E' legittimo il licenziamento del funzionario di banca, preposto ad un'agenzia, per la mancanza di controlli che avrebbe dovuto diligentemente effettuare -ma che non aveva effettuato - sull'operato dei suoi collaboratori

Il giudizio di proporzionalita' o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso e' istituzionalmente rimesso al giudice di merito e si sostanzia nella valutazione della gravita' dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, cosi' che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Deve, dunque, considerarsi legittimo il licenziamento del funzionario di banca, preposto ad un'agenzia, per la mancanza di controlli che avrebbe dovuto diligentemente effettuare -ma che non aveva effettuato - sull'operato dei suoi collaboratori. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 22 luglio 2009, n. 17108)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - rel. Presidente

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 14865/2006 proposto da:

D'. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato TUZZA AGNELO, rappresentato e difeso dall'avvocato GRIMALDI Giovanni, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BA. AN. PO. VE. S.P.A.;

- intimata -

sul ricorso 19195/2006 proposto da:

BA. AN. PO. VE. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

D'. GI. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1325/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/01/2006 R.G.N. 700/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/06/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D'. Gi. ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Ba. An. Po. Ve. s.p.a., presso la quale aveva lavorato quale preposto di agenzia di (OMESSO). La domanda veniva rigettata dal Tribunale di detta citta'. A seguito di appello della parte soccombente la Corte di appello di Palermo, con sentenza 12 gennaio 2006, ha in parte riformato la decisione impugnata, nel senso di ravvisare nella condotta ascritta al dipendente un giustificato motivo di licenziamento.

Osservava il giudice del gravame che mentre alcuni degli addebiti mossi non rivestivano una particolare gravita', altri integravano gli estremi per giustificare il licenziamento, per cui questo doveva ritenersi legittimo, ma tale da consentire la prosecuzione del rapporto per il periodo di preavviso, cosi' che andava riconosciuto il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D'. con due motivi. Resiste con controricorso la Ba. An. Po. Ve. s.p.a., che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni relative alla stessa sentenza.

1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 112, 115 e 116 c.p.c., articoli 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., Legge n. 300 del 1964, articolo 3) e dei contratti collettivi, il ricorrente formula le seguenti censure. a) Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito nessun addebito poteva essergli mosso per due episodi contestati e relativi ad operazioni di "interscambio di assegni", a seguito dei quali per due correntisti si era costituita una temporanea liquidita' fittizia, in quanto le operazioni descritte in sede di controllo non presentavano alcuna irregolarita', ne' era configurabile una sua rilevante carenza di diligenza e prudenza.

b) Non rispondeva al vero che fosse presente in ufficio nei giorni in cui si erano verificate alcune operazioni, che avrebbero richiesto l'invio di assegni al notaio per elevare il protesto, non ricorrendo circostanze tali da comportare una particolare urgenza per attivare la relativa procedura. Per altro verso, il fatto che egli avrebbe prelevato dal proprio conto la somma di lire 8.600.000 consegnandola ad altro dipendente (al quale erano riferibili le denunziate irregolarita' e che avrebbe anche abilmente occultato della documentazione, in modo da sfuggire ai controlli) in modo da consentirgli di ripianare un debito di interessi, non sarebbe indice di una mancanza di controllo, ma di impossibilita' di avvedersi di tali irregolarita', come gli stessi organi ispettivi avevano avuto modi di constatare.

c) In base a tale diversa ricostruzione dei fatti, tutti riconducibili al comportamento di altro dipendente, tenendo conto del contenuto oggettivo delle inadempienze ascritte e dell'intensita' dell'elemento soggettivo, le contestazioni mosse - sia pur ridimensionate dal giudice di appello - non sarebbero comunque tali da configurare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, anche alla luce dell'assenza di precedenti disciplinari. E significativamente altro dipendente, pure coinvolto nelle rilevate irregolarita', dopo il licenziamento, a seguito di transazione e' stato riammesso in servizio, segno evidente della non rilevante gravita' degli addebiti.

d) Tardiva poi era la contestazione relativa alla mancata contabilizzazione dei titoli con la BN. e di tale aspetto, pur sollevato in appello, la sentenza impugnata non ha tenuto conto.

Con il secondo motivo sono denunziati vizi di motivazione, in quanto la contestazione e' stata quella della mancanza di un controllo piu' rigoroso, senza considerare l'atteggiamento collaborativo assunto in sede di accertamento delle irregolarita', tutte commesse da altro dipendente ( Gr. , nel quale la BA. aveva riposto ampia fiducia, tanto da conferirgli l'incarico di sostituto del preposto presso l'agenzia di (OMESSO)), i continui distacchi del ricorrente presso altri uffici, la mancanza di efficaci sistemi di controllo esistenti all'epoca dei fatti - dimostrata dal fatto che le irregolarita' erano sfuggite anche al precedente preposto della predetta agenzia -, elementi tutti che avrebbero dovuto orientare il giudice di merito ad una diversa conclusione.

