E' legittimo il licenziamento del pilota che non sia in grado di volare

Con riguardo allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, deve escludersi l'evenienza dell'impiego in altre mansioni per il caso di inidoneità permanente al volo, che è l'unica prestazione lavorativa dedotta in questo particolare contratto di lavoro. Non è configurabile, infatti, per il datore di lavoro, uno ius variandi che consenta di inserire il pilota nell'ambito del personale di terra senza che si produca una novazione del contratto. Ne consegue che è legittimo il licenziamento del pilota che non sia in grado di volare.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 marzo 2010, n. 7531



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ME. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI N. 31, presso lo studio degli avvocati PULSONI FABIO e RAPONE RAFFAELLA, che la rappresentano e difendono, giusta mandato a margine dei ricorso;

- ricorrente -

contro

RU. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato SALAFIA MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MURRU MASSIMO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 563/2005 della SEZ. DIST. CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 12/01/2006 R.G.N. 6/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/02/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l'Avvocato RAPONE RAFFAELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello di Me. SpA e conferma la decisione non definitiva del Tribunale di Tempio Pausania n. 222 del 2004, recante l'accertamento che la risoluzione del rapporto di lavoro, comunicata al dipendente comandante pilota Ru.An. in data 8 maggio 2003 in esito a giudizio medico-legale di non idoneita' permanente al volo, configurava licenziamento per giustificato motivo oggettivo e attribuiva al lavoratore il diritto al periodo di preavviso, con le relative conseguenze economiche.

2. La Corte di appello di Cagliari ritiene che l'inidoneita' del pilota al volo non equivale all'impossibilita' assoluta della prestazione di lavoro e va ricondotta alla fattispecie di risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo non dipendente da causa imputabile al dipendente e non esclusiva del diritto al preavviso anche in presenza dell'impossibilita' di eseguire la prestazione dedotta in contratto; il principio era desumibile altresi' dall'articolo 11 del c.c.n.l., che contemplava il diritto del pilota non piu' idoneo ad essere preferito nelle assunzioni di personale di terra (escludendo il preavviso in tale evenienza); in ogni caso, dalle disposizioni contrattuali in tema di diritto al preavviso nei casi di risoluzione del rapporto per malattia, inidoneita' o infortunio si evinceva che il diritto in questione era negozialmente riconosciuto anche nell'ipotesi di accertata inidoneita' definitiva al volo.

3. Il ricorso di Me. SpA si articola in due motivi ed e' ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.; resiste con controricorso Ru.An. .

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso e' denunciata l'erronea interpretazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 3 e degli articolo 2118 e 2119 c.c., perche' nella fattispecie non ricorreva l'ipotesi dell'impossibilita' parziale della prestazione di lavoro e quindi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma quella dell'impossibilita' assoluta sopravvenuta, causa di estinzione del rapporto indipendente dalla volonta' di recesso del datore di lavoro. Si sostiene che oggetto del contratto di lavoro era la prestazione lavorativa di pilota; che l'inidoneita' alle mansioni aveva determinato il venir meno della causa del contratto e la cessazione del rapporto si era verificata trenta giorni dopo la pronuncia di inidoneita' permanente espressa dell'Istituto medico legale, ai sensi dell'articolo 13, lettera b, comma 5, c.c.n.l.; che il diritto al preavviso non e' correlato alla non imputabilita' della causa di cessazione del rapporto al lavoratore, ma alla perdurante, inalterata, efficacia del contratto nel periodo previsto, con tutti i relativi diritti e doveri, tra i quali l'obbligo del lavoratore di rendere la prestazione; in ogni caso, anche escludendo l'estinzione di diritto del rapporto di lavoro, l'impossibilita' di darvi esecuzione non consente di riconoscere il diritto a compensi, anche a titolo di indennita' sostitutiva del preavviso.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg. c.c., in relazione all'interpretazione degli articoli 11, 13 e 15 del c.c.n.l. piloti Me. , nonche' vizio della motivazione. La sentenza impugnata e' censurata per aver ritenuto che le disposizioni contrattuali, da una parte, escludessero che l'inidoneita' del pilota fosse causa di impossibilita' di continuazione del rapporto di lavoro, a causa della preferenza accordata per le assunzioni di personale di terra; dall'altra, affermato che il diritto al preavviso, riconosciuto dall'articolo 13 nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per malattia, inidoneita' e infortunio non dipendenti da causa di servizio, sussistesse anche nel caso di inidoneita' permanente e specifica dichiarata dall'Istituto medico-legale. Si sostiene che la preferenza nelle assunzioni presuppone proprio la necessaria e automatica risoluzione del rapporto di lavoro con il pilota specificamente inidoneo; che l'ipotesi dell'impossibilita' temporanea protratta oltre un certo termine, che legittima il recesso con preavviso del datore di lavoro, non e' assimilabile a quella dell'inidoneita' specifica, regolata dall'articolo 13, lettera b, comma 5, nel senso che la conservazione del posto e' garantita soltanto per trenta giorni dopo la pronuncia dell'organo sanitario, ma senza diritto al preavviso.

