E' legittimo il licenziamento disciplinare anche a distanza di quattro mesi dalla fine del processo penale

Qualora la contrattazione collettiva non preveda un termine, entro il quale va irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento, se il lavoratore e' stato sospeso in via cautelare in attesa della definizione del procedimento penale per i fatti addebitati al lavoratore, va ritenuto tempestivo il recesso intimato dopo quattro mesi dalla definizione del giudizio penale. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 novembre 2008, n. 28280)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - rel. Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20233/2006 proposto da:

DI. FI. GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MANZONI 24/B, presso lo studio dell'avvocato MAGISTRI ALBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CALI' CARMELO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ASSOCIAZIONE OA. MA. SS. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato BELLINI VITO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 111/2006 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 10/03/2006 R.G.N. 331/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2008 dal Consigliere Dott. IANNIRUBERTO GIUSEPPE;

udito l'Avvocato MAGISTRI per delega CALI';

udito l'Avvocato BELLINI MARIA LUISA per delega BELLINI VITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

DI. FI. Gi., dipendente dell'Associazione Oa. Ma. SS. (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) con mansioni da ultimo di educatrice - coordinatrice, e' stata prima sospesa dal servizio e poi licenziata perche', in occasione di una gita ludico - terapeutica di un gruppo dei bambini portatori di handicap ricoverati presso la struttura, uno dei bambini, sfuggito al controllo degli accompagnatori, veniva trovato privo di vita all'interno di un parco, di proprieta' della stessa Associazione.

Contestata la violazione del dovere di sorveglianza alla Di. Fi. ed alle altre educatrici, che avevano accompagnato i bambini nella predetta gita, la stessa e' stata sospesa dal servizio ed, all'esito del giudizio penale - conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale di Nicosia depositata il 17 giugno 2002 "per carenza dell'elemento psicologico del reato" - e' stata licenziata con decorrenza 9 ottobre 2002.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Nicosia, con sentenza 3 giugno 2004, ha dichiarato l'illegittimita' del licenziamento ordinando all'Associazione la reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze di ordine economico e previdenziale.

La Corte di appello di Caltanisetta, adita a seguito di gravame dalla parte soccombente, con sentenza 22 febbraio - 10 marzo 2006, in riforma della decisione impugnata rigettava la domanda.

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il giudice di secondo grado riteneva che il licenziamento era da ritenersi tempestivo, non essendo applicabile alla fattispecie l'articolo 57 CCNL vigente all'epoca, avendo il datore di lavoro adottato la sospensione cautelare in attesa della definizione del giudizio penale; procedeva poi alla valutazione dei fatti emersi all'esito dello stesso e riteneva che ricorresse una giusta causa di recesso.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la De. Fi. con due motivi.

L'Associazione Oa. Ma. SS. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione della Legge 300 del 1970, articolo 7 vizi di motivazione, violazione del principio dell'immediatezza della contestazione e della sanzione - osserva la ricorrente che, disposta la sospensione cautelare nei suoi confronti con lettera 28 luglio 1998 dopo che aveva fornito i chiarimenti richiesti con note del 1 e del 31 agosto 1998, fino al recesso intimato con nota del 9 ottobre 2002 l'Associazione non aveva adottato alcun provvedimento disciplinare; pertanto illegittimamente, pur potendo autonomamente procedere alla valutazione dei fatti (come aveva fatto con note del 28 luglio 1998 e 11 agosto 1998), l'Associazione ha comminato il licenziamento, senza osservare l'articolo 37 CCNL, per il quale tale recesso doveva essere adottato entro trenta giorni dalle deduzione del lavoratrice.

Sulla base di tali rilievi la ricorrente formula il seguente quesito: "allorche' la contrattazione collettiva imponga di adottare una sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, entro un dato termine, ove il datore abbia sospeso cautelativamente il lavoratore, e' comunque tenuto al rispetto del termine di cui alla normativa collettiva una volta in possesso degli elementi di valutazione in relazione al caso concreto, o, al piu' tardi, dalla pubblicazione della sentenza del giudice penale".

La censura e' priva di fondamento.