Da ultimo la corte palermitana non avrebbe motivato sulla richiesta di prova per testi, dalla quale sarebbe emersa l'omessa segnalazione delle irregolarita' da parte dell'ufficio centrale, che aveva la possibilita' di rilevare le anomalie in questione, tant'e' che solo nel novembre 1996 e' stato richiesto al Gr. di ripianare gli intessi maturati.

2. Con il ricorso incidentale la Banca censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione nella parte in cui ha ridimensionato la gravita' dei fatti, non tenendo conto del reiterarsi dei comportamenti del D'. , del fatto che costui non aveva provveduto l'acquisizione del c.d. "benefondi" per un assegno di lire 9.150.000 nonostante il cospicuo ammontare dello stesso ed, infine, della somma messa a disposizione del Gr. per consentirgli di ripianare il debito per intessi dovuti in reazione alle operazioni irregolari commesse.

3. Ritiene la Corte che tanto il ricorso principale che quello incidentale sono privi di fondamento.

4. Quanto al ricorso principale conclusivamente lo stesso prospetta le questioni relative all'accertamento dei fatti compiuta dai giudici di merito, alla mancata ammissione di mezzi istruttori, alla tempestivita' di alcune contestazioni, alla proporzionalita' della sanzione adottata.

Con il ricorso incidentale e' prospettata, da opposto punto di vista, la stessa questione della proporzionalita'

Orbene, quanto alla valutazione delle circostanze di fatto, poste a fondamento della sentenza impugnata, questa Corte non puo' che rimarcare il suo costante orientamento, in forza del quale la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non gia' il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito: il controllo di logicita' del giudizio di fatto non equivale infatti ad una revisione del ragionamento decisorio della sentenza di appello (da ultimo, tra le varie conformi, Cass. 19 marzo 2009 n. 6694).

Applicando questo principio al caso in esame, va evidenziato che con la puntuale ricostruzione dei fatti il ricorrente in sostanza chiede una diversa valutazione di quegli stessi fatti, che la corte palermitana ha ampiamente ed esaurientemente svolto, ma una siffatta prospettazione non consente al giudice di legittimita' di condividerla, a meno che non si ravvisi - il che nella specie non si riscontra - nell'iter logico seguito dal giudice del merito una contraddittorieta' od un'omissione su un punto decisivo: la sentenza impugnata ha provveduto ad un'accurata disamina di tutte le circostanze di fatto ed e' pervenuta alla conclusione che, sia pure ridimensionando la gravita' di alcune contestazioni, al D'. correttamente era stato mosso l'addebito di un omesso doveroso controllo dell'attivita' dei suoi collaboratori; ha poi correttamente valorizzato la circostanza del prelievo di una cospicua somma dal proprio conto, per essere poi consegnata al suo sostituto ( Gr. ) per consentirgli nello stesso giorno di ripianare il debito per interessi dovuti alla banca per effetto dello scoperto conseguente ad alcune operazioni irregolari compiute.

Quanto all'ammissione di mezzi istruttori ne va sottolineata la non decisivita', dato che la mancanza di segnalazione da parte degli uffici centrali di operazioni irregolari (verosimilmente dovuta alla sottrazione di documentazione da parte del Gr. ), ove venisse accertata, non farebbe venir meno il contenuto della contestazione riguardante la mancanza di controlli che, in quanto preposto dell'agenzia di (OMESSO), il ricorrente avrebbe dovuto diligentemente effettuare - ma che non aveva effettuato - sull'operato dei propri collaboratori. Nessun cenno si rinviene nella sentenza impugnata alla tempestivita' di alcune contestazioni e la deduzione del ricorrente di aver sollevato la relativa questione in appello non puo' essere presa in considerazione, non contenendo il ricorso alcuna specifica indicazione al riguardo. Poiche', per il principio dell'autosufficienza del ricorso, non e' consentito a questa Corte di andare alla ricerca del se e del quando la questione sia stata prospettata, della stessa non e' possibile procedere all'esame.

In ordine poi alla proporzionalita' della sanzione adottata - questione sollevata per pervenire ad opposte conclusioni da ambo le parti - va ricordata la costante giurisprudenza della Corte (tra le piu' recenti Cass. 10 dicembre 2007 n. 25743) per la quale il giudizio di proporzionalita' o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso e' istituzionalmente rimesso al giudice di merito e si sostanzia nella valutazione della gravita' dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, cosi' che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Questa operazione e' stata compiuta con particolare cura della corte di appello, che ha tenuto conto dei precedenti lavorativi del D'. , delle frequenti sue applicazioni presso altre agenzie, ma ha anche rilevato che, in relazione alla posizione rivestita, la condotta contestata era espressione di una grave negligenza ed imprudenza, di una certa ingenuita' accompagnata da un'eccessiva fiducia nell'altrui operato: sulla base di tali rilievi, valutati in maniera corretta, quel giudice ha ritenuto che ricorresse un giustificato motivo per risolvere il rapporto.

Le osservazioni svolte con riguardo al ricorso principale, valgono per rigettare perche' infondato anche il ricorso incidentale.

5. In considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

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