E' legittimo il licenziamento collettivo finalizzato alla diminuzione del costo del lavoro

In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicche', ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore puo' limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza che occorra l'indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e cio' tanto piu' se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione (tra le tante, Cass. n. 4653/2009).

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 1 dicembre 2010, n. 24343



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15836/2007 proposto da:

CO. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato NIGRO SAVERIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERTI Paolo, RAFFONE NINO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BA. IN. SA. PA. S.P.A., (gia' Ba. In. S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV N. 99, presso lo studio dell'avvocato FERZI Carlo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIELLO ANGELO GIUSEPPE, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2063/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/01/2007 R.G.N. 1385/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato BERTI PAOLO; udito l'Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, Ba. In. spa conveniva, avanti al Tribunale di Torino, Co.An. , unitamente ad altri ex dipendenti, al fine di far dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto nei loro confronti, in attuazione di una procedura di riduzione del personale, in prevenzione a fronte della loro impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Ritualmente costituiti i lavoratori contestavano la domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la nullita'/invalidita' dell'Accordo sindacale siglato fra la s.p.a. Ba. In. e le Organizzazioni sindacali in data (OMESSO) e dell'Accordo di Programma del (OMESSO), ed, in ogni caso, l'illegittimita' o l'inefficacia degli intimati licenziamenti, con la conseguente condanna della societa' alla loro reintegrazione ed al risarcimento del danno da loro patito.

Riuniti i ricorsi, con sentenza del 23.2.2006 il Tribunale di Torino riconosceva la legittimita' dei licenziamenti, salvo dichiarare l'inefficacia del licenziamento nei confronti del solo Co. sino a tutto il (OMESSO), per essere lo stesso in malattia, con condanna al pagamento delle retribuzioni sino a tale data.

Avverso tale decisione proponeva appello il Co. , reiterando le originarie conclusioni, cui resisteva la Ba. In. .

Con sentenza del 21 dicembre 2006-16 gennaio 2007 l'adita Corte di Appello di Torino rigettava le domande del lavoratore, ritenendo che la Ba. In. avesse correttamente intrapreso la procedura di licenziamento collettivo in esito alla quale era stato legittimamente risolto il rapporto di lavoro con il ricorrente, Co.An. .

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il Co. con sei motivi.

Resiste IN. SA. spa con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 5 e articoli 17 e 18 CCNL 11.7.1999 nonche' "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

In particolare, il ricorrente rileva che, prima di attivare la procedura di cui alla Legge n. 223 del 1991, la Banca ha esperito la procedura sindacale prevista espressamente dagli articoli 17 e 18 del CCNL; e lamenta che nell'Accordo di Programma del (OMESSO), sottoscritto all'esito della predetta procedura, la Banca e le OO.SS hanno pattuito tutti gli elementi del successivo accordo sindacale aziendale del (OMESSO), sottoscritto dalla Banca e dalle OO.SS. al termine della procedura di cui alla Legge n. 223 del 1991, determinando una "inammissibile sostituzione della procedura prevista dalla Legge n. 223 del 1991" che avrebbe "finito per svuotare di contenuti il confronto sindacale oggetto della Legge n. 223 del 1991".

IL motivo e' infondato, avendo la Corte di Appello di Torino fornito convincente, oltre che corretta, spiegazione della sua determinazione.

Invero, la Corte territoriale ha tenuto, in primo luogo, a premettere che "le sopra richiamate norme collettive, ed in particolare gli articoli 17 e 18 del CCNL prevedono espressamente che "prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223" si debba procedere al "confronto a livello di gruppo" (in particolare, articolo 18) tra una delegazione sindacale ad hoc e la capogruppo. Pertanto, questa prima fase della trattativa risultava non solo legittima, ma anzi doverosa, nel pieno rispetto dei dettami contrattuali".

Ne' tale affermazione viene fondatamente contestata dall'assunto del ricorrente secondo cui la Corte non avrebbe "rilevato come la procedura contrattuale avrebbe dovuto avere per oggetto soltanto le materie indicate negli stessi articoli - e dunque la ricerca delle possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'azienda. A questo fine valutano l'adozione degli strumenti utilizzabili quali ... (articolo 17) e/o la negoziazione riguardante le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi di cui all'articolo 15, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione (articolo 18) - in un ottica anticipatoria volta a scongiurarle il ricorso) e certamente non sostitutiva della procedura prevista dalla Legge n. 223 del 1991".