Occorre premettere che la sentenza impugnata ha interpretato la disciplina collettiva del settore, ponendo a raffronto gli articoli 57 e 58 CCNL all'epoca vigente, affermando che il termine di trenta giorni - previsto dall'articolo 57 - entro il quale il datore di lavoro deve adottare misure disciplinari a seguito delle giustificazioni del lavoratore, non e' richiamato dall'articolo 58, che disciplina la sospensione cautelare.

Questo passaggio logico della motivazione non e' stato criticato dalla ricorrente, per cui il relativo accertamento non puo' essere messo in discussione.

Quanto poi alla valutazione della tempestivita' del licenziamento va ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente di datore di lavoro privato, il principio secondo il quale l'addebito deve essere contestato immediatamente va inteso in un'accezione relativa, compatibile con l'intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore. La valutazione relativa e' compito del giudice di merito (il cui giudizio e' insindacabile in sede di legittimita' ove sia immune da vizi logici e sia adeguatamente motivato), il quale e' libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu' attendibili ed idonee (tra le piu' recenti cfr. Cass. 6 settembre 2007 n. 18711). Con riferimento poi al caso di sospensione cautelare in pendenza del giudizio penale e' stato altresi' precisato che ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestivita' del licenziamento, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso (Cass. 21 febbraio 2008 n. 4502).

Alla luce di questi principi, l'affermazione del giudice del gravame, per il quale la circostanza che l'Associazione abbia atteso l'esito del processo penale, dopo aver adottato la sospensione cautelare, non implica il venir meno del requisito dell'immediatezza.

In risposta al quesito formulato va allora formulato il seguente principio di diritto: "qualora la contrattazione collettiva non preveda un termine, entro il quale va irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento, se il lavoratore e' stato sospeso in via cautelare in attesa della definizione del procedimento penale per i fatti addebitati al lavoratore, va ritenuto tempestivo il recesso intimato dopo quattro mesi dalla definizione del giudizio penale". Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 5 dell'articolo 2697 c.c., e vizi di motivazione, per avere il giudice di appello ravvisato gli estremi di una giusta causa di licenziamento, nonostante la sentenza di assoluzione del tribunale penale.

Sostiene al riguardo la De. Fi. che dalla sentenza penale non solo non sarebbe emersa alcuna sua responsabilita' per la morte del minore, ma che questa fu dovuta a carenze dell'ente, che non si sarebbe curato di adottare misure idonee ad evitare che estranei potessero entrare nell'interno della struttura.

Alla stregua di tali premesse, la ricorrente formula il seguente quesito: "allorche' venga disposto il licenziamento di un lavoratore a seguito di sentenza penale di condanna o di assoluzione non passata in giudicato, il provvedimento disciplinare non puo' essere agganciato tout court al complesso degli accertamenti operati in sede penale, ma gli stessi fatti devono essere riesaminati e valutati, pena la violazione del combinato disposto della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 5 e articolo 2657 c.c.".

Osserva la Corte che, fermo il principio secondo il quale, stante la separazione tra giudizio civile e giudizio penale, gli elementi acquisiti in questo vanno autonomamente valutati dal giudice civile (tra le numerose conformi cfr. Cass. 30 ottobre 2007 n. 22883, 18 gennaio 2007 n. 1095), il quesito non risponde al contenuto della censura. Premesso, infatti, che avendo la corte territoriale richiamato proprio questo principio e, quindi, provveduto autonomamente a valutare le risultanze del processo penale, non si comprende come il quesito proposto abbia rilevanza nella specie.

hi effetti il contenuto del secondo motivo, lungi dall'avere correlazione con il quesito proposto, in realta' contiene una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, senza pero' porre con la specifica evidenza - ora richiesta dall'articolo 366 bis c.p.c., quanto ai vizi ex articolo 360 c.p.c., n. 5 - del fatto decisivo e controverso, in ordine al quale si sarebbe avuto un vizio di motivazione.

Il ricorso va quindi rigettato.

L'alternanza dell'esito dei giudizi di merito e la natura della controversia inducono a compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

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