2. La Corte giudica il ricorso fondato alla stregua delle considerazioni di seguito svolte.

3. L'istituto del preavviso, regolato nell'articolo 2118 cod. civ., corrisponde all'esigenza di preavvertire tempestivamente il lavoratore della data di cessazione del rapporto, al fine di consentirgli di trovare per tempo una nuova occupazione C (Cass. 9 giugno 1994 n. 5596). Il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti durante il relativo periodo, che percio' e' caratterizzato dalla cosiddetta efficacia reale (Cass. 1 giugno 1991 n. 6178, 6 agosto 1987 n. 6769; Cass. 6 febbraio 2004, n. 2318).

4. Peraltro, il preavviso e' istituto che presuppone l'esercizio del potere di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro, mediante negozio unilaterale recettizio. Si pone quindi il problema se i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per le specifiche ipotesi previste dalla legge, siano suscettibili di risoluzione soltanto a seguito di iniziativa del datore di lavoro, ovvero se operi anche l'estinzione determinata dell'impossibilita' sopravvenuta prevista in generale per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in ragione della definitiva alterazione del sinallagma (articoli 1256 e 1463 cod. civ.).

5. Secondo un orientamento della giurisprudenza della Corte (un tempo prevalente, ma tuttavia ripreso anche di recente), dal contratto di lavoro deriva un rapporto sinallagmatico nel quale la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell'altra, donde l'applicabilita' dei principi dettati, in via generale, per ogni tipo di contratto, dagli articoli 1322 cod. civ., comma 2, che l'autonomia privata abbia il potere di mantenere ugualmente in vita un negozio che non puo' svolgere la sua funzione economico-sociale tipica (vedi Cass.. 5 agosto 2000, n. 10322, 20 novembre 2002, n. 16375; 24 febbraio 2003, n. 2803).

6. La giurisprudenza della Corte appare tuttavia orientata in prevalenza nel senso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non si risolve in via automatica per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione, dovendosi escludere la compatibilita' con la disciplina di settore degli effetti risolutori regolati dal diritto comune agli articoli Legge n. 604 del 1966, ex articolo 3 (vedi, tra i numerosi precedenti, Cass. 2 agosto 2001, n. 10574; 26 maggio 2001, n. 7210; 21 luglio 2000, n. 96209).

Pertanto, secondo il richiamato orientamento prevalente, le ipotesi di impossibilita' sopravvenuta della prestazione lavorativa debbono essere fatte valere esclusivamente mediante il licenziamento e le sue regole, anche causali, per garantire i coinvolti interessi alla certezza e stabilita' dell'occupazione tutelati dall'ordinamento e particolarmente evidenti, a loro volta, in occasione di eventi impeditivi reversibili, ossia non necessariamente incompatibili con la permanenza del rapporto di lavoro.

7. Nondimeno, alcune sentenze prendono in considerazione le peculiari ipotesi nelle quali non e' assolutamente possibile che il lavoratore esegua la sua prestazione e ne escludono la compatibilita' con l'istituto del preavviso, sia qualificando il recesso in termini di licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 c.c. (vedi Cass. 19 dicembre 1998, n. 12719), sia negando comunque, anche nella persistenza del contratto di lavoro, il diritto a qualsiasi forma di retribuzione e quindi anche all'indennita' di preavviso in caso di licenziamento (Cass. 11 luglio 2001, n. 9407).

A tale principio va data continuita' perche', se certamente disposizioni particolari di legge (vedi l'articolo 2122 c.c.), ovvero previsioni di natura negoziale, possono prevedere diversamente, la cd. "efficacia reale" dell'istituto del preavviso non e' compatibile con l'impossibilita' assoluta di eseguire la prestazione lavorativa.

8. Occorre percio' fornire risposta al quesito se il pilota dichiarato definitivamente inidoneo al volo possa eseguire una qualche prestazione di lavoro nel periodo di preavviso, condizione questa essenziale, in quanto l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennita' sostitutiva presuppone la scelta di non pretendere l'esecuzione di una prestazione di lavoro fino alla scadenza del periodo.

