E' legittimo il licenziamento del lavoratore in procinto di sposarsi, se interviene prima della richiesta formale delle pubblicazioni

La presunzione di nullità dei licenziamento temporalmente contigui al matrimonio non può estendersi a un periodo anteriore a quello stabilito dalla legge («dal giorno della richiesta delle pubblicazioni»), con la conseguenza che a tal fine non assume rilievo il compimento di atti prodromici, anche se previsti dalla legge. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 29 luglio 2009, n. 17612)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - rel. Presidente

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MELIADO’ Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NI. AL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCELLA ARMANDO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SI. S.R.L., NO. PA. , VE. LU. ;

- intimati -

e sul ricorso n. 18722/2006 proposto da:

SI. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato DI BATTISTA GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETROLI ORAZIO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

NI. AL. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 880/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/12/2005 R.G.N. 535/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 06/05/2009 dal Presidente Dott. MATTONE Sergio;

udito l'Avvocato GUERRERA GRIMALDI per delega PETROLI ORAZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Chiavari Ni.Al. ha impugnato - per quanto ancora qui rileva - il licenziamento intimatogli dal suo datore di lavoro, la s.r.l. SI. in data (OMESSO) assumendone la nullita' per violazione della Legge n. 7 del 1963, in quanto disposto a causa di matrimonio e, comunque, per mancanza di giustificato motivo oggettivo.

Respinta la domanda dal Tribunale e proposto appello da Ni. , la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 28 dicembre 2005, ha in primo luogo ritenuto infondata la censura relativa alla asserita nullita' del licenziamento per causa di matrimonio. Ha affermato al riguardo, invero, che "a prescindere...dalla questione circa l'applicabilita' al genere maschile della normativa "sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri", di cui alle Legge 9 marzo 1963, n. 1", la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio era stata redatta in data successiva a quella del licenziamento, per cui non sussisteva la presunzione legale che esso fosse stato intimato a causa di matrimonio, non potendo peraltro attribuirsi rilievo alla circostanza che il procedimento amministrativo fosse iniziato in precedenza e non avendo il ricorrente dedotto alcuna prova diretta a dimostrare positivamente il proprio assunto.

Ha ritenuto, viceversa, fondata la domanda subordinata di illegittimita' del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, osservando che non poteva dirsi assolto dalla societa' l'onere della prova circa la concreta riferibilita' del provvedimento di recesso a ragioni di carattere produttivo - organizzativo e circa l'impossibilita' di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la sua qualifica. E, non essendo risultato che i dipendenti della societa' superassero la soglia occupazionale richiesta per il beneficio della stabilita' reale, ha condannato la stessa a riassumere Ni. o, in mancanza, a versargli quattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Ha proposto ricorso per Cassazione Ni. sulla base di due motivi.

La societa' SI. si e' costituita mediante controricorso ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va disposta anzitutto la riunione dei ricorsi - principale ed incidentale - in quanto proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).

2.- Il ricorso principale si articola in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente - nel denunciare violazione e falsa applicazione della Legge 9 gennaio 1963, n. 7, articolo 1, comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 - sostiene che erroneamente la Corte d'appello non ha attribuito rilievo al certificato dell'ufficiale di stato civile del Comune di (OMESSO) nel quale si attestava che i nubendi (entrambi dipendenti della Si. ) avevano dato avvio alla procedura per la pubblicazione del matrimonio in data (OMESSO) (anteriore, cioe', all'intimazione del licenziamento). Osserva in proposito che, se il legislatore ha inteso proteggere i nubendi dal licenziamento per causa di matrimonio,il momento rilevante da cui far decorrere la tutela non puo' che essere quello in cui essi si sono recati in Comune per avviare la procedura, a prescindere dalla richiesta "formale" delle pubblicazioni.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la Corte d'appello abbia affermato che non era stata dedotta alcuna prova diretta a dimostrare la conoscenza in ambito lavorativo della sua intenzione di sposarsi con altra dipendente della Si. quando erano stati articolati al riguardo numerosi e specifici capitoli preordinati a dimostrare tale circostanza.

La Corte giudica il ricorso infondato.

