni indicati dal Be. .
2.- Con il secondo motivo si deduce vizio di omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione delle funzioni espletate dal Be. , insistendo in particolare sulla autonomia organizzativa e operativa con cui erano svolte tali funzioni e individuando il vizio motivazionale nel non avere i giudici di secondo grado motivato sufficientemente l'iter attraverso il quale hanno proceduto a selezionare, dal materiale probatorio versato in atti, unicamente quello indicato in sentenza.
3.- Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 CCNL dirigenti imprese pubbliche e degli articoli 2095 c.c. possa essere individuabile una ulteriore categoria dirigenziale dei cd. dirigenti meramente convenzionali" e "se il prestatore di lavoro assunto con la qualifica di dirigente che invochi le tutele previste dagli articoli 7 e 18 Statuto dei lavoratori e comprovi in giudizio un demansionamento ovvero il mancato svolgimento di funzioni dirigenziali, debba essere inquadrato nella categoria degli impiegati con funzioni direttive".
4.- Il ricorso, articolato in diverse censure da esaminarsi congiuntamente per riguardare problematiche tra loro strettamente connesse, deve essere rigettato.
5.- In materia di applicabilita' delle garanzie procedurali previste dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, primi tre commi (Statuto dei lavoratori), alla fattispecie del licenziamento del dirigente la giurisprudenza ha seguito una complessa evoluzione, segnata, in particolare, dalle decisioni n. 6041/95 e n. 7880/2007 delle Sezioni unite. Con la sentenza n. 6041 del 1995 le Sezioni unite definirono il contrasto tra le opposte tesi affermando che gli obblighi della preventiva contestazione e della attribuzione di un termine a difesa, previsti dalla Legge n. 330 del 1970, articolo 7, non sono applicabili al rapporto di lavoro dei dirigenti. In motivazione, venne precisato pero' che tale esclusione "vale per la figura del dirigente propriamente detto" (ovvero di colui che "si colloca al vertice della organizzazione aziendale", svolgendo "funzioni tali da improntare la vita dell'azienda, con scelte di respiro globale, in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro (del quale e' Valter ego)" e "non riguarda il cd. pseudo-dirigente o dirigente meramente convenzionale nel quale le mansioni concretamente attribuite ed esercitate non hanno le caratteristiche proprie del rapporto propriamente dirigenziale".
6.- Nel 2007 le Sezioni unite sono tornate sul tema, ridefinendo la posizione e integrando anche i dirigenti propriamente detti nell'area delle garanzie disciplinari. Con la Legge n. 300 del 1970, articolo 7". Cio' perche' - come sottolineano le Sezioni unite, richiamando principi affermati dalla Corte costituzionale - una generalizzata estensione delle procedure di contestazione dei fatti posti a base del recesso trova la sua ratio non nelle caratteristiche del rapporto di lavoro, "ma nella capacita' dei suddetti fatti di incidere direttamente, al di la' dell'aspetto economico, sulla stessa persona del lavoratore, ledendone talvolta, con il decoro e la dignita', anche l'immagine in modo irreversibile". Inoltre, "non risponde a consequenzialita' logica una lettura restrittiva del dato normativo che finisce per penalizzare i dirigenti, i quali - specialmente se con posizioni di vertice e se dotati di piu' incisiva autonomia funzionale - possono subire danni, con conseguenze irreversibili per la loro futura collocazione nel mercato del lavoro, da un licenziamento, che non consentendo loro una efficace e tempestiva difesa, puo' lasciare ingiuste aree di dubbio sulla trasparenza del comportamento tenuto e sulla capacita' di assolvere a quei compiti di responsabilita' correlati alla natura collaborativa e fiduciaria caratterizzante il rapporto lavorativo".
