E' legittimo il licenziamento del manager che in sei mesi non riesce a risanare lo stabilimento in crisi

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva (art. 3 della legge n. 604 del 1966), quale quello legato alla soppressione di un settore lavorativo, di un reparto o di un posto, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, le cui scelte sono espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., senza che il giudice possa sindacarle sotto il profilo della congruità e dell'opportunità. Il giudice deve invece controllare: a) che il riassetto posto a base del licenziamento sia effettivo e non pretestuoso, mentre non è necessario che le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato siano soppresse, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite; b) che non sussista la possibilità di una utilizzazione del lavoratore in altre mansioni equivalenti.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 17 dicembre 2007, n. 26563)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente

Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. ME. S.P.A., - (gia' CO. S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell'avvocato ELEUTERI CLAUDIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRATINI ORESTE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CA. BR., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO GARGANO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 956/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 01/10/04 R.G.N. 194/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/07 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 ottobre 2003 il Tribunale di Arezzo dichiarava nullo il licenziamento intimato il 25 novembre 2002 dalla CO. s.r.l. a Ca.Br. e condannava la societa' alla reintegrazione e al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento.

Il Tribunale riteneva pretestuoso il licenziamento, formalmente giustificato con la soppressione della funzione di responsabile dello stabilimento, affidata al lavoratore sei mesi prima, in quanto in tale lasso di tempo, intervallato dal periodo feriale, il Ca. non era stato posto in grado di introdurre nessuno dei correttivi per i quali era stato posto alla guida dello stabilimento.

L'appello della societa', che lamentava l'errato apprezzamento delle risultanze di causa e sosteneva che la grave crisi aziendale era documentalmente provata con la soppressione della figura del direttore dello stabilimento, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 24 settembre/1 ottobre 2004.

I Giudici di secondo grado affermavano che il sindacato del Giudice sulle scelte organizzative dell'imprenditore e' consentito laddove i motivi addotti risultino pretestuosi e strumentali.

Condividevano le considerazioni del primo giudice sulla irrazionalita' e contraddittorieta' della soppressione della figura del direttore dello stabilimento, senza porre il lavoratore in grado di introdurre i correttivi del caso.

Osservavano che l'assunto del Tribunale non aveva trovato smentita nella prova testimoniale acquisita in appello, anche se non avevano trovato riscontro le ulteriori deduzioni del primo Giudice circa l'asserita disparita' di vedute con gli organi amministrativi della societa' ed il ruolo operativo assunto dal presidente in sostituzione del Ca..

Aggiungevano che la lettera di licenziamento non conteneva nessuna soluzione alternativa per il lavoratore, escludendone espressamente il reimpiego in altra funzione o attivita' dell'impresa.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico complesso motivo di censura, la Co. Me. s.p.a., gia' Co. s.r.l., come da visura della Camera di Commercio allegata.

Ca.Br. resiste con controricorso e successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilita' del ricorso per omessa indicazione delle vicende societarie che hanno trasferito il rapporto, gia' della Co. s.r.l., alla Co. Me. s.p.a..

La visura della Camera di Commercio richiamata in ricorso ed allegata allo stesso da atto delle vicende societarie che hanno condotto alla attuale denominazione di Co. Me..

Il richiamo alla visura allegata e' sufficiente a soddisfare le esigenze di autosufficienza del ricorso per Cassazione.

2. La difesa della societa' denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2118 c.c., e della Legge n. 604 del 1966 articolo 3 violazione dei principio dell'onere della prova e vizio di motivazione sulla insindacabilita' delle scelte organizzative del datore di lavoro che hanno portato al recesso.

Deduce che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l'attivita' produttiva non puo' essere sindacato dal giudice, atteso che la gestione dell'impresa e' espressione delle liberta' di iniziativa economica tutelate dall'articolo 41 Cost..

Lamenta che la Corte di Appello, pur dando atto del raggiungimento della prova in ordine alla crisi aziendale e alla impossibilita' di ricollocare il sig. Ca. in altre mansioni equivalenti, ha ritenuto il breve periodo di tempo dall'assunzione (circa sei mesi) elemento sufficiente a considerare il licenziamento pretestuoso e quindi illegittimo, perche' in contraddizione con asseriti motivi riorganizzativi dell'assunzione.

Sostiene che licenziare un dipendente dopo averlo assunto da sei mesi e' scelta imprenditoriale attinente alla gestione e quindi insindacabile; e che non poteva la Corte di Appello ritenere tale scelta sbagliata o contraddittoria sulla scorta del solo breve periodo dall'assunzione.

Deduce che la societa' aveva dimostrato sia la crisi di fatturato, in grave impennata, sia la soppressione del posto di lavoro, sia la impossibilita' di una ricollocazione del lavoratore in altre mansioni, e che, per contro, l'attivita' istruttoria espletata in secondo grado non aveva messo in evidenza la disparita' di vedute fra il Ca. e la societa', sostenuta dal primo giudice a fondamento della illegittimita' del recesso.

Rileva che manca nella sentenza qui impugnata ogni cenno alle presunte reali ragioni del licenziamento ritenuto pretestuoso. Assume che in causa non era emerso alcun elemento che potesse avallare la pretesa pretestuosita'.

Insiste sulla contraddittorieta' della sentenza, atteso che i Giudici di appello hanno ritenuto necessario rinnovare l'istruttoria e non hanno poi tratto le conseguenze dalla mancata prova circa l'asserita disparita' di vedute con gli organi amministrativi della societa' e la conferma della crisi di fatturato ("...accentuata in modo verticale dopo l'assunzione del Ca. ...").