In linea generale, il licenziamento per sopravvenuta inidoneita' allo svolgimento delle mansioni cui e' adibito il lavoratore, viene ricondotto all'ipotesi del giustificato motivo oggettivo (con diritto al preavviso) proprio perche' non si puo' escludere l'impiego del dipendente in mansioni diverse (ancorche' debba negarsi nel caso concreto, e in cio' sta la giustificazione del recesso, che la continuazione del rapporto corrisponda ad un apprezzabile interesse delle parti: vedi Cass. 2 luglio 2009, n. 15500; 6 novembre 2002, n. 15593; Cass. S.u. 7 agosto 1998, n. 7755). Ebbene, con riguardo allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, deve escludersi l'indicata evenienza per il caso di inidoneita' permanente al volo, che e' l'unica prestazione lavorativa dedotta in questo particolare contratto di lavoro. Non e' configurabile, infatti, per il datore di lavoro, uno ius variandi che consenta di inserire il pilota nell'ambito del personale di terra senza che si produca una novazione del contratto e cio' e' dimostrato, all'opposto di quanto ritenuto dal giudice del merito, proprio dalla contrattazione collettiva menzionata dalla sentenza impugnata, che garantisce al pilota inidoneo al volo un diritto di preferenza per le "nuove" assunzioni del personale di terra (articolo 11). In conclusione, essendo precluso al datore di lavoro pretendere contrattualmente l'esecuzione di una prestazione diversa dal "volo", va ravvisata nella fattispecie una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione, neppure provvisoria ai sensi dell'articolo 2118 c.c..

9. Stabilito che non spetta per legge al pilota di aeromobile definitivamente inidoneo al volo il diritto al preavviso in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, occorre ancora verificare se il diritto gli sia ugualmente attribuito dalle disposizioni del contratto collettivo, come ha ritenuto il giudice del merito con quella che si presenta a tutti gli effetti come una seconda e alternativa motivazione. Questa motivazione e' censurata con il secondo motivo di ricorso che merita anch'esso accoglimento per questa parte (per la l'altra parte del motivo, concernente l'articolo 11 del c.c.n.l., si rinvia alle considerazioni svolte sub n. 8).

10. La sentenza impugnata reca l'accertamento che il diritto al preavviso e' contemplato dalle norme contrattuali per i licenziamenti intimati alla scadenza dei periodi di comporto previsti per il caso di malattia, inidoneita' ed infortuni non dipendenti da causa di servizio (articolo 13, lettera B), mentre, nel disciplinare l'ipotesi dell'inidoneita' permanente e specifica, il contratto non menziona l'indennita' di preavviso. Giunge tuttavia alla conclusione del riconoscimento del diritto al preavviso anche nel caso di risoluzione del rapporto per inidoneita' permanente e specifica al volo sul rilievo che nelle ipotesi di malattia, inidoneita' e infortunio sussiste ugualmente l'impossibilita' di eseguire la prestazione.

11. Siffatta conclusione merita le critiche della parte ricorrente perche', in violazione dell'articolo 1362 c.c., non risultano esaminate nella loro interezza le disposizioni contenute all'articolo 13, punto n. 5, lettera b), del contratto, relative alla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di "inidoneita' permanente e specifica dichiarata dall'istituto medico-legale, senza che siano trascorsi 24 mesi di malattia continuativa". Soltanto l'esame di queste disposizioni avrebbe consentito di stabilire se l'ipotesi considerata costituisse una mera specificazione di quella piu' generale del licenziamento al termine del periodo di comporto per malattia, inidoneita', temporanea o permanente, e infortuni non dipendenti da causa di servizio; oppure se, al contrario, fosse da ritenere una causa di risoluzione del rapporto di lavoro del tutto autonoma, con la conseguente necessita' di determinare il significato da attribuire alle parole usate nel contemplare la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza dei termini fissati, senza alcuna menzione della corresponsione dell'indennita' di mancato preavviso.

12. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnava deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, perche' nel nuovo giudizio si proceda: a) a dare applicazione al principio di diritto secondo il quale l'istituto del preavviso contemplato dall'articolo 2118 c.c., non puo' trovare applicazione, salvo che la legge o il contratto non disponga diversamente, allorche' l'esecuzione della prestazione di lavoro dedotta in contratto sia divenuta totalmente e assolutamente impossibile, come avviene nel caso del pilota di aeromobile inidoneo al volo, che puo' rendere una diversa prestazione di lavoro nell'ambito del "personale di terra" soltanto in esecuzione di un contratto di lavoro diverso; b) ad accertare se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro controverso attribuisca l'indennita' di mancato preavviso anche in caso di risoluzione del rapporto con pilota inidoneo permanentemente al volo, compiendo l'indagine precisata al punto n. 11.

13. Il giudice del rinvio e' incaricato anche di regolare le spese e gli onorari del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese e degli onorari del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

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