Sennonche' - come ha tenuto a rimarcare la difesa della societa'-, nel muovere tali rilievi, il ricorrente, per un verso, omette di indicare i singoli canoni di ermeneutica contrattuale asseritamente violati dalla sentenza, per altro verso, non riproduce il contenuto integrale delle norme contrattuali (ed omette anche di trascrivere l'elenco degli "strumenti utilizzabili" di cui le parti sociali valutano l'adozione, ex articolo 17 del CCNL 11.7.1999; tra i quali e' espressamente indicato dalla norma contrattuale anche "il ricorso al Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito"); laddove e' orientamento assolutamente consolidato che "Qualora in sede di legittimita' venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione, per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, di una norma della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - di riportare il contenuto della stessa, stante il divieto per il giudice di legittimita' di ricercare negli atti gli elementi fattuali utili per la decisione della controversia. (Cass. 4.11.2005, n. 21379).

Ma, anche a voler prescindere da tale rilievo, non puo' trascurarsi che la Corte torinese, dopo aver correttamente osservato che "questa prima fase della trattativa" risultava "non solo legittima, ma anzi doverosa, nel pieno rispetto dei dettami contrattuali", ha accertato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici (e, percio', non sindacabile in questa sede di legittimita'), che comunque, la procedura di cui alla Legge n. 223 del 1991 era stata espletata attraverso tutti i passaggi scanditi dalla legge, con la precisazione - e cio' al fine di dare riscontro al corrispondente rilievo del ricorrente - che il fatto che un mese e dieci giorni dopo il primo accordo si fosse concluso il secondo, non poteva certo significare che non vi fosse stata trattativa fra le parti. E quand'anche le RSA di Ba. In. si fossero limitate a ratificare quanto nella precedente sede negoziale statuito, non si ravvisava nessun motivo giuridicamente rilevante (non certo un vizio di consenso, o addirittura un'incapacita' negoziale delle parti) capace di inficiare il contratto in questione.

Con il secondo motivo il Co. , denunciando violazione o falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, censura la impugnata sentenza per aver affermato che "non vi era alcun contrasto tra la comunicazione di avvio della procedura (5.700 esuberi, con esclusione dei dirigenti) ed il c.d. Accordo di Programma (5.700 esuberi, compresi i dirigenti)".

Il ricorrente censura altresi' la sentenza per aver "introdotto" - a suo dire - "una sorta di applicazione flessibile dei dettami della Legge n. 223 del 1991" con riferimento alla indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali da parte della lettera di avvio della procedura.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando "violazione o falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1", avendo affermato, con riferimento alla indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali, che "le esigenze tecnico organizzative e produttive che hanno determinato la procedura stanno appunto in quella ritenuta necessita' - insindacabile da parte del giudice - di comprimere il costo del lavoro attraverso una consistente riduzione degli organici aziendali, da mettere in atto sull'intera realta' aziendale".

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando "violazione o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 158 del 2000" nonche' "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia", sostiene che "egli sarebbe dovuto comunque rimanere escluso dal programma di riduzione del personale quantomeno a motivo del fatto incontestato ed incontestabile che, alla date del loro licenziamento ((OMESSO)), Ba. In. aveva gia' ampiamente superato, per quanto riguarda i Quadri Direttivi, i limiti numerici da essa stessa indicati nella tabella allegata alla lettera del 19/12/2002 di avvio della procedura"; e lamenta che la motivazione con la quale la Corte di Appello aveva rigettato la predetta doglianza sarebbe "palesemente insufficiente e inidonea a giustificare la decisione" e sarebbe in contrasto con il Decreto Ministeriale n. 158 del 2000.

I tre motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, non possono trovare accoglimento.