7.- Nella stessa sentenza le Sezioni unite hanno poi affrontato il problema, connesso ma distinto, delle conseguenze del mancato rispetto delle garanzie procedimentali, giungendo ad affermare che, se la categoria dei dirigenti non deve essere frammentata in relazione ai principi fissati dalla prima parte dell'articolo 7, puo' invece essere differenziata sul piano delle conseguenze, modulando le tutele contro le violazioni delle garanzie procedurali in relazione al diverso livello dei poteri a ciascun dirigente demandati. Si e', quindi, precisato che in materia riveste un ruolo centrale l'autonomia collettiva, perche' le associazioni sindacali sono in grado di cogliere meglio le peculiarita' dei diversi settori produttivi e delle diverse organizzazioni aziendali, spesso articolate in reti con piu' centri decisionali, come riconosce anche il legislatore con gli articoli 2095 e 2071 c.c., comma 2, nei quali viene attribuito alla contrattazione collettiva un ruolo primario nella disciplina delle mansioni e delle qualifiche dei lavoratori. Pertanto, le conseguenze del mancato rispetto delle garanzie procedurali possono essere diverse per i dirigenti in senso proprio, cioe' per i vertici aziendali (dirigenti apicali) e per quelli di livello minore (non apicali), spesso qualificabili come dirigenti solo per scelte dell'autonomia collettiva (dirigenti convenzionali).
8.- Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con quest'ultima sentenza e' i seguente: "le garanzie procedimentali dettate dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, commi 2 e 3, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o in senso lato colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia. Dalla violazione di dette garanzie, che si' traduce in una non valutabilita' delle condotte causative del recesso, scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in latro modo giustificativi del recesso'".
9.- Restano peraltro esclusi dalla disciplina speciale, legale e contrattuale collettiva, stabilita per la categoria dei dirigenti i cd. pseudo dirigenti, "cioe' quei lavoratori che seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, per non rivestire nell'organizzazione aziendale un ruolo di incisivita' e rilevanza analogo a quelli dei cd. dirigenti convenzionali (dirigenti apicali, medi o minori), non sono classificabili come tali dalla contrattazione collettiva - e tanto meno dal contratto individuale -non essendo praticabile uno scambio tra pattuizione dei benefici economici (e di piu' favorevole trattamento) e la tutela garantistica ad essi assicurata, al momento del recesso datoriale, dalla Legge n. 300 del 1970" (cosi' ancora le Sezioni unite nella sentenza sopra citata).
Il Collegio intende dare continuita' a tale orientamento - riaffermato, tra le altre, da Cass. n. 897/2011, Cass. n. 25145/2010, Cass. n. 14835/2009, Cass. n. 12403/2008 -che assicura la unitarieta' della categoria, pur nella maggiore articolazione della figura nella mutata realta' socioeconomica delle aziende, alla stregua del dettato programmatico di cui all'articolo 2095 c.c., con la prevista mediazione della contrattazione collettiva di settore.
10.- In conclusione, dopo l'intervento delle Sezioni unite con la sentenza del 2007 sopra citata, per valutare posizioni come quella in esame, e' necessario verificare se si e' in presenza di un dirigente o di uno pseudo-dirigente. Nel primo caso, si applicheranno le garanzie procedurali previste dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, primi tre commi, quale che sia il livello del dirigente (apicale, medio, minore), mentre le conseguenze saranno differenziate in base al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva. Nel secondo caso, si applicheranno le garanzie procedurali previste dall'articolo 7, primi tre commi, e le conseguenze previste per qualsiasi lavoratore subordinato.
Nella specie, la Corte territoriale, sia pure con alcune imprecisioni terminologiche, ha ritenuto motivatamente di ricondurre le mansioni del Be. a quelle di uno pseudo-dirigente, osservando che gia' dagli scritti difensivi della societa' emergeva che le funzioni svolte dal lavoratore si connotavano per l'assenza del potere decisionale tipico del ruolo dirigenziale, essendo tale potere interamente incentrato nel Direttore generale. Il quadro emerso dall'istruttoria confermava poi che le mansioni svolte dal Be. avevano carattere essenzialmente consultivo o propositivo, potendo egli proporre ma non assumere provvedimenti disciplinari, non potendo procedere ad assunzioni, ne' disporre del personale, e non avendo alcun potere di vincolare l'azienda all'esterno (ad esempio, per la stipula di contratti). Anche dalla documentazione versata in atti risultava che la posizione del Be. era di stretta subordinazione al Direttore generale, che accentrava ogni potere decisionale (fatte salve le competenze del Consiglio di amministrazione) ed impartiva al lavoratore "precisi ordini" (vedi in motivazione alle pagg. 6-8 della sentenza impugnata). Alla stregua dei suddetti elementi, come evidenziati nella motivazione, la Corte territoriale ha poi coerentemente e correttamente ritenuto - non discostandosi dai principi giurisprudenziali sopra citati - che, nella fattispecie in esame, dovessero essere applicate le garanzie procedurali previste dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, primi tre commi, con le conseguenze previste, nel caso di inosservanza delle suddette garanzie, dall'articolo 18 della stessa legge.