Come e' noto - e come e' stato riferito dalla sentenza impugnata - la Legge 9 gennaio 1963, n. 7, articolo 1 stabilisce, al comma 2, che "sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio"; ed al terzo comma precisa, poi, che si presume che il licenziamento sia stato disposto per causa di matrimonio ove esso sia stato intimato "nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa". Al fine di porre fine ad una prassi discriminatoria all'epoca dilagante - che non puo' dirsi, peraltro, sia oggi cessata - il legislatore ha, cioe', introdotto una presunzione di nullita' dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio (come tali colpiti dal sospetto che sia da rinvenire in tale modifica dello status del dipendente l'effettiva ragione del recesso), peraltro ancorandola, nell'ambito della sua discrezionalita', ad eventi rivestiti da un carattere di ufficialita' e consacrati in atti formali, quali la richiesta di pubblicazioni di matrimonio e la sua celebrazione. La chiara dizione della disposizione in oggetto non lascia adito ad una interpretazione diversa da quella fatta propria dalla sentenza impugnata ed esclude, quindi, che possa darsi rilievo ad atti prodromici alla richiesta di pubblicazioni, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 51 che impegna l'ufficiale dello stato civile a verificare l'esattezza della dichiarazione resa dai nubendi e ad acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio prima di procedere alle pubblicazioni stesse.

In conclusione, nessun rilievo puo' attribuirsi alla dichiarazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile dalla quale risulta che i nubendi si sarebbero recati in Comune il (OMESSO) "per iniziare il procedimento di pubblicazione matrimoniale", con la conseguenza che il motivo in esame deve essere per cio' solo rigettato (restando cosi' ininfluente la questione circa l'applicabilita', nell'attuale contesto socio - normativo, della Legge n. 7 del 1963, articolo 1, anche ai lavoratori di sesso maschile ovvero della sua eventuale illegittimita' sotto il profilo costituzionale).

Quanto, poi, al secondo motivo, va rilevato che soprattutto a fronte dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui nessuna prova il ricorrente avrebbe dedotto per dimostrare positivamente il proprio assunto, questi - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - avrebbe dovuto precisare in quale atto (se nel ricorso introduttivo o altrove) avesse articolato la prova per testi ed indicato i relativi nominativi, laddove egli si e' limitato in questa sede a riportarne i capitoli; ne', ad ogni modo, nella doglianza in esame e' stato precisato sotto quale profilo sarebbe stato rilevante l'asserito collegamento del recesso con le preannunziate nozze, note - suo dire - anche al datore di lavoro.

3.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale concernente il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5) - la societa' sostiene che non era stato mai contestato che Ni. fosse l'ultimo dei dipendenti assunti, per cui, quando si dovette procedere alla soppressione del servizio mensa, fu il primo ad essere individuato; ne' che essa avesse all'epoca un rilevante contenzioso in sede civile per la debenza di ingenti somme (contenzioso che aveva avuto un esito negativo), che il suo principale cliente aveva sospeso le commesse e che, alcuni mesi dopo, era stata costretta a licenziare altri operai, per cui erroneamente la sentenza impugnata aveva negato la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo.

Anche questo ricorso e' infondato.

La sentenza impugnata ha affermato al riguardo, invero, che la societa' aveva, si', fatto presente che erano venute meno le commesse della "Ansaldo Energia s.p.a." per la produzione di quadri elettrici e che essa era stata danneggiata dal mancato recupero di alcuni crediti, ma non aveva affatto dedotto che tali eventi avessero provocato "gravi difficolta'" economiche, ne' che fosse impossibilitata a reimpiegare il Ni. in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Ed ha ritenuto, pertanto, che non poteva "dirsi assolto l'onere gravante sul datore di lavoro di provare la concreta riferibilita' del provvedimento di recesso a ragioni di carattere produttivo - organizzativo", ne' quello relativo al repechage.

Si e' in presenza, quindi, di un accertamento di fatto conforme ai principi enunciati da questa Corte in materia e sorretto, inoltre, da adeguata e logica motivazione, con la conseguenza che le censure rivolte a denunciarne la congruenza sono insindacabili in questa sede.

4.- Il rigetto di entrambi i ricorsi rende opportuna la compensazione della spese processuali del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese processuali.

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