E' legittimo il licenziamento del lavoratore, divenuto inidoneo al lavoro per ragioni di malattia se non prova la dipendenza della patologia da una causa di servizio

In tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 giugno 2009, n. 15080)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12637/2006 proposto da:

MI. PA. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GURRERA LELIO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

KS. S.P.A., (gia' Is. di. Vi. Ci. di. Pa. Me. s.p.a);

- intimata -

sul ricorso 15560/2006 proposto da:

KS. S.P.A., (gia' Is. di. Vi. Ci. di. Pa. Me. s.p.a), elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MI. PA. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1495/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/01/2006 R.G.N. 1917/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2009 dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 18 gennaio 2006 e notificata il successivo 16 febbraio, la Corte d'appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza del 28 giugno 2002, con la quale il locale Tribunale aveva respinto le domande svolte da Mi.Pa. nei confronti della KS. s.p.a,, per ottenere l'annullamento del licenziamento da quest'ultima comunicatogli con lettera del 17 novembre 1999, motivato con la sopravvenuta inidoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata particolare da lui svolte in maniera esclusiva nel corso del rapporto di lavoro.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto generica la deduzione secondo cui la malattia da cui era affetto il lavoratore trovasse origine nelle mansioni svolte, ha accertato che la datrice di lavoro non aveva avuto la possibilita' di impiegare il Mi. in mansioni diverse da quelle di guardia giurata, ed ha escluso che questi non potesse essere licenziato in quanto computabile nella quota di riserva di cui alla Legge n. 68 del 1999.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione Mi. Pa. con sei motivi.

Resiste alle domande, sostenendo l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso, la societa' con proprio rituale controricorso, proponendo altresi' contestualmente ricorso incidentale con quattro motivi, illustrando poi le proprie difese con memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - I ricorsi, principale e incidentale vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2.1 - Col primo motivo, il ricorrente principale deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 113, 132 e 414 c.p.c. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse fornito alcun utile elemento diretto a dimostrare la malattia asserita e in relazione alla quale era stato giudicato inabile allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata.

Ed infatti, secondo il Mi. nell'atto di appello sarebbe stata indicata la precisa patologia di cui egli era ed e' affetto e prodotta la documentazione medica di supporto.

2.2 - Col secondo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli articoli 113, 115, 116, 421 e 437 c.p.c. e degli articoli 2697 e 2727 c.c. e per vizio di motivazione.

Il giudice di appello avrebbe infatti erroneamente affermato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento a sostegno alla deduzione secondo la quale la malattia sarebbe dipesa dall'attivita' lavorativa svolta alle dipendenze della KS. s.p.a.

Il ricorrente sostiene infatti di aver fornito, sia in sede di appello che davanti al Tribunale, l'indicazione di una serie di circostanze di fatto da cui era possibile desumere, addirittura come fatto notorio, tale nesso di causalita'.

Conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe errato nel non ammettere la C.T.U. per la relativa valutazione tecnica, che avrebbe consentito di accertare l'origine professionale della malattia e quindi l'esonero del ricorrente dal licenziamento.

2.3 - Col terzo motivo, il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 3, articoli 1464 e 2697 c.c., nonche' il vizio di motivazione sul punto.

La Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe errato nel ritenere che la societa' avesse provato l'impossibilita' di adibirlo a diverse mansioni di tipo impiegatizio, possibili in azienda, anche attraverso la corretta impostazione della organizzazione aziendale che avrebbe affidato compiti amministrativi anche alle guardie giurate e viceversa.

2.4 - Col quarto motivo, il ricorrente Mi. censura la sentenza della Corte d'appello di Palermo per violazione e/o falsa applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, articoli 3 e 10 e della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 3, nonche' per vizio di motivazione sul punto.

La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle domande in ragione della computabilita' del ricorrente nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge indicata, per cui non avrebbe potuto essere licenziato. I giudici non avrebbero infatti tenuto conto che la societa' non avrebbe dimostrato di avere personale assunto nelle categorie protette, per cui lui non doveva essere licenziato, ma computato nella quota riservata a tali categorie.

2.5 - La sentenza impugnata sarebbe inoltre, secondo il ricorrente principale, viziata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 187, 228, 230, 421 e 437 c.p.c., nonche' per vizio di motivazione sul punto, per non aver accolto le richieste di interrogatorio formale del legale rappresentante della societa' e di esibizione del libro matricola, di richiesta di informazioni presso l'INPS e l'INAIL in ordine al numero dei dipendenti occupati dalla societa' al momento del licenziamento con le relative mansioni.

2.6 - Infine, il ricorrente chiede il riconoscimento a proprio favore anche delle spese dei due gradi di giudizio, a seguito dell'accoglimento delle sue conclusioni in questa sede.