3. Il ricorso e', nei limiti di seguito precisati, fondato.

Il primo Giudice aveva motivato la sua decisione osservando che sei mesi di attivita', di cui due in periodo di ferie, non erano sufficienti al raggiungimento di qualsiasi risultato. Aveva pertanto ritenuto pretestuosa la soppressione della funzione di responsabile dello stabilimento, affidata al signor Ca. sei mesi prima, e l'assunzione della stessa da parte dell'amministratore della societa'. Il reale motivo del licenziamento era da ravvisarsi, per il Tribunale, in una disparita' di vedute fra il lavoratore e la proprieta'.

L'appello della societa' si fondava sulle seguenti argomentazioni: a) nelle risultanze di causa non era emerso che la dirigenza aziendale avesse ostacolato il lavoro del signor Ca.; b) non era vero che le ferie interessanti lo stabilimento durassero due mesi, atteso che le ferie concesse al personale si collocavano nel periodo estivo e duravano circa due settimane; c) non sussisteva, e non era emersa, alcuna disparita' di vedute fra il lavoratore e la dirigenza della societa'; d) era ininfluente la mancata iscrizione del presidente della societa' nei ruoli della assicurazione commercianti; e) la societa' aveva dimostrato la soppressione del posto di lavoro di direttore dello stabilimento, con la introduzione di una nuova organizzazione aziendale; f) aveva altresi' provato, depositando l'organigramma, che non era possibile la ricollocazione del lavoratore in una diversa posizione lavorativa, non sussistendo mansioni equivalenti e neppure posizioni vacanti di responsabile di linea o di altri uffici; g) l'aggravarsi della crisi era stata provata con il libro IVA del 2002 e la relazione Ca..

La Corte di Appello, espletata la prova testimoniale richiesta dalla societa', ha rigettato l'appello osservando che il Tribunale si era sostanzialmente attenuto all'indirizzo giurisprudenziale che consente il sindacato giudiziario in ordine alla scelta organizzativa operata dal datore di lavoro laddove i motivi addotti risultino pretestuosi e strumentali. Ha quindi condiviso il giudizio del primo giudice in ordine alla irrazionalita' e contraddittorieta' della soppressione della figura del direttore di stabilimento affidata al Ca. senza porlo in grado di introdurre i correttivi del caso, pur dando atto che non avevano trovato riscontro probatorio le ulteriori deduzioni circa l'asserita disparita' di vedute con gli organi amministrativi della societa' ed il ruolo operativo assunto dal presidente in sostituzione del Ca..

I Giudici di appello hanno poi osservato che la dedotta crisi delle commesse, seppure accentuata in modo verticale dopo l'assunzione del Ca. come illustrato dal dr. Lu., non era idonea a giustificare il licenziamento, per la contraddittorieta' del provvedimento espulsivo con gli scopi riorganizzativi dell'assunzione in una situazione di crisi economica gia' in atto. Hanno aggiunto che la lettera di licenziamento non proponeva alcuna soluzione alternativa per il lavoratore, espressamente escludendo il suo reimpiego in altra funzione.

La motivazione risulta contraddittoria ed irrispettosa di quell'indirizzo giurisprudenziale che i giudici di Firenze dichiarano di condividere.

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l'attivita' produttiva (Legge n. 604 del 1966 articolo 3), quale quello legato alla soppressione di un settore lavorativo, di un reparto o di un posto, e' rimesso alla valutazione del datore di lavoro, le cui scelte sono espressione della liberta' di iniziativa economica tutelata dall'articolo 41 Cost., senza che il Giudice possa sindacarle sotto il profilo della congruita' e della opportunita'. Il giudice deve invece controllare: a) che il riassetto posto a base del licenziamento sia effettivo e non pretestuoso, mentre non e' necessario che le mansioni in precedenza attribuita al lavoratore licenziato siano soppresse, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite; b) che non sussista la possibilita' di una utilizzazione del lavoratore in altre mansioni equivalenti (v., fra le tante, Cass., 7 dicembre 1982 n. 6694; 21 gennaio 1987 n. 540; 14 dicembre 1998 n. 12554; 29 marzo 2001 n. 4670; 30 maggio 2001 n. 7376; 9 luglio 2001 n. 9310; 23 ottobre 2001 n. 13021; 16 maggio 2003 n. 7717; 18 agosto 2004 n. 16163; 4 novembre 2004 n. 21121; 2 ottobre 2006 n. 21282).

I Giudici di appello hanno invece condiviso la motivazione della prima sentenza in ordine alla inopportunita' di modificare dopo sei mesi l'assetto aziendale, senza aver dato al direttore appositamente assunto la possibilita', in ragione della brevita' del periodo, di introdurre i "correttivi" che avrebbero dovuto risanare l'azienda.

Cosi' argomentando i Giudici di Firenze hanno invaso il campo riservato dalla Costituzione al datore di lavoro; mentre avrebbero dovuto accertare solo la effettivita' della decisione e la non pretestuosita' della stessa, in quanto destinata a mascherare altre illecite ragioni; nonche' la possibilita' o meno di impiegare il sig. Ca. in altre mansioni equivalenti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Bologna.

Il Giudice di rinvio, cui si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimita', applichera' il principio di diritto sopra enunciato e ovviera' al vizio di motivazione riscontrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.

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