Le contrarie affermazioni della societa' ricorrente, secondo cui il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto delle previsioni della normativa collettiva, nonche' della concreta realta' aziendale in cui operava il lavoratore, e non avrebbe dato ingiustificatamente ingresso ad ulteriore attivita' istruttoria, non appaiono idonee ad inficiare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, risolvendosi sostanzialmente nel richiamo di alcuni dati formali, privi di carattere decisivo, che non possono, in ogni caso, assumere rilievo prevalente rispetto agli aspetti sostanziali del rapporto richiamati nella pronuncia della Corte territoriale. E cosi' per quanto riguarda il richiamo contenuto nella lettera di assunzione del Be. alle disposizioni del CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali, rispetto al quale va rilevato che la verifica del dettato della normativa collettiva (articolo 1 CCNL citato) conferma che, anche alla stregua della contrattazione di settore, la qualifica di dirigente spetta a coloro i quali ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un "elevato grado" di professionalita', di "autonomia" e di "potere decisionale", ovvero da elementi che non sono stati riscontrati esistenti nella fattispecie dai giudici di merito (potere decisionale) o lo sono stati ma non in "grado elevato" (autonomia). Quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie e alle carenze motivazionali censurate nei primi due motivi del ricorso, va rilevato che, contrariamente all'assunto della ricorrente, i giudici di merito non hanno "giudicato esclusivamente sulla base delle testimonianze rese dai testi indicati dal Be. ", avendo al contrario gli stessi giudici preso diffusamente in esame sia il contenuto degli scritti difensivi della societa', anche di primo grado (riportati in parte anche nella motivazione della sentenza), sia il contenuto di alcuni documenti versati in atti (anch'esso riportato in sentenza), per inferirne che gli elementi desumibili dalla predetta documentazione assumevano rilievo decisivo per negare che il Be. avesse assunto nell'organizzazione aziendale un ruolo assimilabile a quello del dirigente (nel senso che e' stato sopra precisato), e trovando ulteriore conferma di tale conclusione nelle risultanze della prova testimoniale. D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonche' di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia puo' essere decisa senza necessita' di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11457/2007, Cass. n. 4178/2007).
Nella specie, come risulta dai rilievi espressi, i giudici di merito hanno ritenuto di poter decidere la controversia senza necessita' di ulteriori acquisizioni sulla base di un complesso di argomentazioni che risultano gia' sufficienti ad escludere implicitamente la rilevanza dei mezzi istruttori non ammessi. La ricorrente, d'altra parte, si e' limitata a riportare nel ricorso per cassazione le circostanze di fatto oggetto della prova non ammessa, ma non ha dimostrato l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, ovvero che senza quell'errore la pronuncia sarebbe stata diversa, cosi' da consentire al giudice di legittimita' un controllo sulla decisivita' delle prove (e' significativo, al riguardo, notare che, a chiusura delle censure espresse con il primo motivo, la ricorrente si limita ad indicare che l'audizione di altri testimoni avrebbe potuto fornire "utili elementi" ai fini della decisione "in ordine alla autonomia organizzativa e funzionale dell'area amministrativa", alla quale era preposto il Be. , e quindi elementi che, in ogni caso, non avrebbero intaccato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata essenzialmente sulla rilevata carenza del potere decisionale in capo al lavoratore).
11.- Per concludere, i vizi di motivazione denunciati dalla ricorrente non sussistono. Non vi e' nella sentenza alcun accertamento in ordine ad un "demansionamento" del lavoratore, mentre l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro consegue all'applicazione della tutela garantistica assicurata anche nei confronti dei cd. pseudo dirigenti dalla Legge n. 300 del 1970. La sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa, nella sostanza, dei principi giuridici in precedenza enunciati, non e' assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimita'.
12.- Il ricorso va, dunque, rigettato, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.
Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 42,00 oltre euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.