E' legittimo il licenziamento di chi si assenta ingiustificatamente andandosene in ferie senza averle prima concordate formalmente con il proprio superiore.

Il godimento delle ferie non è lasciato alla libera scelta del dipendente, trattandosi di evento dell'attività aziendale, che va coordinato con l'attività produttiva e, come tale, è subordinato alla valutazione del datore di lavoro. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza
n. 9816 del 14 aprile 2008.



- Leggi la sentenza integrale -

Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato il 30.03.2001, Salvatore Esposito conveniva in giudizio la Soc. Sagit
S.p.a. per sentir dichiarare l'illegittimità o nullità del licenziamento intimatogli con lettera del
25.05.200, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio e retribuivo.
Al riguardo esponeva:
- di essere stato assunto in data 23.03.1983 dalla convenuta società quale operaio di 3^
categoria - Ccnl industria alimentare;
- che la stessa società gli aveva contestato dapprima l'abbandono del posto di lavoro, per
essersi recata il giorno 3 aprile 2000 in infermeria e dai superiori gerarchici senza
autorizzazione;
- che successivamente con lettera dell'11.05.2000, elencate precedenti infrazioni disciplinari,
gli contestava una nuova infrazione in relazione ad assenze ingiustificate nei giorni 4, 5, 6 e 7
aprile 2000;
- che, nonostante egli si fosse discolpato facendo presente di avere fruito in quei giorni di ferie,
la Sagit gli aveva intimato il licenziamento senza preavviso.
La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso,
spiegando domanda riconvenzionale per la conversione del titolo del recesso in giustificato
motivo oggettivo.
All'esito dell'istruzione l'adito Tribunale di Napoli con sentenza n. 6944 del 2003 rigettava il
ricorso dell'Esposito e dichiarava inammissibile la riconvenzionale.
Tale decisione, appellata dall'Esposito, è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con
sentenza n. 5455 del 2004. La Corte territoriale ha ritenuto, quanto al primo motivo di appello,
che era inammissibile la prova circa l'esistenza di una prassi aziendale di concessione
oralmente delle ferie, essendo stata tale prova articolata per la prima volta in secondo grado;
come pure inammissibile era la prova testimoniale, relativa al carattere discriminatorio del
licenziamento, essendo generica ed involgendo giudizi non demandabili a testi.
La Corte ha rilevato, quanto al secondo motivo di appello, l'inammissibilità dell'eccezione di
nullità della contestazione disciplinare per violazione del principio dell'immediatezza, per essere
stata proposta per la prima volta in sede di giudizio di secondo grado.
In ogni modo la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'ultima infrazione (assenze
ingiustificate) fosse intervenuta al massimo entro 34 giorni dal 7.04.2000, e quindi in un
termine ragionevole.
Quanto al frazionamento operato dalla Sagit delle condotte tenute nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7
aprile 2000 la Corte ha osservato che correttamente il primo giudice aveva evidenziato che la
condotta tenuta dall'Esposito il 3.04.200 (abbandono temporaneo ed ingiustificato del posto di
lavoro, ritardo dell'inizio del lavoro, sospensione o anticipo della cessazione, insubordinazione
grave verso i superiori) era del tutto diversa da quella tenuta nei giorni successivi (assenza
ingiustificata dal lavoro) ed integrava una autonoma infrazione secondo il Ccnl di categoria. La
Corte ha ritenuto, poi, prive di pregio le censure contenute nel terzo, quarto e quinto motivo di
appello, non emergendo dalle buste paga del mese di aprile e maggio 2000 che l'Esposito si
trovasse in ferie nei giorni 4, 5, 6, e 7 aprile 2000, avendo lo stesso Esposito negato di essere
in malattia negli anzidetti giorni ed essendosi lo stesso assentato senza giustificazione per oltre
tre giorni consecutivi (in violazione dell'art. 70 n. 2 Ccnl). Contro la sentenza di appello
l'Esposito propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Unilever Italia S.p.A. (avente causa dalla Sagit S.r.l. a seguito di fusione per
incorporazione) resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5).
L'Esposito afferma che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla censura avente ad
oggetto l'interpretazione della frase "Fai come vuoi, mettiti in ferie, in malattia, basta che te ne
vai" e, più in generale, l'esito del colloquio avuto con il Dott. Gaudino, responsabile, suo
superiore diretto, il giorno 3 aprile 2000.
La doglianza è infondata.
La Corte territoriale si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo l'inammissibilità della
