È legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente medico della Asl che consente ad un'ostetrica di effettuare in due occasioni, anche se con la sua assistenza, un intervento chirurgico di taglio cesareo

È legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente medico della Asl che consente ad un'ostetrica di effettuare in due occasioni, anche se con la sua assistenza, un intervento chirurgico di taglio cesareo. In questo comportamento, infatti, è ravvisabile la violazione di elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare dell'elemento fiduciario, dal momento che spettava proprio a chi ha "trasgredito" imporre la scrupolosa osservanza di norme primarie poste a garanzia della qualità del servizio e della salute dei pazienti. Si deve infatti ritenere esistente una giusta causa di licenziamento, che implica la grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, per come desumibile dalla natura dei fatti addebitati al lavoratore, con riferimento ad ogni componente, soggettiva e oggettiva, e dal grado di affidamento richiesto dai compiti dallo stesso disimpegnati in relazione alla realizzazione degli scopi perseguiti dal datore di lavoro, allorché il dipendente violi disposizioni legali e regolamentari che regolano l'esecuzione della prestazione e sono volte a garantire la qualità e l'affidabilità del servizio erogato e a proteggere il diritto alla salute degli utenti.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 13 aprile 2011, n. 8458



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È legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente medico della Asl che consente ad un'ostetrica di effettuare in due occasioni, anche se con la sua assistenza, un intervento chirurgico di taglio cesareo. In questo comportamento, infatti, è ravvisabile la violazione di elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare dell'elemento fiduciario, dal momento che spettava proprio a chi ha "trasgredito" imporre la scrupolosa osservanza di norme primarie poste a garanzia della qualità del servizio e della salute dei pazienti. Si deve infatti ritenere esistente una giusta causa di licenziamento, che implica la grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, per come desumibile dalla natura dei fatti addebitati al lavoratore, con riferimento ad ogni componente, soggettiva e oggettiva, e dal grado di affidamento richiesto dai compiti dallo stesso disimpegnati in relazione alla realizzazione degli scopi perseguiti dal datore di lavoro, allorché il dipendente violi disposizioni legali e regolamentari che regolano l'esecuzione della prestazione e sono volte a garantire la qualità e l'affidabilità del servizio erogato e a proteggere il diritto alla salute degli utenti.
 

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