Va in primo luogo osservato, con riferimento al dedotto contrasto tra la lettera di avvio della procedura ex Legge n. 223 del 1991 e l'Accordo di Programma del (OMESSO) (sottoscritto a conclusione della precedente procedura ex articoli 17 e 18 del CCNL 11.7.1999), che la Corte di Torino ha accertato, con motivazione esauriente ed immune da vizi, che "In realta' gli esuberi per Ba. in. vengono indicati in 5.700 sia nell'accordo di programma gia' menzionato, sia, per quel che esclusivamente rileva ai fini della pretesa violazione del disposto di cui alla Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, nella comunicazione del 19.12.2002 (pag. 4 par. 3), e nella tabella dettagliata per ciascuna regione di cui all'allegato 1 della stessa comunicazione".

La Corte di Appello ha quindi rimarcato che "soprattutto questo secondo e' il dato che risulta decisivo ai fini del superamento dell'eccezione sollevata dagli appellanti. La comunicazione precisa e' stata infatti fornita con l'atto di apertura della procedura ex Legge n. 223 del 1991, ed e' a questa che bisogna attenersi per verificare la correttezza dell'agire aziendale. L'eventuale contrasto con l'Accordo di programma del 5.12 - oltre a non essere oggettivamente riscontrabile - non puo' determinare l'invalidita' di un atto autonomo successivamente assunto. A cio' si aggiunga che, come rilevato dall'appellata, la categoria dei dirigenti e' di per se' esclusa dalle procedure di cui alla Legge n. 223 del 1991, e dunque non poteva e non doveva essere considerata tra gli esuberi interessati dal licenziamento collettivo":

Non ravvisandosi alcun vizio e' nel ragionamento della Corte, la censura va disattesa.

In relazione alla ulteriore critica mossa alla Corte di Appello per avere "introdotto una sorta di applicazione flessibile dei dettami della Legge n. 223 del 1991" con riferimento alla indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali in violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, e articolo 5, comma 1, la Corte di Torino ha accertato a) che le indicazioni contenute nella lettera di avvio della procedura erano perfettamente coerenti con le ragioni addotte dalla Banca a fondamento della riduzione di personale, non circoscritte a questa o quella singola unita' produttiva, a questa o quella singola posizione aziendale, a questa o quella specifica mansione; ma riferibili all'intero complesso aziendale, trattandosi della necessita' di un complessivo abbattimento del costo del lavoro.

La sentenza ha infatti rilevato che, a tenore della comunicazione del 19.12.2002, "la complessiva procedura, sia per cio' concerne il gruppo di imprese facenti capo a Ba. In. , sia per quel che ha riguardato piu' strettamente quest'ultima societa', e' stata originata dalla decisione imprenditoriale di affrontare le forti criticita' determinate dagli insoddisfacenti risultati dell'ultimo biennio, sia sul versante reddituale sia su quello gestionale. Quindi, pur dopo aver preso in considerazione quelle misure eventualmente idonee a porre rimedio alla situazione di esubero e ad evitare in tutto o in parte la dichiarazione di mobilita' (blocco del turn-over, riduzione del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, incentivazioni all'esodo, part-time), la Ba. In. ha comunque proceduto all'avvio della procedura, al fine di giungere al "riequilibrio tra il numero complessivo del personale in servizio e le effettive esigenze scaturenti dalla situazione organizzativa, economica e gestionale della societa'".

b) La Corte di Appello ha poi accertato che le indicazioni contenute nella lettera di avvio della procedura erano coerenti anche con la dichiarata disponibilita' della Banca (in conformita' agli impegni presi con le OO.SS. nell'Accordo di Programma del (OMESSO)) di ricorrere allo strumento del Fondo di Solidarieta' per pervenire alla riduzione di personale.

c) La Corte di Torino ha quindi osservato che, "se la Banca si e' posta - legittimamente, e cio' anche ad avviso degli appellanti- l'obbiettivo di giungere alla riduzione di personale in misura pari a 5.700 unita', e per raggiungere tale scopo ha dichiarato la propria intenzione di individuare gli esuberi in base al criterio della maggiore anzianita', sia perche' cio' e' espressamente consentito dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 5, sia, soprattutto, perche' questa e' una delle condizioni per l'accesso alle prestazioni dal Fondo di sostegno al reddito, non ci si puo' dolere che i dati cognitivi forniti in sede di comunicazione preventiva fossero funzionali solamente all'applicazione di questo specifico criterio, e non di altri, in particolare quello relativo alle esigenze tecnico produttive, rispetto al quale viceversa poteva essere significativa l'indicazione della collocazione aziendale e del profili professionali del personale risultante eccedente.

