E' legittimo il licenziamento del lavoratore che abbia inviato un numero massiccio di sms dal cellulare aziendale

Integra la nozione legale di giusta causa del licenziamento ex art. 2119 c.c. - in quanto in grado di far venire meno la fiducia del datore di lavoro sull'operato del dipendente - la condotta del lavoratore il quale utilizzi il telefono cellulare aziendale per fini personali. Il fatto che l'abuso del cellulare di servizio sia avvenuto con l'invio di SMS e non con telefonate non esclude l'inadempimento. Ciò in quanto l'entità dei messaggi indebitamente inviati può essere di proporzioni tali da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e, quindi, da giustificare la sanzione espulsiva da parte del datore di lavoro

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 8 marzo 2010, n. 5546



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Presidente

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 27861-2006 proposto da:

CA. FA. , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PETTINI ANDREA, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TE. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROMEI ROBERTO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 536/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/05/2006 R.G.N. 2384/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito l'Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 536/2006 depositata il 16 maggio 2006 la Corte d'appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato la legittimita' dei due licenziamenti intimati per giusta causa dalla s.p.a. Te. It. a Ca. Fa. in data, rispettivamente, (OMESSO). Il Giudice dell'appello ha ritenuto giustificato il recesso della datrice di lavoro in relazione alle contestazioni disciplinari con cui era stato addebitato al lavoratore il prolungato e massiccio uso indebito del telefono cellulare di servizio.

Avverso tale sentenza Ca. Fa. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Te. It. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente sostiene, con denuncia di violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 4 e articolo 112 c.p.c., che il primo giudice ritenne non proporzionata la sanzione espulsiva, senza che Te. appellasse sul punto. Di conseguenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno su tale questione, come peraltro era stato eccepito dall'appellato.

Il motivo e' infondato. A prescindere dal fatto che dall'atto di appello di Te. risulta che la societa', nel censurare la decisione assolutoria di primo grado, insistette sull'assoluta gravita' dell'illecito commesso dal dipendente, sostenendo che il licenziamento fosse misura legittima e proporzionata, si osserva che e' la stessa sentenza impugnata a riferire (pag. 5) che Te. con il ricorso in appello sottolineo' come i fatti contestati integrassero estremi di reato (appropriazione indebita aggravata e truffa), assumendo connotati di estrema gravita', tali da minare irrimediabilmente ogni vincolo fiduciario e, quindi, da giustificare la sanzione espulsiva.

Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 112, 329, 342, 346 e 434 c.p.c., in ' relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c, nonche' violazione degli articoli 112, 329, 342 e 346 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente premette che il primo giudice escluse la proporzionalita' per due motivi: il CCNL in corso non prevedeva il licenziamento per i fatti contestati; quello successivo solo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Quindi sostiene che questo capo della sentenza non fu appellato, al pari della esclusione della volontarieta' e della consapevolezza dell'illecito. Di conseguenza, la Corte d'appello si sarebbe occupata di questioni non sottoposte al suo giudizio.

Il motivo e' infondato. Posto che l'unico contratto da prendere in considerazione e' quello in vigore al momento dell'inadempimento, e' del tutto irrilevante che esso non sanzionasse l'uso privato del cellulare di servizio, perche' la Corte d'appello ha fatto applicazione dell'articolo 2119 c.c.. Sotto il secondo aspetto, e' da notare che Te. appello' in punto di proporzionalita' della sanzione, investendo di conseguenza anche i profili della volontarieta' e della consapevolezza dell'atto compiuto, che concorrono insieme con altri ad integrare il suddetto requisito.

Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'articolo 2119 c.c., della Legge n. 604 del 1966, della Legge n. 300 del 1970, degli articoli 1175 e 1375 c.c., nonche', ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione. Il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere ritenuto tempestiva la contestazione. Sostiene che Te. , pur avendone la possibilita', non sottopose a verifica per lungo tempo l'uso del cellulare e quindi si sottrasse alla possibilita' di avere conoscenza dell'uso indebito dell'apparecchio prima che tale abuso assumesse proporzioni elevate, tali da rendere possibile il licenziamento. Con la sua inerzia Te. ingenero' nel lavoratore il convincimento che l'uso privato del cellulare di servizio fosse consentito.

