E' legittima la risoluzione del rapporto di lavoro per produzione originaria di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, attestanti la sussistenza di una condizione di invalidità

Le regole della correttezza e della buona fede valgono nella fase dell'attuazione del rapporto di lavoro, e non in sede di accertamento della sua valida costituzione. Di conseguenza, con riguardo agli invalidi civili assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'asserita contrarietà del provvedimento di risoluzione del rapporto ai principi di correttezza e di buona fede non vale a sanare l'inesistenza dell'invalidità civile nella misura minima di legge.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 24 novembre 2008, n. 27877)



- Leggi la sentenza integrale -

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 dicembre 2004 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, dichiarava l’illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra il Ministero dei beni culturali e ambientali ed I. L., della quale la stessa Corte d’appello ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno.

La Corte d’appello notava che la L. era stata assunta nel omissis, quale invalida civile ai sensi della l. 2 aprile 1968 n. 482, sulla base di un accertamento della Commissione invalidi civili di omissis, verbalizzato il omissis e accertativo di miopia bilaterale e scoliosi dorso lombare.

Il Ministero con decreto del 30 ottobre 1998 aveva dichiarato la decadenza dall’impiego per produzione originaria di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Adita l’autorità giudiziaria con ricorso del 26 marzo 1999, il Tribunale aveva accertato un’infermità inferiore al minimo richiesto dalla l. n. 482 del 1968, e tuttavia la Corte d’appello riteneva illegittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto a causa essenzialmente del comportamento della pubblica amministrazione-datrice di lavoro, contrario a buona fede. Infatti questa aveva lasciato trascorrere circa tredici anni prima di verificare le condizioni di salute della lavoratrice ed aveva risolto il rapporto senza che quella avesse potuto esaurire i rimedi amministrativi o avesse inosservato l’onere di produrre i prescritti documenti; per di più gli accertamenti officiosi erano stati compiuti da una commissione costituita presso l’azienda sanitaria locale e non dalla competente commissione del Ministero del tesoro.

La Corte d’appello riteneva altresì inattendibile la consulenza tecnica medica compiuta nel primo grado del giudizio, contrastata da una consulenza oculistica esperita dall’Azienda universitaria Policlinico.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione i Ministeri dei beni culturali ed ambientali nonché dell’economia e finanze, entrambi parti nel giudizio di merito, mentre la L. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.




Motivi della decisione

Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1, comma 257, l. n. 662 del 1996, l. n. 482 del 1968, l. n. 15 del 1968, 127, lett. d. t. u. n. 3 del 1957, sostenendo la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto emesso dal Ministero datore di lavoro, ancorché la lavoratrice avesse osservato l’onere di periodica autocertificazione dello stato d’invalidità e non versasse in malafede.

Analoghi argomenti i ricorrenti svolgono nel secondo motivo, con riguardo all’irrilevanza dello stato di affidamento del prestatore di lavoro sulla continuità del rapporto, in atto da molti anni ancorché infirmato in origine, oppure dei vizi di legittimità degli atti di gestione del rapporto da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro (violazione art. 4 d. lgs. n. 29 del 1993).

I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati.

La controversia tra ente pubblico datore di lavoro e lavoratore assunto quale invalido civile ai sensi della l. n. 482 del 1968, avente per oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto, e in particolare dell’invalidità civile nella misura minima ivi prevista (art. 6), non riguarda la legittimità dei provvedimenti di gestione del rapporto o dei relativi procedimenti, salvo che l’illegittimità di essi riveli, anche per sintomi, l’insussistenza di quegli elementi sostanziali. Ciò equivale a dire che le regole della correttezza e della buona fede valgono nella fase dell’attuazione del rapporto obbligatorio e non in sede di accertamento della sua valida costituzione.

Di conseguenza l’asserita contrarietà del provvedimento di risoluzione del rapporto ai principi di correttezza e di buona fede non vale a sanare l’inesistenza dell’invalidità civile nella misura minima di legge.

La previsione contenuta nell’art. 1, comma 257, l. n. 662 del 1996, relativa alla mancata presentazione della dichiarazione di responsabilità circa la persistenza dei requisiti per l’assunzione obbligatoria e sulla quale la controricorrente insiste soprattutto in memoria, è estranea alla presente fattispecie, di difetto originario di uno dei requisiti, e comunque non esclude il potere di accertamento officioso da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro (vedi anche Cons. Stato, Sez. I, 17 settembre 1997 n. 1429).

Col terzo motivo i ricorrente deducono vizi di motivazione nell’affermazione di inattendibilità della consulenza tecnica medica di primo grado, che aveva accertato l’insussistenza dell’invalidità civile minima nel momento dell’assunzione, ancorché fosse sopravvenuto un aggravamento nel corso del rapporto, e che la Corte d’appello non ha contestato con argomenti sufficienti.

Anche questo motivo è fondato.

Il rapporto di lavoro con imprese private o con enti pubblici viene costituito in modo obbligatorio sulla base non soltanto di invalidità fisiche o di altre situazioni di svantaggio sociale ma anche di una valutazione comparata nell’ambito di una pluralità di aspiranti (capo I, titolo III, l. n. 482 del 1968). Ciò comporta che nella controversia giudiziaria l’accertamento del diritto dev’essere compiuto con riferimento al tempo della contestata costituzione del rapporto, senza che abbia rilievo la sopravvenienza di alcuno dei requisiti nel corso del processo.

Nel caso di specie la consulenza tecnica medica di primo grado accertò la mancanza del requisito sanitario minimo al tempo della costituzione del rapporto di lavoro ed il giudice d’appello l’ha disattesa sulla base di una non meglio precisata “relazione di consulenza oculistica dell’Azienda universitaria Policlinico con la quale si sottolinea un deficit della motilità oculare ed esiti di cheratite che impediscono la piena correzione del difetto visivo sia con lenti tradizionali sia con lenti corneali”. Non dice la Corte di merito quale origine abbia questa relazione, di parte o d’ufficio, ma, quel che più conta, essa non distingue fra grado di un’insufficienza visiva (grado già accertato insufficiente per la nascita del diritto in questione) e possibilità di correggerla, ossia di diminuirne la gravità.

Ciò si risolve in motivazione insufficiente e dà luogo a cassazione della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, procederà alla verifica del diritto all’assunzione attraverso nuovo accertamento dell’invalidità della L., conforme ai principi di diritto sopra enunciati e riferiti al momento di costituzione del rapporto; esso provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3770 UTENTI