Il ricorso conclude con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, con le conseguenze che ne derivano.

3.1 - Col primo motivo di ricorso incidentale, la societa' deduce la violazione da parte della Corte territoriale dell'articolo 437 c.p.c., comma 2, per non avere dichiarato inammissibile il deposito da parte dell'appellante di documentazione medica con l'atto di appello.

3.2 - Il secondo motivo del ricorso incidentale e' relativo alla violazione della Legge n. 68 del 1999, articolo 1, comma 7 e articolo 4, comma 4.

Pur dando ragione alla societa', la Corte, seguendo il ragionamento fatto dal Tribunale, sembrerebbe avere male interpretato le norme indicate, ritenendo che alla stregua di tali norme che il lavoratore divenuto inabile durante il rapporto per infortunio o malattia professionale avrebbe un diritto assoluto alla conservazione del posto, mentre il lavoratore divenuto inabile per infortunio o malattia non dovuti a rapporto di lavoro riceverebbero la piu' limitata tutela di cui all'articolo 4, comma 4 della legge.

Secondo la ricorrente incidentale, viceversa, ambedue le categorie di lavoratori potrebbero essere licenziati nei limiti segnati dalla seconda delle norme citate.

3.3 - Col terzo motivo, la societa' deduce la violazione dell'articolo 414 c.p.c. e il vizio di motivazione, per avere rigettato, sia pure implicitamente la censura della societa' secondo cui il ricorrente aveva violato l'articolo 414 c.p.c., per non avere indicato, nel momento in cui sosteneva che avrebbe dovuto essere adibito a mansioni diverse da quelle in ordine alle quali era stato dichiarato inidoneo, quali fossero in azienda le mansioni che era possibile affidargli.

3.4 - Col quarto motivo, la societa' deduce la violazione degli articoli 414 e 433 c.p.c.. Inapplicabilita' della Legge n. 68 del 1999, articolo 10, comma 4, nel caso di specie.

La societa' aveva eccepito la genericita' della deduzione attorea secondo la quale il ricorrente non avrebbe potuto essere licenziato in quanto rientrante nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge.

La Corte aveva invece esaminato nel merito la questione, sia pure rigettandola.

La ricorrente incidentale conclude per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale con eventuale correzione della motivazione della sentenza impugnata.

I primi quattro motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi e che riproducono sostanzialmente i primi tre motivi del ricorso in appello, come illustrati nella sentenza impugnata, sono infondati.

Nonostante il riferimento nelle rubriche relative ai primi tre motivi, a diverse violazioni di legge sostanziale e processuale (peraltro non illustrate specificatamente nel corpo degli stessi), la relativa complessa censura investe sostanzialmente la motivazione della sentenza, ritenuta insufficiente, illogica e comunque viziata laddove ha ritenuto la genericita' del ricorso introduttivo, in quanto non vi sarebbe neppure specificata la patologia da cui il ricorrente sarebbe affetto e indicate le modalita' di svolgimento del rapporto da cui tale patologia sarebbe derivata nonche' sul punto in cui aveva affermato che comunque la societa' avrebbe provato di non avere avuto la possibilita' di reimpiegare il lavoratore licenziato in altre mansioni.

Va in proposito ricordato che, trattandosi di valutazioni e accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale, il possibile controllo di legittimita' su di esso e' limitato, alla stregua dell'articolo 360 c.p.c., n. 5), alla eventuale insufficienza o contraddittorieta' dell'iter logico seguito dal giudice di merito nella motivazione della sentenza, sulla base dell'analisi degli atti di causa, in ordine ad un punto decisivo, tale cioe' da far ritenere che la corretta considerazione della relativa circostanza avrebbe condotto ad una diversa soluzione della controversia (cfr., per tutte, Cass. sez. 3, 21 novembre 2006 n. 24744; sez. 1, 22 gennaio 2007 n. 1270).

Viceversa, nel caso in esame il ricorrente contrappone alla valutazione della Corte territoriale di genericita' di allegazione e quindi di deduzione probatoria del ricorso introduttivo, una propria diversa valutazione fondata sostanzialmente sull'esame delle stesse deduzioni che la Corte territoriale ha ritenuto generiche.

Una tale operazione e' condotta richiamando quanto specificato e documentato unicamente nell'atto di appello, e quindi tardivamente (cfr. Cass. S.U. 17 giugno 2004 n. 1353 e, recentemente Cass. 14 giugno 2007 n. 13878), per cio' che riguarda la patologia da cui il ricorrente e' affetto e richiamando nozioni ritenute di comune esperienza quanto alla gravosita' sul piano fisico e su quello psichico del lavoro di guardia giurata nonche' sulla derivazione dei problemi cardiaci da tale attivita'.

