E' illegittimo il recesso per riduzione del personale giustificato solo con la soppressione del reparto

In materia di licenziamenti collettivi, ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda, previsto dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991 per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., inteso come regola di equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti. Se dunque il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l'intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale. Ove sorga contestazione sull'ampiezza del criterio di scelta indicato, è onere del datore provare il fatto che determina l'oggettiva limitazione di queste esigenze, e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 2 dicembre 2009, n. 25353



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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 22413/2006 proposto da:

CO. IN. DE. CA. LE. E. DE. TU. S.A., (di seguito C.I.C.L.T.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato VESCI Gerardo, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ZA. CE. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato LACAGNINA Mario, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2286/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2005 R.G.N. 6020/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l'Avvocato LACAGNINA MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello della Co. in. de. ca. le. e. de. tu. S.a. (poi C.I.C.L.T. S.a.) e conferma la decisione del Tribunale di Roma in data 8.2.2002, recante l'annullamento del licenziamento per riduzione di personale comunicato alla dipendente Za.Ce. in data (OMESSO) e la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

L'appello e' giudicato infondato perche' non erano stati rispettati i criteri di scelta del personale da collocare in mobilita', avendo la Compagnia effettuato la comparazione tra i lavoratori non con riferimento all'intero complesso aziendale, ma separatamente per le sedi di (OMESSO) senza comprovare le ragioni specifiche della comparazione separata.

Il ricorso della Compagnia si articola in quattro motivi; resiste con controricorso Za.Ce. . Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 5, si sostiene che la scelta era stata effettuata separatamente per le sedi di (OMESSO) in ragione della specificita' delle unita' produttive dislocate in zone geografiche diverse, tra le quali non era possibile operare spostamenti di personale.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per non avere il giudice di appello esaminato le altre questioni sottopostogli e, in particolare, la sussistenza di una fattispecie di licenziamento collettivo.

Con il terzo motivo si deduce che le regole procedurali ai fini della scelta dei dipendenti da licenziare nell'ambito della sede di (OMESSO) erano state puntualmente osservate.

Con il quarto motivo, in via subordinata, si denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.

La Corte dichiara, preliminarmente, l'inammissibilita' del secondo e del terzo motivo perche' relativi a questioni rimaste estranee al decisum della sentenza impugnata perche' considerate assorbite. Non si configura pertanto soccombenza e relativo interesse all'impugnazione.

Va dichiarato inammissibile anche il quarto motivo.

Dopo l'entrata in vigore della Legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa (piu' di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5), all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed essendo strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale. Ne consegue che, essendo il licenziamento collettivo sottoposto a presupposti del tutto diversi da quelli propri del licenziamento individuale, non e' ammissibile l'ipotesi di una "conversione" del licenziamento collettivo in licenziamento individuale (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 23 marzo 2004, n. 5794), ne' sarebbe consentito al giudice, adito dal lavoratore per l'annullamento o l'accertamento di inefficacia di un licenziamento collettivo, ravvisare, in difetto di domanda riconvenzionale del datore di lavoro, la diversa fattispecie del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, incorrendo altrimenti in violazione dell'articolo 112 c.p.c. (vedi Cass. 20 dicembre 2004, n. 23611).

Il primo motivo del ricorso e' infondato.

La sentenza impugnata si e' puntualmente attenuta al principio di diritto, piu' volte enunciato dalla giurisprudenza della Corte secondo cui, in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unita' produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilita', non deve necessariamente interessare l'intera azienda, ma puo' avvenire, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico - produttive, nell'ambito della singola unita' produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto cio' non e' il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma e' obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (Cass. 15 giugno 2006, n. 13783; 19 maggio 2005, n. 10590; 9 settembre 2003, n. 13182; 26 settembre 2000 n. 12711; 10 giugno 1999 n. 5718; 18 novembre 1997 n. 11465).

Pertanto, la delimitazione del personale "a rischio" si opera in relazione a quelle esigenze tecnico produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3; e' ovvio che, essendo la riduzione di personale conseguente alla scelta del datore sulla dimensione quantitativamente e qualitativamente ottimale dell'impresa per addivenire al suo risanamento, dalla medesima scelta non si puo' prescindere quando si voglia determinare la platea del personale da selezionare. Ma va attribuito il debito rilievo anche alla previsione testuale della norma secondo cui le medesime esigenze tecnico produttive devono essere riferite al "complesso aziendale"; cio' in forza dell'esigenza di ampliare al massimo l'area in cui operare la scelta, onde approntare idonee garanzie contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore, in cui tanto piu' facilmente si puo' incorrere quanto piu' si restringe l'ambito della selezione. D'altra parte, sarebbe incongruo che questo ambito venisse gia' predeterminato dalla legge, perche' cio' varrebbe indebitamente a presupporre una assoluta e generalizzata incomunicabilita' tra parti o settori dell'impresa.

Se tale e' il contesto normativo, si arguisce facilmente che non vi e' spazio per una restrizione all'ambito di applicazione dei criteri di scelta che sia frutto della iniziativa datoriale pura e semplice, perche', come gia' detto, cio' finirebbe nella sostanza con l'alterare la corretta applicazione dei criteri stessi, che la Legge n. 223 del 1991, articolo 5, intende espressamente sottrarre al datore, imponendo che questa venga effettuata o sulla base dei criteri concordati con le associazioni sindacali, ovvero, in mancanza, secondo i criteri legali.

E dunque arbitraria e quindi illegittima ogni decisione del datore diretta a limitare l'ambito di selezione ad un singolo settore o ad un reparto, se cio' non sia strettamente giustificato dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del personale. La delimitazione dell'ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre in mobilita' e' dunque consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, quando cioe' gli esposti motivi dell'esubero, le ragioni per cui lo stesso non puo' essere assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta. Ogni delimitazione dell'area di scelta e' percio' soggetta alla verifica giudiziale sulla ricorrenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative che la giustificano. Ma queste esigenze devono essere puntualmente allegate e comprovate dal datore di lavoro, mentre, nel caso di specie, come accertato dal giudice del merito senza che la ricorrente, sollevi censure specifiche sul punto e anzi confermando l'accertamento con le deduzioni del ricorso, la giustificazione e' consistita del puro e semplice richiamo alla diversa dislocazione geografica dei dipendenti e ad un'affermata, ma non meglio precisata e dimostrata, impossibilita' di trasferimento.

Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale puo' essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, ed e' onere del datore provare il fatto che determina l'oggettiva limitazione di queste esigenze, e giustificare il piu' ristretto spazio nel quale la scelta e' stata effettuata (Cass. 23 giugno 2006, n. 14612). Cosicche', non puo' essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perche' impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalita' equivalente a quella di addetti ad altre realta' organizzative (Cass. 12 maggio 2006, n. 11034; 15 giugno 2006, n. 13783).

Consegue al rigetto del ricorso la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in euro 19,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. e i secondi in euro 3.000,00 (tremila/00).

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