Con la generica "mappatura" degli esuberi per regione e per qualifica contrattuale, la banca ha in realta' mostrato di voler "spalmare" su tutto il territorio nazionale, e su tutti i livelli professionali, l'applicazione del criterio di scelta individuata, volendo prescindere da esigenze organizzative diverse che si sarebbero potute porre in conflitto con quei presupposti.

L'indicazione degli specifici profili professionali non appariva in alcun modo conferente rispetto all'esigenza della parte sindacale di poter controllare che una cosi' vistosa eccedenza di personale potesse essere posta in relazione con i lavoratori dotati di maggiore anzianita', tale da consentire o l'accesso diretto ai trattamenti pensionistici, ovvero all'assegno di sostegno al reddito erogato dal Fondo".

d) La sentenza della Corte di Appello di Torino ha quindi motivatamente rigettato anche "la censura di nullita' dell'accordo sindacale del (OMESSO), per una pretesa violazione del Legge n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1, per il quale l'individuazione dei lavoratori in esubero deve avvenire, nel rispetto dei criteri convenzionali o legali in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale".

In proposito, infatti, la Corte ha osservato, ribadendo quanto in precedenza affermato, come le esigenze tecnico organizzative e produttive che avevano determinato la procedura fossero da ravvisarsi appunto in quella ritenuta necessita' - insindacabile da parte del giudice - di comprimere il costo del lavoro, attraverso una consistente riduzione degli organici aziendali, da mettere in atto sull'intera realta' aziendale.

Ha aggiunto che, per far fronte a tale esubero, la Banca, sin dalle iniziali dichiarazioni, aveva dato atto in modo assolutamente trasparente di voler fare ricorso al criterio che consentiva tra l'altro ai lavoratori estromessi l'accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di sostegno.

Sicche' non appariva in alcun modo fondata l'affermazione formulata dagli appellanti - e reiterata in questa sede - secondo cui nel caso di specie il criterio dell'anzianita' contributiva era stato utilizzato come criterio di scelta, dovendosi tener presente che a quella iniziale denuncia di esubero per 5.700 unita', era stato fatto seguire l'invito a tutti i dipendenti nati prima del 1954 a compilare il modulo circa la propria posizione contributiva (come da Accordo di programma (OMESSO), par. 8). Sulla base delle risposte, provenienti da tutti i lavoratori interessati, era stata poi redatta la graduatoria in base alla quale erano stati individuati i lavoratori coinvolti nel processo di riduzione del personale (come da doc. 11 bis e ter app.ta).

e) Le considerazioni della Corte di Appello di Torino rispecchiano appieno la necessita', piu' volte affermata da questa Corte, che (non soltanto l'ambito di applicazione dei criteri di scelta ma anche) l'ambito di selezione del personale eccedente sia determinato in funzione delle ragioni che hanno condotto l'azienda (d'accordo con le OO.SS.) alla scelta di ridurre il personale (Cass. n. 10590/05).

f) La Corte di Appello di Torino ha osservato inoltre che "proprio l'oggettiva applicazione del criterio dell'anzianita', su tutto il territorio nazionale ed in relazione all'intera compagine aziendale, e' la miglior garanzia rispetto ad ogni possibile "opacita'" dell'imprenditore nel procedere all'individuazione prima, e nell'espulsione poi, del personale in eccedenza. In altre parole, ben difficilmente la pretesa della Banca di veder soccombere in qualche caso il generale criterio dell'anzianita' di fronte a quello delle proprie esigenze tecnico-organizzative (con tutta l'aura di discrezionalita' che avrebbe necessariamente comportato) sarebbe apparsa coerente rispetto ai canoni generali del diritto delle obbligazioni, in particolare quelli relativi all'obbligo di comportamento secondo correttezza e buona fede, piu' volte invocati dagli appellanti".