In proposito va peraltro richiamata la giurisprudenza delle sezioni unite sopra citata e a cui questo collegio aderisce, la quale nella materia limitrofa dell'equo indennizzo, superando un precedente contrasto verificatosi all'interno della sezione lavoro, ha affermato il principio secondo cui il lavoratore che sostiene la dipendenza di una malattia o di una menomazione dell'integrita' psico - fisica da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare con precisione i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilita' dell'infermita' denunciata alle modalita' concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo.

La Corte ha infatti escluso che le modalita' di una determinata mansione possano rappresentare un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turai di servizio, dell'ambiente in generale, etc. ed ha affermato l'assoluta irrilevanza del fatto che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalita' della prestazione lavorativa allorquando dette modalita' non siano state precisate nei termini indicati.

Infine, con riguardo alle patologie aventi carattere comune, quale quella da cui si dichiara affetto il Mi. presenta una eziologia c.d. multifattoriale, le sezioni unite hanno affermato che il nesso di causalita' fra attivita' lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non puo' essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilita', ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensita' dell'esposizione a rischio.

Alla luce di tale arresto giurisprudenziale, le valutazioni espresse sul punto nei due primi motivi di ricorso appaiono prive di fondamento.

Cosi' come infondate sono altresi' le censure relative alla ritenuta (dalla Corte territoriale) acquisizione della prova per testimoni della impossibilita' di un diverso impiego del ricorrente nell'ambito del servizio, argomentata dai giudici di merito attraverso l'analisi dettagliata della composizione della forza lavoro all'interno della societa', che ha condotto alla valutazione che le poche mansioni che il ricorrente potrebbe svolgere, sono stabilmente affidate ad altri lavoratori, ai quali non sarebbe ragionevole imporre il sacrificio di un mutamento di compiti o di un licenziamento, per far luogo al ricorrente.

In proposito, Mi.Pa. si limita infatti a sovrapporre alle argomentazioni della Corte proprie opposte valutazioni fondate sui medesimi accertamenti senza individuare specifici vizi logici nella motivazione della sentenza e quindi sostanzialmente proponendo alla Corte di legittimita' un nuovo diverso apprezzamento dei fatti oggetto di accertamento in giudizio, fondato addirittura sull'imposizione all'impresa di una organizzazione diversa da quella concretamente adottata, in nome di una migliore efficienza e razionalita' della stessa; il che non appare in alcun modo affidato al giudice di legittimita' nel nostro Ordinamento processuale.

Quanto al quarto motivo di ricorso, che attiene alla corretta interpretazione della legge ivi citata, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la norma di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 10, (secondo la quale "il recesso di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 9, ovvero il licenziamenti per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge") si applica espressamente e in maniera esclusiva ai lavoratori assunti in applicazione della disciplina dettata in materia di assunzioni obbligatorie, tra i quali non rientra il ricorrente.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto in ricorso dal Mi. le norme della legge citata non prevedono in alcuna parte la computabilita' nella quota di riserva del personale invalido non assunto obbligatoriamente nel caso che tale quota risulti scoperta nell'azienda presa in considerazione.

Il quinto motivo del ricorso principale e' inammissibile, non avendo il ricorrente, in ossequio alla regola dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., tra le altre 28 gennaio 2008 n. 1756 e 10 marzo 2008 n. 6294), dedotto di aver tempestivamente formulato tali prove gia' in primo grado.

Infine l'ultimo motivo del ricorso principale, dipendendo dall'accoglimento degli altri, segue la sorte di questi.

Il ricorso incidentale (non proposto in via meramente subordinata, per il caso di accoglimento del ricorso principale, ma mirato ad ottenere la modifica della motivazione della sentenza di appello), e' inammissibile per difetto dell'interesse ad agire da parte della societa' ricorrente.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr,, da ultimo, Cass. 23 maggio 2008 n. 13373), l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c., va desunto dall'utilita' giuridica e non meramente di fatto che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si collega pertanto alla soccombenza anche parziale nella precedente fase di giudizio. Deve pertanto ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest'ultima possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte medesima nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione siano suscettibili di formare giudicato (cfr. Cass. 14 dicembre 1996 n. 11180).

Nel caso in esame, dopo la sentenza di rigetto dell'appello proposto unicamente dal Mi. , non appare percepibile e comunque non e' in alcun modo spiegato dalla ricorrente incidentale, quale interesse residui ai fini dell'impugnazione della stessa solo per cio' che concerne la relativa motivazione.

Anche per tale scopo appare infatti necessario un interesse ad agire, qui rimasto silente.

Concludendo, riuniti i ricorsi, va respinto quello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, con conseguente compensazione integrale tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

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