Il motivo e' infondato. La sentenza impugnata ha accertato i seguenti fatti. Ti. , ente gestore del servizio di telefonia mobile utilizzato da Te. , non trasmetteva un dettaglio del traffico, ma si limitava a fatturare gli importi complessivamente dovuti per le centinaia di numeri di telefonia mobile che facevano capo alla stessa Te. . Per tal motivo dalla fattura "cumulativa" non si evinceva il traffico telefonico di ciascun cellulare e l'importo da riferire ai singoli apparecchi.

Te. avvio' un'indagine solo a seguito di una nota Ti. che segnalava il traffico anomalo di alcuni cellulari di servizio. Essa ebbe inizio nel mese di (OMESSO) e fu divisa in due periodi. Il primo va dal (OMESSO). La relativa contestazione venne fatta il (OMESSO). Venne addebitato al Ca. un traffico privato di n. 10.477 SMS per un importo di lire 2.514.480, cui segui' un primo licenziamento in data (OMESSO). Il secondo periodo va dal (OMESSO)1 con contestazione del (OMESSO). Venne addebitato un ulteriore traffico privato di n. 39.836 SMS per un importo di lire 9.959.000, cui segui' il secondo licenziamento in data (OMESSO).

La Corte d'appello ha rilevato come l'accertamento degli abusi fu molto laborioso, per la necessita' di individuare le situazioni anomale e poi distinguere dal traffico di servizio lecito - quello illecito. Si dovettero analizzare "migliaia e migliaia" di tabulati. Il conteggio relativo al primo periodo reca centosettanta pagine di prospetti allegati.

Alla stregua di tali risultanze, il giudizio della Corte di merito circa la tempestivita' della contestazione e' ineccepibile. Basti pensare che a fronte di verifiche iniziate nell'(OMESSO) su di un periodo esteso dal (OMESSO) dello stesso anno, una prima contestazione si ebbe il (OMESSO) successivo. Proseguendo le verifiche sul traffico successivo al (OMESSO) e fino al (OMESSO), la seconda contestazione fu del (OMESSO).

Ne' puo' ritenersi in colpa la Te. per le mancate verifiche, pur possibili, prima che venisse allertata da Ti. . Si deve innanzitutto considerare che il cellulare era stato consegnato al Ca. non anni prima, ma, come indica la sentenza, soltanto il (OMESSO). In secondo luogo, ed e' quanto la sentenza impugnata ha puntualmente rilevato, non puo' ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento che egli riponga nella correttezza del dipendente che utilizzi uno strumento di lavoro. Non e' consentito equiparare alla conoscenza effettiva la possibilita' di conoscenza dell'illecito, ne' supporre una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi.

Il quarto motivo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'articolo 2119 c.c., della Legge n. 604 del 1966, della Legge n. 300 del 1970, articolo 7 degli articoli 1175 e 1375 c.c., nonche' vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5, investe il giudizio di proporzionalita' della sanzione.

Il ricorrente addebita alla Corte di merito di non aver considerato che: 1) era vietato il "traffico", ossia le conversazioni telefoniche, non gli SMS; 2) il lavoratore era quindi in buona fede nel ritenere consentiti i messaggi, tanto piu' che l'apparecchio non era disabilitato a tale impiego; 3) gli analoghi abusi commessi da numerosi altri lavoratori erano anch'essi dimostrativi della buona fede; 4) nessun danno era derivato a Te. perche' non risultava essere stato utilizzato tutto il traffico "prepagato"; 5) in analoghe circostanze Te. aveva punito l'illecito con sanzioni conservative.

Anche quest'ultimo motivo non e' fondato. Va premesso che la valutazione relativa alla proporzionalita' della sanzione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimita', ove adeguatamente motivato.