La Corte di Appello ha ulteriormente osservato che la Banca "ha fornito alla parte sindacale le informazioni utili e necessarie per effettuare un serio controllo ed evitare cosi' il pericolo di discriminazioni o personalizzazioni indebite nell'individuazione del personale da ritenere in esubero, sempre in considerazione della motivazione generale posta a base dello stesso (la necessita' di procedere ad una riduzione del personale, interessante tutte le realta' aziendali sul territorio) e dello specifico, esclusivo criterio di scelta con il quale si e' ritenuto di farvi fronte, quello appunto della maggiore anzianita' lavorativa e contributiva dei dipendenti".

g) Alle considerazioni che precedono non si puo' opporre -come sostiene il ricorrente - che, in questo modo, sarebbe stata negata, ai lavoratori licenziati, la possibilita' di un controllo del nesso causale tra il licenziamento e le effettive esigenze aziendali a monte della riduzione di personale.

Giova rammentare che questa Corte ha ribadito che "la giurisprudenza di questa Corte ha piu' volte affermato che il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l'individuazione dei destinatari del licenziamento puo' anche essere unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, purche' esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalita' da parte del datore di lavoro (v. Cass. n. 13962/02; Cass. n. 12781/03; Cass. n. 5/06)".

Di qui anche la infondatezza del quarto motivo di ricorso. Proprio perche' gli accordi aziendali hanno legittimamente determinato il numero complessivo delle uscite con riferimento all'intero complesso aziendale e non anche il numero di uscite per singoli livelli di inquadramento e/o per singole posizioni aziendali, la doglianza del ricorrente sul maggior numero di uscite di quadri direttivi di quarto livello appare del tutto irrilevante. Come ha osservato la sentenza della Corte di Appello di Torino, la irrilevanza della doglianza del Co. e' la logica conseguenza di "quanto sin qui detto circa la natura del licenziamento collettivo posto in essere, e l'obiettivo che con esso voleva essere raggiunto, ossia quello di una consistente riduzione del numero dei dipendenti, da selezionarsi in base al criterio della maggior anzianita' contributiva: obbiettivo che pare essere stato raggiunto in coerenza con gli strumenti che si erano concordati.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia". In particolare, il Co. censura la sentenza per aver adottato una soluzione "quanto meno sbrigativa e superficiale" nel rigettare la doglianza avversaria secondo cui "la datrice non aveva rispettato nemmeno il limite numerico globale di 5.700 unita' dichiarato prima e riportato poi nei suddetti accordi".

Anche questo motivo - ed a voler prescindere dal riferimento in ricorso ad una sentenza diversa da quella impugnata - e' infondato, avendo la Corte di appello motivatamente accertato che al momento del licenziamento l'appellante rientrava... sicuramente nel numero complessivo dei lavoratori interessati dalla procedura di riduzione di personale, ossia in quei 5.700 esuberi piu' volte riconfermati in sede di accordo sindacale ... erano e restavano l'oggetto della complessiva procedura indipendentemente dalle marginali vicende che potevano riguardare gli andamenti degli organici".

Con il sesto motivo il ricorrente, denunciando "violazione o falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9.

Piu' in dettaglio, il ricorrente afferma che la Corte di Appello di Torino avrebbe "intrapreso una linea di netto contrasto con le statuizioni della Corte di Cassazione, per la quale il nono comma della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, nella parte in cui fa obbligo all'impresa di indicare puntualmente le modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, e' diretta a rendere trasparente la scelta operata dall'imprenditore, cosi' da porre i lavoratori interessati, le organizzazioni sindacali e gli organi amministrativi in condizione di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi eventualmente raggiunti".

Sennonche', la sentenza della Corte di Appello di Torino ha espressamente richiamato proprio "l'insegnamento della Cassazione, secondo cui "la norma in esame e' diretta a rendere trasparente la scelta operata cosi' da porre i lavoratori interessati, le OO.SS. e gli organi amministrativi in condizioni di controllare la correttezza della operazione e la rispondenza degli accordi raggiunti".

La Corte ha quindi osservato, con specifico riferimento alla concreta fattispecie in esame, che le comunicazioni fatte dalla Banca avevano soddisfatto appieno i requisiti di legge, alla stregua di un accertamento, che - come specificato da questa Corte, proprio con riferimento al rispetto della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, "spetta al giudice di merito e non e' sindacabile in sede di legittimita' se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici" (Cass. 24.3.2004, n. 5942).

In conclusione ed in sintesi puo' affermarsi che, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicche', ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore puo' limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza che occorra l'indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e cio' tanto piu' se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione (tra le tante, Cass. n. 4653/2009).

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in euro 35,00 oltre euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
 

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