prova circa la concessione informale delle ferie da parte della datrice di lavoro, atteso che tale
prova non era stata dedotta dal dipendente durante il giudizio di primo grado, ma articolata
per la prima volta in appello (pag. 4 della sentenza).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36
Cost. e 2109 cod. ci., degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 112 c.p.c., nonché
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
(art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). L'Esposito osserva che l'impugnata sentenza ha liquidato la
questione posta asserendo, sic et simpliciter, che nella fattispecie non si sarebbe versato in
ipotesi di autoassegnazione delle ferie, bensì di assenza ingiustificata delle ferie protrattasi per
quattro giorni e che in ogni caso l'autoassegnazione delle ferie integrerebbe pur sempre un
illecito disciplinare.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e
2109-2110 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). L'Esposito ritiene che il giudice di
merito abbia fatto malgoverno della disciplina della prova, giacché era a carico del datore di
lavoro l'onere di dimostrare che nel caso specifico la fruizione delle ferie- il cui diritto è previsto
dagli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ. - avrebbe inciso negativamente sull'organizzazione
produttiva aziendale.
Entrambi i motivi, che sono collegati intimamente e vanno esaminati congiuntamente, sono
infondati.
Al riguardo va osservato che il godimento delle ferie non è lasciato alla libera scelta del
dipendente, trattandosi di evento dell'attività aziendale, che va coordinato con l'attività
produttiva e, come tale, è subordinato alla valutazione del datore di lavoro (in questo senso
Cass. n. 12708 del 26 settembre 2000). Alla stregua di tale principio è corretta l'affermazione
del giudice di appello, il quale ha rilevato che nel caso di specie lo stesso appellante aveva
negato di essere in malattia e in ogni caso la facoltà del lavoratore di imputare a ferie le
assenze per malattia doveva essere contemperata con le esigenze organizzative del datore di
lavoro, costituendo, come già detto, la concessione delle ferie una prerogativa riconducibile al
potere organizzativo dello stesso datore di lavoro.
3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111
Cost., 420 e 115 c.p.c, in relazione alla mancata ammissione di mezzi dei prova decisivi circa
l'autorizzazione alle ferie e sul carattere discriminatorio del licenziamento, nonché vizio di
motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.).
Il motivo è privo di pregio e va disatteso, in quanto il ricorrente, si è limitato a richiamare i
mezzi di prova senza riportare e trascrivere i capitoli, non ammessi, violando in tal modo il
principio di autosufficienza caratterizzante il ricorso per cassazione e non consentendo a questo
giudice di legittimità di valutare il fondamento delle censure dedotte.
4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2106 cod.
civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). L'Esposito lamenta in particolare omessa decisione
sul punto relativo alla mancata comunicazione del provvedimento disciplinare di tre giorni di
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l'asserito allontanamento dal lavoro il giorno 3
aprile 2000. La censura è infondata, in quanto le sanzioni conservative non hanno formato
oggetto di impugnativa, essendo stata contestata al ricorrente da parte del datore di lavoro
l'assenza ingiustificata dal lavoro prottrattasi per quattro giorni.
5. Il ricorrente infine ha mosso ulteriori rilievi circa il difetto di motivazione concernente la
violazione dei principi di affidamento e proporzionalità, nonché in ordine all'omesso esame del
profilo dell'insussistenza della recidiva ai fini della valutazione della gravità dell'addebito
disciplinare.
Anche tali rilievi sono infondati.
Il giudice di appello ha valutato la condotta del ricorrente secondo il contratto collettivo, che
prevedeva come giusta causa di licenziamento l'assenza ingiustificata per tre giorni
consecutivi, giungendo alla conclusione che il complessivo comportamento tenuto dall'Esposito
fu tale da compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
A tale valutazione, sorretta da adeguata e logica motivazione, il ricorrente ha opposto un
diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.
6. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 13,00 oltre
Euro 2.000,00 per onorari ed oltre Iva, Cpa e spese generali.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2640 UTENTI