Nella specie, la Corte d'appello ha innanzitutto escluso la buona fede, posto che nella scheda consegnata al lavoratore era specificato che l'utilizzazione dell'apparecchio era consentita esclusivamente per motivi di servizio e che era vietato l'utilizzo della SIM CARD per l'effettuazione di traffico a titolo personale, onde e' irrilevante che nel cellulare non fosse impedita la funzione SMS. Ha poi ritenuto "la rilevante gravita' della condotta ... attestata da circa 50.000 SMS", con una media di oltre 100 messaggi al giorno, tenuto conto dell'arco temporale di rilevazione, che hanno "rappresentato un sicuro e non trascurabile costo per l'azienda (corrispondente a circa 12,5 milioni delle vecchie Lire)". Il fatto che in gran parte i messaggi fossero "inviati in ravvicinatissima sequenza a tutte le ore del giorno e, soprattutto, della notte" autorizza il sospetto che il mittente intendesse assicurare al destinatario i vantaggi del l'autori carica. La Corte ha quindi conclusivamente osservato che non si e' trattato "di un occasionale utilizzo dell'apparecchio di servizio per motivi personali, ... ma di una reiterata, sistematica, programmata - tali i moltissimi messaggi inviati in modo sequenziale in orario notturno con evidente 'programmazione' del loro invio - attivita' volta, con tutta evidenza, al conseguimento di illegittimi benefici in termini di autoricarica ...".

In tali argomentazioni non si ravvisano contraddizioni o vizi logici. Il fatto che l'abuso del cellulare di servizio avvenisse con l'invio di SMS e non con telefonate non esclude l'inadempimento, perche' con l'espressione "traffico" si intendono comprese tutte le possibili modalita' di utilizzo dell'apparecchio (nello stesso controricorso, a pag. 42, tale termine viene adoperato in senso onnicomprensivo). D'altra parte, un telefono di servizio e' per definizione interdetto all'uso privato, proprio perche' costituisce uno strumento di lavoro e non un benefit; cio' che consente anche di escludere la buona fede del lavoratore, al quale era fatto divieto di usare, senza distinzioni, la SIM CARD. Anche la circostanza che Te. corrispondesse un importo fisso per i cellulari, elemento trascurato dalla Corte di appello, e' irrilevante. Innanzitutto, perche' l'esistenza di un danno non e' requisito necessario per la configurabilita' della giusta causa, ed in secondo luogo perche' l'utilizzo abnorme della SIM CARD avrebbe potuto indurre la TI. ad una revisione in aumento del canone fisso. La segnalazione fatta a Te. non avrebbe giustificazione se per TI. fosse stato indifferente il volume di traffico in partenza dalle utenze a canone fisso. L'esistenza di un vasto contenzioso per fatti analoghi non costituisce una discriminante per coloro che hanno abusato del rapporto di fiducia, come logicamente rilevato dalla sentenza impugnata, la quale ha escluso, sulla base delle chiarissime prescrizioni contenute nella scheda consegnata al lavoratore, che potesse esservi un "equivoco interpretativo" sulle limitazioni all'uso dell'apparecchio.

Quanto all'esistenza di fatti analoghi puniti da Te. con sanzioni conservative, la Corte d'appello ha osservato che "il criterio seguito dalla societa' - le allegazioni sul punto non sono state in alcun modo contestate e' stato quello di tenere conto dell'"entita'" del traffico indebitamente inviato: una cosa e', infatti, inviare qualche messaggio SMS, altra e diversa - anche "qualitativamente" - cosa e' l'invio di parecchie migliaia di tali messaggi.". Ed infatti, ha notato la Corte d'appello, accanto a sanzioni conservative vi sono stati "numerosi licenziamenti per analoghi comportamenti".

Vi sono stati quindi in alcuni casi licenziamenti, in altri sanzioni meno gravi per comportamenti "analoghi", ma non identici. Il ricorrente richiama in proposito "documenti agli atti", ma non ne indica il contenuto, neppure per una verifica della sola analogia. Comunque, una volta accertato che l'inadempimento nello specifico caso e' di proporzioni tali da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, che e' quanto occorre e basta per la giusta causa, resta irrilevante la diversita' della sanzione adottata dal datore di lavoro in casi analoghi. Solo l'identita' delle situazioni potrebbe privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, la motivazione del provvedimento adottato, comparata a quelle assunte in fattispecie analoghe (Cass. 7 marzo 1987 n. 2433, 9 settembre 1995 n. 9534; contra, Cass. 8 gennaio 2008 n. 144).

In conclusione, la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello, risultando congruamente motivata e logicamente articolata, non e' censurabile in questa sede, cosi' come ritenuto da questa Corte in fattispecie analoghe (Cass. n. 15334 e 22066 del 2007; n. 837, 29480 e 29669 del 2008).

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in euro 27,00 per esborsi e in euro 3000,00 (tremila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 783 UTENTI